Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 347 del 10/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 347 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 22309-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

LIRICOM SRL 01879300604;
– intimata –

sul ricorso 23112-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

Data pubblicazione: 10/01/2014

– ricorrente contro
LIRICOM SRI. 01879300604 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO

rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONIO ALTOBELLI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;

controricorrente

avverso le sentenze n.ri 215/40/2010 (per il ricorso R.G. 23112/2011)
e 216/40/2010 (per il ricorso R.G. 22309/2011) entrambe della
Commissione Tributaria Regionale di ROMA – Sezione Staccata di
LATINA del 9.4.2010, depositate il 25/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 22309 sez. MT – ud. 04-12-2013
-2-

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato BOVELACCI CAMILLA,

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Roma ha accolto l’appello della “Liricom srl”, appello proposto contro la
sentenza della CTP di Frosinone n.86/06/2007 che aveva rigettato il ricorso della
predetta società avverso avviso di accertamento ai fini IVA-IRPEG-IRAP per l’anno
2003, emesso a seguito di PVC nel quale erano stati contestati (oltre al resto) omessa
annotazione di 30 fatture attive afferenti ai rimborsi del controvalore dei “buono
pasto” utilizzati per acquisti di merce dai clienti dei supermercati gestiti dalla
predetta società contribuente.
L’adita CTR ha motivato la decisione (per quanto qui ancora interessa) nel senso che
—dato atto che la società contribuente aveva accettato in corrispettivo anche i buoni
pasto e che lo scontrino fiscale rilasciato alla clientela riportava sia le somme per
contanti (con la dicitura “pagamenti per contanti”), sia le somme corrispondenti
all’indicato controvalore (con la dicitura “pagamenti vari”), controvalore da riportarsi
poi nella colonna “fatture”- non vi sarebbe stata per la contribuente alcuna possibilità
di evadere l’IVA o altri tributi sugli incassi corrispondenti al controvalore di detti
“buono pasti”, salvo soltanto l’irregolarità formale dell’indicazione del numero delle
fatture emesse a fronte del rimborso ricevuto dalle imprese emittenti dei “buono
pasto” medesimi.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il secondo motivo di impugnazione (rubricato come:”Insufficiente motivazione
su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360 primo

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Osserva:

comma n.5 cpc….” e che, per il fatto di essere di più pronta liquidazione, può essere
anteposto all’altro nell’esame), la ricorrente si duole in sostanza del fatto che il
giudice del merito abbia fatto superficiale valutazione delle risultanze di causa,
emergenti dallo stesso PVC, nel quale risultava da escludersi che fosse stata effettuata
una annotazione specifica dei corrispettivi acquisiti mediante accettazione dei “buono

corrispettivi dei singoli punti vendita, senza avere potuto rilevare il valore relativo
all’incasso dei predetti. Ciononostante, la Commissione di appello aveva ritenuto
documentata la contabilizzazione a fini fiscali dei predetti controvalori, senza dare
conto degli elementi fattuali in ragione dei quali aveva ritenuto comprovata la
argomentazione difensiva di parte contribuente.
Il motivo appare fondato e può essere accolto.
Invero, alla luce delle autosufficienti ricostruzione degli elementi addotti in giudizio
dall’Agenzia, emerge dalla stessa considerazione della vaga motivazione della
sentenza impugnata che il giudice del merito —negligentemente- non ha dato specifico
conto delle emergenze documentali dalle quali ha tratto il proprio convincimento,
essendosi limitato ad assumere sussistente la prova dell’avvenuta contabilizzazione
a fini fiscali dei menzionati controvalori accettati in corrispettivo, senza però fare
analitica precisazione di quali siano le risultanze di causa (che anche la parte
controricorrente insiste a menzionare genericamente, pur assumendo l’esistenza di
una corrispondenza specifica sugli scontrini fiscali di chiusura giornaliera di cassa e
pur assumendo che sul registro dei corrispettivi risultano effettivamente annotati gli
incassi corrispondenti alle fatture ricevute dalle società emittenti, sia pure in
corrispondenza del mese successivo a quello di accettazione come corrispettivo dei
“buono pasto”) da cui detta prova emerge.
E ciò si dice non già come valutazione della giustezza o meno della decisione, ma
come indice della presenza di difetti sintomatici di una possibile decisione ingiusta,
che tali possono ritenersi allorquando sussiste un’adeguata incidenza causale (come
nella specie esiste) della manifesta negligenza di dati istruttori qualificanti, oggetto di

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pasto”, atteso che i verbalizzanti avevano dato atto di avere esaminato i registri dei

possibile rilievo in cassazione, esigenza a cui la legge allude con il riferimento al
“punto decisivo” (in termini Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7635 del 16/05/2003).
Consegue da ciò che la censura avente ad oggetto il vizio motivazionale può essere
accolta e che, per conseguenza, la controversia debba (previa riunione della
controversia analoga qui rubricata sub n.r.g. 22309-2011 che sarà trattata nella

che —in diversa composizione- tornerà a pronunciarsi sulle questioni oggetto dell’atto
di appello proposto dalla parte contribuente e regolerà anche le spese del presente
grado di giudizio.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
mani festa fondatezza.
Roma, 27 maggio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che occorre disporre la riunione alla presente procedura di quella rubricata a
n.22309/2011, avente ad oggetto controversia tra le medesime parti con riferimento
ad impugnazione di provvedimento che appare essere il medesimo di quello che è
oggetto della presente procedura tanto che (a quanto è possibile desumere dalle
emergenze degli atti processuali e delle sentenze impugnate) è necessario ritenere che
si versi in ipotesi di vera e propria litispendenza, sicchè le pronunce impugnate
nell’una e nell’altra delle procedure riunite non possono che essere cassate per le
stesse sostanziali ragioni, con conseguente rimessione al giudice del rinvio affinchè
(previo riscontro dell’oggetto della materia del contendere) rinnovi l’esame delle
questioni devolute con gli appelli;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, i ricorsi vanno accolti;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

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medesima riunione camerale) essere rimessa al medesimo giudice di secondo grado

P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi introduttivi delle procedure qui riunite. Cassa le
decisioni impugnate e rinvia alla CTR Lazio che, in diversa composizione, rinnoverà
l’esame degli appelli e provvederà anche sulle spese di lite del presente grado.

Così deciso in Roma il 4 dicembre 2013.

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