Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34707 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34707

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4615/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato.

– ricorrente –

contro

M&M SRL, IN LIQUIDAZIONE (già ILFA – Industria Lavorazione Ferro

e Acciaio).

– intimata –

EQUITALIA CENTRO SPA (che ha incorporato EQUITALIA CERIT SPA),

rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Cimetti e dall’avv. Sante

Ricci, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Quattro Fontane,

161, presso lo studio dell’avv. Sante Ricci.

– controricorrente, ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, sezione n. 30, n. 107/30/10, pronunciata il 25/10/2010,

depositata il 20/12/2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 novembre

2019 dal Consigliere Riccardo Guida.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle entrate ricorre, sulla base di un motivo, nei confronti di M&M Srl, in liquidazione, rimasta intimata, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, menzionata in epigrafe, che – in controversia relativa all’impugnazione di una cartella di pagamento (concernente l’iscrizione a ruolo per omesso versamento della somma di Euro 509.144,59, a titolo di IRPEG, IRAP, IVA, per i periodi d’imposta 2000 e 2001), emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36 – bis, in conseguenza del mancato perfezionamento del condono ex art. 9 – bis, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 – ha respinto l’appello dell’ufficio e di Cerit Spa (Centro Riscossione Tributi), confermando la sentenza (n. 91/2008) della CTP di Firenze, secondo cui la notifica della cartella, avvenuta il 23/05/2007, era tardiva, a causa del decorso del termine di decadenza previsto dal D.L. 17 giugno 2005, n. 106;

la CTR, innanzitutto, ha ritenuto privo di fondamento il motivo d’appello di Cerit Spa, circa la tempestività della notifica, tentata ben due volte e non andata a buon fine a causa dell’irreperibilità della società, rilevando che, diversamente da quanto prospettato dall’appellante, la contribuente aveva trasferito la propria sede legale (in (OMISSIS) Prato), fin dal 27/02/2006 e che, quindi, sarebbe stato sufficiente consultare una visura della camera di commercio al fine di notificare la cartella entro il termine di decadenza del 31/12/2006 (trattandosi di dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001);

il giudice d’appello, inoltre, ha disatteso la censura dell’Agenzia di omesso esame, da parte della commissione provinciale di Firenze, della questione della validità o meno del condono, sottolineando che: “Qualora il Giudice rilevi una causa di estinzione dei diritti del creditore, non è tenuto a motivare su tutti i punti di doglianza a lui sottoposti.” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata);

Equitalia Centro Spa resiste con controricorso (adesivo) nel quale articola ricorso incidentale, affidato a due motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo del ricorso principale, denunciando “violazione e falsa applicazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 – bis, nonchè del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, conv. in L. n. 248 del 2006 (art. 360 c.p.c., n. 3).”, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per la dichiarata tardività della notifica della cartella di pagamento (avvenuta il 23/05/2007), da parte del concessionario, oltre il termine del 31/12/2006, stabilito dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 – bis, laddove, invece, trattandosi di cartella relativa al mancato perfezionamento del condono, la sua notifica era tempestiva, perchè avvenuta entro il 31/12/2008, quale termine decadenziale previsto dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 44;

il motivo è fondato;

ai sensi dell’art. 37, comma 44: “La notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli L. 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 7,8,9,14,15 e 16 e successive modificazioni, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro il medesimo termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relativa alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 36, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della cit. L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis.”;

il termine per la notifica della cartella di pagamento (derivante dall’iscrizione a ruolo delle somme dovute in conseguenza della liquidazione relativa a dichiarazione di condono ex art. 9 – bis, della L. n. 28 del 2002 e della liquidazione operata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 – bis) – già fissato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 – bis, lett. c), conv., con modif., dalla L. n. 156 del 2005, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (31/12/2001) – è stato differito “ex lege” al 31 dicembre 2008, in virtù del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma 44, entrato in vigore il 4 luglio 2006 (e, quindi, prima della scadenza del predetto termine) e conv. dalla L. n. 248 del 2006, che ha stabilito, con norma di carattere generale, applicabile a tutti i rapporti pendenti, che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,14,15 e 16, così come di quelle relative alle dichiarazioni di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36, comma 2, lett. a) e b), nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi della cit. L. n. 289 del 2002, art. 9 – bis, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008.” (in senso conforme, con riferimento all’ipotesi di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 – bis, lett. b): Cass. 8/02/2017, n. 3342);

nel caso di specie, non è in discussione che la cartella scaturiva dal mancato perfezionamento del condono, in relazione a dichiarazioni presentate entro il 31/12/2001;

ne consegue che la CTR ha erroneamente affermato la tardività della notifica della cartella (in data 23/05/2007), in quanto, come suaccennato, in virtù dell’art. 37, comma 44, cit., lo stesso termine era prorogato fino al 31 dicembre 2008;

con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando: “Nullità della sentenza: omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5) erronea interpretazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e dell’art. 145 c.p.c.”, Equitalia Centro Spa censura la sentenza impugnata per avere escluso la validità della notifica della cartella di pagamento, effettuata in data 29/07/2006, presso la sede legale della M&M Srl, in (OMISSIS), attestata dalla visura camerale;

il motivo è inammissibile;

la doglianza in esso contenuta è sussunta, contemporaneamente, entro i diversi paradigmi della violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e del vizio di motivazione (ibidem, n. 5), sicchè è demandato a questa Corte, in modo non consentito, il compito di sostituirsi al ricorrente e di enucleare autonomi profili di critica (Cass. 18/04/2018, n. 9486);

sotto altro aspetto, esso involge elementi fattuali (come il perfezionarsi o meno della notifica della cartella esattoriale), già insindacabilmente censiti dai giudici di merito;

con il secondo motivo, denunciando: “Nullità della sentenza: violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3) – erronea interpretazione del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5 – bis, lett. c) e del D.L. n. 223 del 2006, art. 37, comma (44), convertito in L. n. 248 del 2006”, Equitalia Centro Spa censura la sentenza impugnata per le stesse ragioni esposte dall’Agenzia nell’unico motivo del ricorso principale;

il motivo è accolto per le stesse ragioni per le quali è stato accolto l’unico motivo del ricorso dell’Agenzia;

ne consegue che, accolto il ricorso principale, rigettato il primo motivo del ricorso incidentale e accolto il secondo motivo del ricorso incidentale, la sentenza è cassata, con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, per il riesame del merito, alla quale è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, nei termini appena indicati, rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, alla quale demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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