Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3470 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3470 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 18241-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

EDIPOWER SPA in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 14/02/2014

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

n.
LECCE,

74/2011
depositata

della
il

29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato SALVINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

In data 22/12/2006, la società EDIPOWER spa

Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato
all’Ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di
rimborso parziale dell’imposta di consumo per il
carbone versata per l’anno 2004 per un importo di
591.198,48 ex art. 14 D.L.gs 504/ 1995 Testo
Unico Accise .
L’imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e
bitume di origine naturale emulsionato con il 30%
di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di
combustione, qualificabile come tributo ambientale
e denominata correntemente “carbon tax”, era
finalizzata secondo le intenzioni del legislatore a
disincentivare l’uso di combustibili ad alto
contenuto di carbonio al fine di ridurre le
emissioni di anidride carbonica prodotta da tali
combustibili.
Il diritto al rimborso parziale dell’imposta era
motivato, secondo la società richiedente,
dall’applicazione di una formula matematica in base

1

proprietaria della Centrale Termoelettrica di

alla

quale

carbone

su

il
cui

quantitativo

liquidare

l’imposta

di
veniva

rideterminato sulla base del potere calorifero
inferiore del carbone impiegato come combustibile
nella Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord,

rispetto a quella considerata dal legislatore
comportante uno specifico potere inquinante
inferiore rispetto a quello preso a riferimento dal
legislatore.
La società Edipower spa impugnava il rifiuto di
rimborso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Brindisi, nel quale lamentava
l’illegittimità dell’atto impugnato. La Commissione
tributaria provinciale di Brindisi con sentenza
nr.70/03/2008 rigettava il ricorso. Su ricorso in
appello proposto dalla Edipower spa, la Commissione
tributaria regionale della Puglia (Bari
sez.distaccata di Lecce) con sentenza nr.74/23/11
depositata in data 29/3/2011 accoglieva l’appello e
riconosceva il diritto al rimborso. Avverso la
sentenza della Commissione Tributaria regionale
della Puglia ha proposto ricorso per cassazione
L’Agenzia delle Dogane con quattro motivi. La
contribuente Edipower spa ha resistito con
controricorso e memoria.
2

ovvero della diversa composizione del combustibile

MOTIVI DELLA

DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 14 comma 2 D.lgs 504 del
26/10/1995 e dell’art. 21 comma 2 d.lgs.

d.m. 12/12/1996 nr. 689 ex art. 360 nr.3 cpc in
quanto la CTR non ha ravvisato un’ipotesi di
decadenza biennale nonostante l’istanza di
rimborso fosse stata presentata in data
22/12/2006 (con timbro postale della
raccomandata in data 27/12/2006) per l’anno
d’imposta 2004 quindi oltre due anni quantomeno
in riferimento ai versamenti di acconto di
marzo, giugno e settembre 2004.
Il motivo è fondato e deve essere accolto,
trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio ex art. 2969 cc
e quindi anche nel giudizio di cassazione.

546/1992, nonché dell’art. 1 comma 2 lette.h)

Infatti, secondo Sez. 5, Sentenza n. 24056 del
16/11/2011 Presidente: Pivetti M. Estensore:
Valitutti A., in tema di termine biennale di
decadenza e sua decorrenza: “A norma dell’art.
14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, il
rimborso dell’accisa sul gas metano
indebitamente versata va richiesto, a pena di
3

A-,

decadenza, entro due

anni dalla data

del pagamento, che segna il momento dal quale
indefettibilmente decorre il termine
decadenziale per l’esercizio del diritto alla
restituzione, fissato per finalità di interesse

P.A., restando ininfluenti le cause per cui il
pagamento non è dovuto; né l’avvenuta detrazione
del credito di imposta, operata dal contribuente
per le annualità successive, è idonea a spostare
in avanti il “dies a quo” del suddetto termine.”
Pertanto appare del tutto ininfluente la
circostanza che i pagamenti effettuati a marzo e
giugno e settembre 2004 costituissero solo rate
di acconto dell’imposta già liquidata per il
periodo precedente e che solo in sede di saldo
definitivo venisse operata la liquidazione
definitiva del debito impositivo.
Risulta quindi maturata la decadenza biennale

pubblico e non disponibile neppure dalla stessa

per le rate versate a marzo, giugno e settembre
2004 mentre non è ancora maturata la decadenza
per la rata a saldo versata in data 31/3/2005,
unica rata della quale può essere richiesto il
rimborso.

4

A

Con

il

motivo di ricorso

secondo

la ricorrente Agenzia lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.8 commi 4,5,6,7 e 8 della
legge 448 del 23 dicembre 1998 e nota 2
dell’allegato l stessa legge nonché art. 14

riferimento all’art 360 nr. 3 cpc in quanto la
CTR ha finito per applicare la normativa
relativa all’aliquota dell’imposta
commisurandola allo specifico potere inquinante
del prodotto, parametrato sulla base della
tipologia di carbone presa in riferimento dal
legislatore.
Il secondo motivo è fondato e deve essere
accolto. Infatti l’unica norma da applicare per
la determinazione delle aliquote dell’imposta di
consumo è il D.P.C.M. 15/1/1999 dalla data della
sua entrata in vigore fino alla definitiva
soppressione dell’imposta disposta con l’art.7

par.1 lett.a) della direttiva CE 2003/96 in

D.Lgs.26/2007 in quanto le aliquote stabilite
hanno natura forfetaria e prescindono dal potere
calorifero dei combustibili impiegati.
La pretesa della società contribuente di
rideterminare le modalità di calcolo
dell’imposta ed il quantitativo di prodotto su
cui applicare l’imposta secondo formule
5

\y\

matematiche

e

criteri

al

di

fuori di ogni previsione normativa non appare
condivisibile. Dal testo di legge non emerge
l’intenzione del legislatore di consentire la
rideterminazione delle aliquote sulla base delle

del peso effettivo e pertanto non risulta
conforme alle disposizioni di legge la decisione
dei giudizi di appello.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.112 e 163 cpc in relazione agli artt.
18,21 e 24 d.lgs.546 del 31/12/1992 in
riferimento all’art 360 nr. 3 cpc in quanto la
Edipower spa ha richiesto solo per la prima
volta, con le memorie illustrative in data
21/7/2008 davanti alla CTP di Brindisi, il
rimborso dell’imposta di consumo per contrasto
dell’art.8 comma 7 legge 448/1998 con la

caratteristiche dei combustibili piuttosto che

Direttiva CE nr. 2003/96 formulando così una
domanda inammissibile in quanto motivo aggiunto
nel primo grado di giudizio.
Con il quarto motivo di ricorso l’Agenzia
lamenta insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio in riferimento all’art.
6

\g/t

perché la CTR dopo

360 comma l n.5 cpc

avere affermato che l’aliquota deve essere
rideterminata in base allo specifico potere
inquinante del prodotto, si è poi riferita al
potere calorifero inferiore del carbone

L’accoglimento del secondo motivo di ricorso
comporta l’assorbimento del terzo e quarto
motivo.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto in riferimento al secondo motivo,
assorbiti gli altri, e la causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 cpc non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese del giudizio di merito, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.

dichiarato dalla società.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta
il ricorso introduttivo. Compensa le spese del
giudizio di merito e condanna

Edipower spa al

7

\yL

pagamento delle spese
legittimità che si liquidano in

di

giudizio

di

8.900,00 oltre

spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/6/2013

Il Presidente

Il consigliere estensore

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