Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34697 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21951/2017 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Toscana Aeroporti S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliato in Roma, alla via del Babuino n. 51 presso lo

studio dell’avv. Nicola Paglietti che lo rapp.ta e difende come da

procura a margine del controricorso

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 418/35/17 della Commissione Tributaria della

Toscana, depositata in data 15/2/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2019 dalla Dott.ssa Milena d’Orfano.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. con sentenza n. 418/35/17, depositata in data 15 febbraio 2017, non notificata, la Commissione Tributaria della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 478/6/2015 della Commissione Tributaria di Pisa, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva attribuito la categoria D/8, in luogo della categoria E/1 proposta con procedura DOCFA, all’area adibita a “parcheggio per sosta breve” antistante l’Aeroporto Galileo Galilei di Pisa;

3. la CTP aveva accolto il ricorso ritenendo che il parcheggio avesse una inscindibile dipendenza fisica ed economica dall’aeroporto di cui costituiva parte integrante;

4. la CTR, ritenuto che ai fini della esclusione dalla categoria E fosse rilevante il riscontro positivo di entrambe le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale, aveva escluso l’autonomia funzionale, sul presupposto che il parcheggio avesse la funzione di servire l’aeroporto ai fini dell’efficienza del servizio di trasporto aereo e della necessaria integrazione con il trasporto di terra, e quella reddituale, in considerazione del fatto che la contribuente aveva sottoscritto uno specifico “contratto di programma” con l’ENAC che prevedeva la destinazione di una quota non inferiore al 50% del ricavo di gestione del parcheggio alla riduzione dei diritti aeroportuali;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 15 settembre 2017, affidato ad un unico motivo.

La parte contribuente ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale condizionato, consegnato per la notifica il 25 ottobre 2017, affidato a due motivi; ha altresì depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo l’Agenzia ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006, in combinato disposto con il R.D.l. n. 652 del 1939, art. 5 e il D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 40, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la decisione della CTR per aver compiuto una errata interpretazione dei concetti della autonomia funzionale e reddituale, permanendo la possibilità di un utilizzo autonomo del bene e la sua capacità di produrre un reddito indipendente, non ascrivibile a quello derivante dagli altri beni del compendio;

2. con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, una omessa motivazione in ordine ai vizi di notifica, con conseguente inammissibilità D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 53 e 18, dell’appello proposto dall’Ufficio, notificato a mezzo PEC senza firma elettronica in violazione del D.Lgs. n. 82 del 2005, art. 21, comma 2;

3. con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, insistendo sul difetto di motivazione dell’atto impugnato privo del richiamo alle disposizioni di legge che legittimano la pretesa erariale.

OSSERVA CHE:

1 L’unico motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 Nell’avviso opposto l’Amministrazione ha classificato il parcheggio antistante l’Aeroporto di Pisa nella categoria D/8 relativa ai ‘fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazionì (D/8), e non in quella concernente gli immobili a destinazione particolare di esigenza pubblica, nella specie stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei (E/1).

La categoria E viene riservata agli immobili sostanzialmente incommerciabili e privi di autonoma redditività (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.).

Il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. dalla L. n. 286 del 2006 cit., stabilisce espressamente che “nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Dal che si evince come la legge instauri una vera e propria incompatibilità tra la classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro, a condizione che l’immobile stesso presenti le caratteristiche della autonomia funzionale e reddituale.

1.2 Questa Corte ha già stabilito che non possono essere classificati in categoria E gli immobili destinati ad un uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale; è, infatti, orientamento consolidato quello secondo cui “In tema di classamento, ai sensi del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito, con modificazioni, nella L. n. 286 del 2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale, e, cioè, alla luce del combinato disposto del R.D.l. n. 652 del 1939, art. 5 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 40, immobili per se stessi utili o atti a produrre un reddito proprio, anche se utilizzati per le finalità istituzionali dell’ente titolare” (Vedi Cass. n. 20026 del 2015; n. 10031 del 2017; n. 4221 del 2019; in tema di aree scoperte di concessionario di area demaniale Cass. n. 10031 del 2017; in tema di terminal portuale Cass. n. 10287 del 2019; in tema di discarica pubblica Cass. n. 12741 del 2018; in tema di impianti di risalita Cass. n. 5070 del 2019).

1.3 Va ulteriormente precisato che per “autonomia funzionale” si deve intendere la possibilità del bene di essere utilizzato e fruito autonomamente rispetto alle altre porzioni immobiliari delle quali è parte, indipendentemente dalla finalità a cui l’uso del bene è destinato e dai vantaggi che il suo utilizzo possa arrecare alla efficienza e alla redditività di altre parti dell’immobile.

Va, dunque, verificato se quella parte di immobile possa essere oggettivamente destinata al suo uso ordinario senza un collegamento con altre parti della struttura produttiva, mentre non è sufficiente che tale uso sia funzionale ad altre parti della stessa.

Per “autonomia reddituale” poi si deve intendere la capacità del bene di produrre un reddito indipendente ed autonomo rispetto a quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel complesso immobiliare di cui è parte, collegato cioè all’utilizzo autonomo del bene, a prescindere dalla economicità e dalla capacità di produrre utili dell’attività che vi viene svolta.

1.4 La Commissione Tributaria Regionale, con la impugnata pronuncia, non ha fatto buon governo dei principi espressi, atteso che ha fondato l’accertamento dell’assenza di autonomia funzionale sulla destinazione del parcheggio a servizio dell’aeroporto, senza verificare se il parcheggio fosse, oggettivamente e per le sue caratteristiche strutturali, suscettibile di un utilizzo autonomo per la sosta di autovetture a prescindere dall’aeroporto, dando rilevanza ad un aspetto, quello della finalità dell’uso, irrilevante e comunque non incompatibile con destinazioni ulteriori.

Ha poi desunto l’assenza di autonomia reddituale dalla destinazione di metà dei proventi alla riduzione delle tasse aeroportuali, circostanza che al contrario conferma la produzione di reddito derivante dalla sosta delle autovetture, in parte direttamente introitata ed in parte destinata ad ottenere un vantaggio fiscale che, corrispondendo ad un minore esborso, costituisce comunque una posta attiva.

2 L’accoglimento del ricorso impone l’esame del ricorso incidentale condizionato.

2.1 Il primo motivo risulta infondato in quanto la parte contribuente si è comunque costituita in giudizio.

Costituisce orientamento ormai consolidato che “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.” (vedi Cass. Sez. U n. 23620 del 2018 e n. 7665 del 2016; Cass. n. 20625 del 2017 e n. 24568 del 2018)

2.2 Il secondo motivo risulta invece inammissibile in quanto la società controricorrente non ha riportato nel corpo del ricorso incidentale i passi della motivazione dell’avviso di cui censura la carenza, sebbene “In base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall’art. 366 c.p.c., nel giudizio tributario, qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo del vizio di motivazione nel giudizio sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento, è necessario che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso, che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi, al fine di consentire la verifica della censura esclusivamente mediante l’esame del ricorso. (vedi Cass. n. 16147 del 2017 e n. 9536 del 2013).

3. Per le suesposte considerazioni, ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso principale e rigettato il ricorso incidentale, ne consegue la cassazione della sentenza e il rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana per nuovo esame, alla luce dei principi indicati al punto 1.3, e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

3.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso, in Roma, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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