Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34703 del 30/12/2019
Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 05/11/2019, dep. 30/12/2019), n.34703
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. PERINU Renato – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27806/2012 R.G. proposto da:
B.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in
atti, dagli Avv.ti Giuseppe Tenchini e Fabio Franco, con domicilio
eletto presso lo studio di questi ultimi in Roma, via F. De Sanctis,
n. 4;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Toscana, n. 158/01/12, depositata in data 31 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 5 novembre
2019 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.
Fatto
RILEVATO
che:
1. L’Agenzia delle entrate ha emesso, nei confronti del Dott. B.G., medico dentista, avviso, in materia di Irpef ed Irap, relativamente all’anno d’imposta 2005, con il quale ha accertato un maggiore imponibile.
2. Il contribuente ha proposto ricorso avverso l’accertamento e l’adita Commissione tributaria provinciale di Firenze lo ha rigettato.
3. Proposto appello dallo stesso contribuente, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 158/01/12, depositata in data 31 maggio 2012, lo ha parzialmente accolto, determina in Euro 40.000,00 i maggiori ricavi del contribuente nell’anno 2005.
4. Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, il contribuente.
5. L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
6. Il contribuente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. Giova anticipare, per la sua potenziale capacità di assorbire gli altri, il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con il quale il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), per avere il giudice a quo, nella sentenza impugnata, omesso di rappresentare, con riferimento al giudizio di secondo grado, i motivi d’appello del contribuente e le controdeduzioni dell’Ufficio; nonchè, con riguardo al procedimento di primo grado, le difese di ambedue le parti; oltre che le ragioni poste dall’Amministrazione a fondamento della pretesa impositiva di cui all’accertamento; ed oltre alle ragioni in fatto della decisione adottata dalla stessa CTR.
Il motivo è fondato.
Infatti, la sentenza impugnata, nella parte formalmente intestata “svolgimento del processo”, non contiene alcun riferimento concreto:
– alla natura, ai presupposti ed all’effettivo contenuto dell’avviso controverso, limitandosi a rilevare che con esso “veniva accertato a carico del contribuente maggiori redditi per l’anno 2005”;
– ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in primo grado dal contribuente ed alle difese dell’Ufficio;
– ai motivi per i quali il ricorso è stato impugnato in appello dal contribuente ed alle difese dell’Ufficio.
Risulta quindi violato il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2) e 3). Nè, peraltro, si tratta di violazione meramente formale, atteso che neppure nella parte, della stessa sentenza, rubricata come “motivi della decisione” ed estremamente concisa, si rinvengono i predetti elementi, se non con formule (le “deduzioni del contribuente”, le “tesi dell’Agenzia”, “il riferimento ai guanti monouso”), generiche e non esplicative, neppure per relationem.
Pertanto, nel caso di specie, la sostanziale omissione, nella sentenza impugnata, dell’esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, rende concretamente impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo (Cass. 22/09/2003, n. 13990; Cass. 23/10/2003, n. 15951; Cass. 18/04/2017, n. 9745).
Inoltre, la parte motiva della sentenza si limita a menzionare “il riferimento ai guanti monouso”, definendolo “un indizio non privo di perplessità”, che giustificherebbe la ridotta valutazione dei maggiori ricavi del contribuente nella misura, definita in modo apoditicco “adeguata”, di Euro 40.000,00.
Ricorre dunque il vizio di apparenza della motivazione della sentenza impugnata che, sebbene graficamente esistente, non rende, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23/05/2019, n. 13977, ex plurimis). La medesima motivazione, inoltre, risulta esplicitamente perplessa, oltre che obiettivamente incomprensibile. Tali anomalie motivazionali – che risultano dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – si tramutano in violazioni di legge costituzionalmente rilevante ed impongono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con conseguente rinvio al giudice a quo.
2. Il primo (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.), il terzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10), il quarto (violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); ai sensi del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 – sexies; art. 2697 c.c.) ed il quinto (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) motivo di ricorso restano assorbiti.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo e dichiara assorbiti il primo, il terzo, il quarto ed il quinto;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019