Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34700 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34700

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26632-2017 proposto da:

AMENDOLA 64 SRL, elettivamente in ROMA VIA PANAMA 4B, presso STUDIO

LEGALE ALONZO COMMITTERI & PARTNERS, rappresentato difeso dagli

avvocati SERENA GIGLIO, FEDERICO JORIO;

– Ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2217/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 12/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 10/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale del Lazio con sentenza n. 2217/17/17 del 17 marzo 2017 pubblicata il 12 aprile 2017 ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 12477/2016 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente società Amendola 64 s.r.l. avverso l’avviso di accertamento col quale la Agenzia delle entrate – in seguito alla denunzia di variazione catastale, di tre unità immobiliari dislocate in tre diverse elevazioni dell’edificio, sito in (OMISSIS) (e ciascuna di esse ricavata dalla fusione delle tre preesistenti unità del medesimo piano) – aveva attribuito a ognuno dei tre immobili ristrutturati la classe 6 e la rendita di Euro 26.959,05 (contro la classe 4 e la rendita di Euro 19.893,92 proposte dalla contribuente).

2. – La contribuente, mediante atto del 9 novembre 2017, ha proposto ricorso per cassazione.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito mediante controricorso del 19 dicembre 2017.

Diritto

CONSIDERATO

1. – La Commissione regionale tributaria ha motivato la conferma della sentenza appellata, osservando che esattamente la Commissione tributaria provinciale, reputando che l’avviso di accertamento fosse congruamente e adeguatamente motivato, aveva disatteso l’eccezione di nullità, per vizio di motivazione, del provvedimento, proposta dalla contribuente col libello introduttivo.

Il proposito il Giudice a quo ha accertato che nell’avviso in parola l’Amministrazione finanziaria aveva indicato ” i riferimenti normativi e procedimentali, nonchè tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente quali gli identificativi catastali, l’ubicazione, la classificazione dell’immobile, la rendita catastale, il possessore e la motivazione della variazione di classamento “.

2. – La società ricorrente sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3; alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7; e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Previa riproduzione – mediante citazione testuale e mediante allegazione di copia a corredo del ricorso per cassazione – della parte motiva dell’avviso di accertamento impugnato e della correlata censura, per vizio di motivazione, proposta col libello introduttivo, la ricorrente obietta che la Commissione tributaria regionale è incorsa nella inosservanza delle disposizioni di legge sopra indicate, in ordine alla motivazione dei provvedimenti, per aver erroneamente ” attribuito il rango di motivazione alla mera indicazione (contenuta) nell’avviso di accertamento dei dati catastali rettificati e dei riferimenti normativi della procedura DOCFA “, in violazione delle norme in parola le quali prescrivono che il provvedimento deve essere motivato con la esplicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che sorreggono la determinazione della amministrazione.

2.2 – Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 112 c.p.c., conseguente a omessa pronuncia.

La società contribuente censura che la Commissione tributaria regionale non ha preso in considerazione il primo motivo di appello, che richiamava il secondo motivo del libello introduttivo (atti entrambi allegati a corredo del ricorso per cassazione), circa la incongruenza della attribuzione della classe 6, dimostrata mediante la produzione della relazione tecnica giurata del geom. C.A., avendo il giudice a quo completamente omesso di dar conto dell’elaborato tecnico e di pronunciare sulla correlata richiesta di accertamento della erroneità del classamento.

3. – Il ricorso non merita accoglimento.

3.1 – Il primo motivo è infondato.

3.1 – Nella giurisprudenza di legittimità è affatto consolidato il principio di diritto secondo il quale: ” in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita (…) se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso ” (Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; cui adde Sez. 5, ordinanza n. 12777 del 23/05/2018, Rv. 648513 – 01; Sez. 6 – 5, ordinanza n. 12497 del 16/06/2016).

A tale principio – la Corte lo ribadisce ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, condividendo le ragioni sviluppate nei pertinenti arresti – si è esattamente uniformata la Commissione tributaria regionale

Il Giudice a quo ha, infatti, correttamente escluso il denunziato vizio di motivazione dell’avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.L. 23 gennaio 1993 cit., art. 2, e contenente la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita all’immobile, in quanto l’accertamento (in difformità della dichiarazione DOCFA) conseguiva esclusivamente a una differente valutazione tecnica circa il classamento degli immobili, senza che l’ufficio avesse disatteso alcuno degli elementi di fatto indicati dalla contribuente.

3.2 – Il secondo motivo del ricorso è inammissibile.

La doglianza della ricorrente non merita di essere presa in esame.

La parte ha omesso di riportare, nel ricorso, il contenuto della ” relazione tecnica giurata del geom. C.A. “richiamata nell’atto di gravame (nè ha prodotto a corredo del ricorso – v. lista degli allegati, pp. 29 e 30 – copia dell’elaborato del consulente).

Soccorre in proposito il principio di diritto secondo il quale ” in tema di impugnazione per cassazione, ed in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso, la parte che alleghi la mancata valutazione delle consulenze tecniche d’ufficio espletate nei gradi di merito, ha l’onere di indicare compiutamente (e, se del caso, trascrivere nel ricorso) gli accertamenti e le risultanze peritali, al fine di consentire alla corte di valutare la congruità della motivazione della sentenza impugnata che si sia motivatamente dissociata dalle conclusioni peritali, dovendosi, in carenza di detta specificazione, dichiarare il ricorso inammissibile ” (Sez. 4, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014, Rv. 630385 – 01).

3.3 – Consegue alle considerazioni che precedono il rigetto del ricorso.

3.4 – Le spese del presente giudizio, congruamente liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

3.5 – La reiezione del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.600,00 per compensi, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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