Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3470 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

EQUITALIA CERIT s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Panama n.

68, presso gli Avv.ti Cucchi Bruno e Giovanni Puoti che la

rappresentano e difendono come da procura in calce;

– ricorrente –

contro

L.G., fallita;

– intimata –

per la cassazione del decreto del tribunale di Pistoia n. 108/09

depositato il 30 novembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Cerit s.p.a., agente per la riscossione, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale nella parte in cui ha rigettato la sua opposizione allo stato passivo del fallimento L.G. nell’ambito del quale il giudice delegato ha ammesso il credito IRAP in chirografo.

L’intimata curatela non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione dell’art. 2752 c.c., per avere il tribunale negato il rango privilegiato al credito IRAP è manifestamente fondato alla luce de principio di recente affermato secondo cui “Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’i.r.a.p., deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l’i.r.a.p. ed ha soppresso l’ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l’art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l’i.r.a.p., ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell’ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema” (Cassazione civile, sez. 1^, 1 marzo 2010, n. 4861).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto ammesso allo stato passivo il credito per IRAP con il privilegio generale sui mobili.

L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese sia della fase di merito che di quella di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento L. G. in privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1, al credito per IRAP; compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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