Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34694 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 28/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 1935-2017 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZALE

CLODIO, presso lo studio dell’avvocato GIANPIERO PORCARO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI PORDENONE TERRITORIO in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA

VIA DEI PORTOGHESI presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso la sentenza 200/2016 della COMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.

Fatto

PREMESSO

che:

1. B.V. ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla terza sezione della commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia il 16 giugno 2016, n. 200, con cui è stato ritenuto legittimo il provvedimento dell’Agenzia del Territorio in forza del quale un immobile di proprietà della ricorrente, già accatastato in categoria A/8 e per cui quest’ultima, in relazione ad interventi “di ampliamento e diversa distribuzione di spazi interni”, aveva proposto, con procedura Docfa, l’accatastamento nella categoria A/7, era stato invece accatastato nuovamente nella categoria A/8, classe 1;

2. l’Agenzia ha depositato controricorso;

3. la ricorrente ha, con memoria, eccepito sussistere una divergenza tra il controricorso notificato al proprio difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, dall’Avvocatura di Stato, il giorno 23 febbraio 2017 -controricorso riferito alla impugnazione della sentenza emessa dalla commissione tributaria della Campania in data 5 dicembre 2016, in causa promossa da tali M.P. e R. – e il controricorso relativo alla causa che occupa, poi versato in atti dall’Agenzia, con attestazione di conformità di esso e del messaggio di posta elettronica con cui quest’ultimo controricorso, sarebbe stato notificato. A dimostrazione della fondatezza dell’eccezione, la ricorrente ha prodotto dichiarazione del proprio difensore attestante il ricevimento del messaggio di posta elettronica di recapito di tale, diverso controricorso, copia di quest’ultimo controricorso con, in calce, relazione di notifica a mezzo posta elettronica certificata L. 21 gennaio 1994, n. 53, ex art. 3 bis, in data 20 febbraio 2017.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. in ordine all’eccezione sollevata dalla ricorrente, che attiene alla costituzione dell’ufficio, deve osservarsi che ove il controricorso per cassazione sia notificato a mezzo PEC e sia versata in atti la sua copia analogica, la copia analogica del messaggio di posta elettronica di notifica con l’attestazione di conformità ai documenti informatici da cui sono state tratte, di cui alla L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 bis, e successive integrazioni (come nella specie), deve, in linea di principio, ritenersi sussistente la prova della ritualità della notificazione del controricorso stesso; tale pro?a è una prova presuntiva semplice (L. n. 53 del 1994, art. 9, comma 1 ter) non piena sicchè può essere contestata dal destinatario mediante elementi da cui desumere univocamente la non avvenuta notifica dell’atto di cui sia poi versata in causa la copia analogica. Nel caso di specie, elementi siffatti mancano. La relata di notifica in calce al “controricorso M.” fa menzione della spedizione di tale controricorso il 20.2.2017 mentre è certo che la spedizione del controricorso relativo alla causa che occupa è avvenuta il 23.2.2017.

2. con il primo ed unico motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 21, convertito in L. 17 febbraio 1985, n. 17, del D.M. finanze 19 aprile 1994, n. 701, art. 9 e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61. Assume la ricorrente che laddove, come nella specie, non sia dall’ufficio contestata l’esattezza dei dati forniti nella proposta di classamento avanzata tramite la procedura DOCFA, il classamento non può che essere quello proposto trattandosi di “esito automatico del procedimento informatico” definito dall’ufficio e da utilizzarsi per la formulazione della proposta medesima;

3. il motivo è infondato. Ai sensi del ai sensi del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, art. 8, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 30 dicembre 1989, n. 427, art. 2, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 6, comma 1 e art. 61, comma 2, la categoria e la classe catastali debbono essere attribuite in ragione delle caratteristiche intrinseche che determinano la destinazione ordinaria e permanente delle unità immobiliari; ai sensi del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 9, per ciascuna zona censuaria è definito un “quadro di qualificazione e classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi in cui ciascuna categoria è stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione delle unità immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe”. Le caratteristiche non necessariamente sono dati oggettivi (come, per esempio, la superficie o l’ubicazione), suscettivi, come tali, di essere solo confermati o negati dall’ufficio. Le caratteristiche possono infatti essere dati suscettivi di valutazione tecnica (come per esempio la qualità edilizia della costruzione, il pregio delle rifiniture o la qualità urbana e ambientale della zona in cui l’unità immobiliare è collocata). La procedura DOCFA è disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito in L. n. 75 del 1993, e dal D.M. finanze, n. 701 del 1994. Tramite detta procedura, l’interessato formula una “proposta” che l’amministrazione può disattendere in conseguenza della ponderazione di fatti diversi da quelli indicati nella proposta stessa o in conseguenza di una valutazione tecnica diversa dei fatti indicati e quindi di una propria stima complessiva del valore economico dei beni classati. Ciò che, peraltro, come questa Corte, ha ripetutamente precisato, si riflette sul contenuto dell’obbligo di motivazione del provvedimento di attribuzione definitiva della rendita catastale (v. Cass. ordinanza n. 12398 del 21/05/2018, secondo cui “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei bei classati; in caso contrario, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. In ragione di questo deve essere cassata la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva annullato per difetto di motivazione un atto di classamento immobiliare, senza specificare se il diverso classamento rispetto alla richiesta del contribuente fosse stato conseguenza di una diversa valutazione dei medesimi fatti posti a base della proposta di variazione, nel qual caso la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe stata sufficiente, o se invece quel diverso classamento si fosse fondato sulla ponderazione di fatti diversi da quelli indicati nella richiesta, nel qual caso la motivazione del provvedimento sarebbe stata insufficiente”; v. altresì Cass. ordinanza n. 2777 del 23/05/2018; ordinanza 12497 del 16706/2016; sentenza 8344 del 24/04/2015). Ciò basta a confutare la tesi, prospettata con il motivo di ricorso, di una sorta di automatismo tra proposta e definitivo classamento, derogabile solo in presenza di verificata non conformità dei dati forniti dal contribuente ai dati reali. Merita comunque aggiungere che nel caso di specie si controverte del classamento dell’immobile de quo in categoria A/8 o in categoria A/7. Questa Corte, proprio in riferimento ad una controversia incentrata sul medesimo tema, ha affermato: “Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all’Ufficio tecnico erariale (D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9). L’ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24 maggio 1942). Di fatto, mentre è pressochè uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B, C, D, E) articolati in numerose categorie (Al, A2, A3….), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempio classificato come A2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3 (abitazione di tipo economico). Nel suo “quadro generale delle categorie con annesso massimario” contenuto nella citata circolare 134 del 1941 il Ministero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che “trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha localmente”; quaishe maggiore precisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992, n. 5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative, di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un “comune sentire”. Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali “prima casa”, il legislatore ha creato un’apposita categoria di “abitazioni di lusso” che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale Al). Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra “A/7 – abitazioni in villini” e “A/8 – abitazioni in ville”. Sembra di dover affermare che ciò che caratterizza la “villa” non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso. Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati “villa” se collocati in località di lusso e “villini” se collocati in aree di minor pregio. Altro è poi se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l’edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica, altro è se l’isolamento non è espressione di un lusso bensì, più banalmente, determina una scomodità. La circolare ministeriale 5/1992 afferma, in proposito, come per “ville debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario. Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9)”. Mentre “per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9)”. Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un’area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti, tanto più appetibile perchè sita in zone di pregio o destinate, appunto, a ville. E si deve altresì valutare se l’immobile abbia “caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario” (Cass.2704/2014). Nella sentenza impugnata, la commissione tributaria regionale ha evidenziato che “da parte della amministrazione finanziaria sono state circostanziate in atti, oltre che la comparazione dell’immobile con se stesso -precedente classamento-, sia la sussistenza nella zona censuaria di altri immobili classati come ville sia, tramite documentazione fotografica anche con rilevo areo, le caratteristiche di finiture esterne dell’immobile e del terreno scoperto con alberi destinato al godimento del proprietario. Elementi questi tutti rendenti sostenibile l’eseguito riclassamento in categoria A/8 classe 1”;

4. il ricorso deve essere pertanto rigettato;

5. le spese seguono la soccombenza;

6. al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), l’obbligo, a carico della ricorrente, di pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidata in Euro 2600,00, oltre spese prenotate a debito;

ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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