Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34695 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 25/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2223-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2240/2016 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 10/06/2016;

udita la relazione della causa svolta la camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza emessa dalla trentacinquesima sezione della commissione tributaria regionale della Sicilia il 10 giugno 2016, con n. 2240, con la quale, in controversia relativa alla legittimità del provvedimento adottato da essa ricorrente reiettivo del reclamo proposto da R.E. contro l’atto dell’amministrazione regionale della Sicilia in forza del quale era stato disposto il frazionamento e la parziale qualificazione come demaniale di una particella in precedenza integralmente di sua proprietà, posta in Comune di Campobello di Mazzara (Trapani), la commissione tributaria regionale ha affermato sussistere la giurisdizione tributaria, ha ritenuto errata la tesi dell’Agenzia delle Entrate secondo cui la stessa sarebbe stata estranea alla procedura amministrativa in esito alla quale era stato emesso l’atto impugnato essendo detta procedura di competenza degli uffici regionali, ha infine dichiarato il provvedimento illegittimo in quanto contrastante con “due sentenze in atti del tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, e della Corte di Appello di Palermo, passate in autorità di cosa giudicata, che hanno statuito sulla delimitazione del demanio marittimo in località Tre Fontane di Comune di Campobello di Mazzara, espressamente richiamate nel reclamo proposto dalla R. in esito alla quale è stato emesso il provvedimento impugnato dinanzi ai giudici di primo grado”;

2. la parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, dell’art. 32 c.c. e dell’art. 950 c.c., per avere la commissione tributaria regionale ritenuto sussistere la giurisdizione tributaria laddove invece avrebbe dovuto ritenere sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo, costituendo la procedura di delimitazione del demanio marittimo esercizio di discrezionalità tecnica;

2.con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione sia dell’art. 32 dello Statuto della Regione Sicilia sia del D.P.R. n. 684 del 1977, per avere la commissione tributaria regionale negato che nell’ambito del procedimento amministrativo di determinazione del confine tra il demanio marittimo regionale e la proprietà privata dovesse intervenire l’Assessorato del Territorio e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale;

3.i1 ricorso è infondato. Ai fini dell’inquadramento normativo delle questioni sollevate con i due motivi di ricorso giova evidenziare che, ex art. 32 dello statuto regionale della Sicilia e del D.P.R. 01 luglio 1977, n. 684, art. 3, i beni del demanio marittimo furono trasferiti alla regione siciliana e le connesse attribuzioni delle amministrazioni dello Stato furono devolute all’amministrazione della regione medesima, Assessorato Territorio e Ambiente. Cin convenzione n. 1/1999 in data 14/12/1999, tra l’allora Ministero della Marina Mercantile e la regione, a quest’ultima fu esteso anche il sistema informativo del demanio marittimo, già affidato al Consorzio generale per l’informatica. Restarono ferme le competenze statali in materia di tenuta e aggiornamento del catasto. All’esito dell’attività di verificazione straordinaria compiuta dal Consorzio, fu predisposta una nuova cartografia catastale, poi recepita dai competenti uffici dell’Agenzia del territorio, poi inglobati dall’Agenzia delle entrate. Gli interessati potevano presentare reclamo agli uffici suddetti avverso la formazione di una nuova particella catastale mediante il frazionamento riguardante una zona di demarcazione tra la proprietà dei privati e la contigua fascia demaniale marittima, con modifica delle risultanze catastali. Ciò detto, le problematiche portate dall’Agenzia delle entrate all’attenzione del Collegio sono già state affrontate e risolte dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19524 del 23/07/2018, relativa a controversia identica, per causa petendi e petitum, a quella che occupa. In riferimento alla giurisdizione, le Sezioni Unite hanno statuito: “Appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi”. Si nota, per inciso, che, la già intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione di giurisdizione, giustifica la trattazione del ricorso da parte di questo Collegio. In riferimento alla partecipazione della regione siciliana, le Sezioni Unite hanno statuito: “… nel giudizio tributario non viene in riguardo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale giammai può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato. Resta, dunque, escluso il litisconsorzio tributario di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, nei confronti dell’amministrazione della regione siciliana competente per il demanio marittimo, rispondendo il contenzioso catastale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2 e all’art. 19, lett. f), unicamente ad una nozione d’interesse fiscale come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini”;

4. dunque il ricorso va rigettato;

5. nessuna statuizione va adottata in punto di spese in quanto la parte intimata non si è costituita.

P.Q.M.

rigetta il ricorso;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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