Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3471 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 22/11/2016, dep.09/02/2017),  n. 3471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Giovanni – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16395-2014 proposto da:

D.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SPINOSO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEMETRIO BATTAGLIA,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

SVI.PRO.RE S.P.A., pi. (OMISSIS);

– intimata –

e contro

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA, P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

DEGLI ORTI DI TRASTEVERE 59, presso lo studio dell’Avvocato DATTOLA

BARTOLO che la rappresenta e difende unitamente all’Avvocato NATALE

POLIMENI, giusta delega in atti;

– controricorso –

avverso la sentenza n. 667/2014 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/04/2014 R.G.N. 542/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato POLIMENI NATALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 785/2013 il Tribunale di Reggio Calabria respingeva la domanda di D.F. volta ad ottenere la ricostituzione del rapporto e il risarcimento dei danni derivanti dall’anticipata risoluzione, avvenuta il 25.1.12 ad opera della SVI.PRO.RE. S.p.A. (società in house della Provincia di Reggio Calabria), del contratto di lavoro a progetto con lui stipulato il 4.11.10 per espletare le funzioni di direttore generale della società medesima.

Con sentenza depositata il 16.4.14 la Corte d’appello di Reggio Calabria rigettava il gravame di D.F..

Statuivano i giudici di merito che l’anticipato recesso dal contratto era giustificato dal venir meno del rapporto fiduciario con il ricorrente essendo cessato dall’incarico l’amministratore unico che lo aveva nominato, con conseguente automatica decadenza dall’incarico anche del direttore generale (in tal senso disponeva l’art. 23 dello statuto della società).

Per la cassazione della sentenza ricorre D.F. affidandosi a tre motivi. La Provincia di Reggio Calabria (anche nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito) resiste con controricorso. SVI.PRO.RE. S.p.A. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata dalla controricorrente, di difetto di autosufficienza del ricorso, atteso che almeno il primo mezzo ha i requisiti necessari per porre questa S.C. in condizione di decidere in relazione alle censure sollevate e avuto riguardo alla motivazione resa dai giudici d’appello.

2.1. Con il primo mezzo si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 – 69 e dell’art. 2119 c.c., vuoi perchè l’art. 23 dello statuto della società, non richiamato nel contratto stipulato con il ricorrente, non gli è opponibile, vuoi per non essersi verificata nel caso di specie nè la realizzazione del progetto nè una giusta causa di recesso, tale non potendosi ritenere il mero mutare di equilibri interni alla società senza un accertamento in concreto delle sue ripercussioni sul singolo rapporto di lavoro a progetto.

2.2. Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di insufficiente e contraddittoria motivazione.

2.3. Il terzo motivo prospetta violazione dell’art. 7 del contratto di lavoro a progetto, che in tutti i casi di sua anticipata risoluzione prevede il risarcimento del danno.

3.1. Il primo motivo è fondato.

La stessa sentenza impugnata sembra dare atto che il contratto di lavoro a progetto stipulato fra le parti non richiama in alcun modo l’art. 23 dello statuto della SVI.PRO.RE. S.p.A., che prevede l’automatica decadenza dall’incarico di direttore generale ogni qual volta l’amministratore unico della società cessi dall’incarico: ciò si desume dalla parte della motivazione in cui si afferma che la tesi dell’inopponibilità dell’art. 23 dello statuto, in quanto non richiamato nel contratto di lavoro a progetto, sarebbe “pur corretta”, sebbene poi giudicata non sufficiente all’accoglimento dell’appello.

Nondimeno la Corte territoriale ritiene che, considerato il carattere strettamente fiduciario della nomina del direttore generale da parte dell’amministratore unico, la cessazione dall’incarico di questo non possa che riverberarsi anche sul rapporto di quello, potendo il concetto di giusta causa ricorrere pure in assenza di inadempimenti del lavoratore.

Ma in tal modo la sentenza impugnata finisce, in sostanza, con l’estendere l’automatismo del cit. art. 23 dello statuto anche ove esso non sia stato richiamato nel contratto di lavoro a progetto, in violazione del principio secondo cui res inter alios acta tedio neque nocet neque prodest.

Infatti, essendo lo statuto d’una società per azioni un atto di natura negoziale, ex art. 1372 cpv. c.c. non produce effetto rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge.

Ad esempio, in tema di società per azioni, sono opponibili ai terzi quelle pattuizioni fra i soci suscettibili di formare materia dell’atto costitutivo o dello statuto (di cui all’art. 2328 c.c.), oppure le clausole dell’atto costitutivo o dello statuto relative alle limitazioni dei poteri di rappresentanza degli amministratori, ma solo sulla prova che i terzi abbiano intenzionalmente agito ai danni della società (v. art. 2348 cpv. c.c.), o – ancora – le clausole di prelazione statutaria (che sono munite di efficacia reale: cfr. Cass. n. 12956/16) o quelle di gradimento nei limiti di cui all’art. 2355 bis c.c.

Ma – come ben si vede – si tratta di ipotesi diverse da quella in oggetto.

Per estendere anche ai terzi (che non abbiano acquisito la qualità di nuovo socio) l’efficacia dello statuto d’una società in house bisognerebbe negarne la natura negoziale, ma ciò non è possibile nemmeno alla luce di quell’orientamento giurisprudenziale di questa S.C. che ritiene che la società in house non sia un vero e proprio soggetto giuridico, mancando il requisito dell’alterità soggettiva rispetto all’amministrazione pubblica (cfr., in motivazione, Cass. S.U. n. 26283/13).

Infatti, lo strumento della società di capitali è pur sempre di natura privatistica e tale resta ancorchè destinato al perseguimento di finalità proprie dell’ente pubblico controllante.

Dunque, indubbia essendo la natura negoziale dello statuto (seppur di una società in house), deve concludersi che la sentenza impugnata ha – in sostanza – riciclato per altra via quell’automatismo fra cessazione dalla carica dell’amministratore unico e decadenza del direttore generale previsto da una clausola statutaria inopponibile al terzo (cioè all’odierno ricorrente).

Nè si può dire che sia automatico e inevitabile il venir meno del rapporto fiduciario sol perchè muta la persona dell’amministratore unico, in assenza di qualsivoglia allegazione giustificativa a riguardo.

Neppure può ipotizzarsi – a tal fine mancando qualunque aggancio normativo – una sorta di spoil system analogo a quello disciplinato dalla L. n. 145 del 2002, art. 3, comma 7, norma poi dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte cost. (con sentenza n. 103/07), nella parte in cui dispone che gli incarichi dirigenziali di livello generale cessino il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norma che sarebbe stata comunque inapplicabile nel caso di specie (riguardando il riordino della dirigenza statale).

3.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso assorbe la disamina del secondo e del terzo.

4.1. In conclusione, va accolto il primo motivo, con assorbimento dei restanti. Per l’effetto, si cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio – anche per le spese – alla Corte d’appello di Messina.

PQM

LA CORTE

accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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