Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3469 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 11/12/2009, dep. 15/02/2010), n.3469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14558-2006 proposto da:

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

M.D., M.M.;

– intimati –

sul ricorso 19115-20C6 proposto da:

M.D. (OMISSIS), M.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 57, presso lo

studio dell’avvocato FAGNINI FRANCESCO, che li rappresenta e difende;

– c/ric. e ricorrenti incidentali –

contro

M.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA TRONTO 32, presso lo studio dell’avvocato MUNDULA GIULIO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 671/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/12/2009 dal Consigliere Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito l’Avvocato MUNDULA Giulio, difensore della ricorrente, che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato FAGNINI Francesco, difensore dei resistenti, che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i

ricorsi per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12 maggio 1997 M.D. citò davanti al Tribunale di Roma le sue sorelle M.S. e M. M., chiedendo la divisione dei patrimoni ereditari dei loro genitori R.R. e M.P., nonchè la condanna della prima convenuta alla corresponsione pro quota dei frutti dei beni che aveva posseduto in via esclusiva. M.S. non si oppose, ma chiese che le fosse attribuito il podere in (OMISSIS), assegnato nel (OMISSIS) al padre dall’Ente Maremma e riscattato;

contestò inoltre la fondatezza delle altre domande proposte nei suoi confronti. M.M. fece proprie le richieste dell’attore.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza non definitiva del 9 giugno 2003 il Tribunale condannò M.S. a pagare a M.D. e a M.M. determinate somme, corrispondenti per ognuno a 1/3 dei proventi netti ricavati dal fondo di (OMISSIS), oltre agli interessi; dispose la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, per la divisione in natura di quell’immobile, per la stima dell’intero compendio e per la formazione di tre distinte porzioni, ai sensi dell’art. 727 c.c..

Impugnata in via principale da M.S., in via incidentale da M.D. e M.M., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Roma, che con sentenza del 7 febbraio 2006 ha rigettato entrambi i gravami.

M.S. ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. M.D. e M.M. si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta due motivi di impugnazione in via incidentale, cui M.S. ha opposto un proprio controricorso. Sono state presentate memorie dall’una e dall’altra parte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..

Tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, va presa in esame prioritariamente – poichè attiene alla questione che costituisce l’oggetto centrale della materia del contendere – quella formulata con il secondo motivo del ricorso principale, con cui M.S. lamenta che erroneamente è stato negato il suo diritto all’attribuzione dell’intero podere di (OMISSIS).

La doglianza è fondata.

Sul punto la Corte d’appello ha ritenuto che “al momento dell’apertura della successione (22.11.90 – morte di M. P.) il vincolo trentennale di indivisibilità, introdotto dalla L. 19 febbraio 1992, n. 191 in luogo di quello perpetuo previsto dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078, era già venuto meno perchè l’assegnazione risaliva al (OMISSIS), quindi dal (OMISSIS) il podere era libero dal vincolo di indivisibilità e come tale veniva trasmesso agli eredi al momento della morte del de cuius e della conseguente apertura della successione (il fatto che la legge sia intervenuta dopo la morte dell’assegnatario non ne esclude l’incidenza sul vincolo del bene, venuto meno)”.

La decisione contrasta con la costante giurisprudenza di legittimità, la quale si è univocamente orientata nel senso che “la L. 19 febbraio 1992, n. 191, che ha eliminato il vincolo d’indivisibilità delle unità poderali, costituisce ius superveniens che innova la precedente disciplina; pertanto, non può trovare applicazione, in relazione alle successioni apertesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore, sia in base al principio generale di irretroattività della legge, sia perchè, al fine di stabilire la disciplina applicabile, bisogna fare riferimento non alla data di proposizione della domanda giudiziale, ma a quella di apertura della successione, atteso che la successione mortis causa, per il principio tempus regit actum, è disciplinata dalle norme operanti al momento della morte del de cuius, non rilevando in contrario che si verta in ipotesi di successione legittima” (Cass. 11 maggio 2005 n. 9849, 13 aprile 2006 n. 8655, 18 luglio 2008 n. 19917, 25 maggio 2009 n. 12060, 22 luglio 2009 n. 17161).

Da questi precedenti non vi è ragione – neppure in considerazione delle deduzioni svolte da M.D. e M.M. nel controricorso e nella memoria – di discostarsi, stante la loro coerenza con il fondamentale principio secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire, in mancanza di una diversa previsione, che nella specie manca: aderendo alla tesi dei resistenti, la successione del de cuius sarebbe regolata da disposizioni sopravvenute al decesso e l’erede disposta al subentro, in ipotesi dotata dei requisiti prescritti, avrebbe perduto retroattivamente la possibilità di ottenere l’assegnazione esclusiva del podere, salva la necessità di soddisfare altrimenti i diritti spettanti agli altri successori.

Restano assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, con i quali M.S. deduce, rispettivamente: che il fondo di (OMISSIS) avrebbe dovuto comunque esserle attribuito per intero, data la sua indivisibilità sotto il profilo economico- funzionale; che pertanto non avrebbe dovuto essere disposta la consulenza tecnica di ufficio destinata alla formazione di tre distinte porzioni dell’immobile.

Con il primo motivo del ricorso principale M.S. lamenta di essere stata condannata a pagare a ognuno degli altri eredi 1/3 dei corrispettivi netti da lei riscossi per il latte prodotto nel podere e conferito alla cooperativa che ne curava la raccolta:

confermando sul punto la decisione di primo grado, la Corte d’appello, secondo la ricorrente, ha violato il giudicato formatosi in seguito sia alla sentenza penale del Pretore di Roma, con la quale era stata assolta dal reato di appropriazione indebita di quegli importi, sia alla sentenza civile del Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta la domanda proposta nei confronti di lei stessa e della cooperativa da M.M., con l’adesione di M. D., per ottenere il pagamento delle stesse somme.

La censura va disattesa.

Entrambe le sentenze suddette si basano sul rilievo che M. S., dopo la morte del padre, aveva svolto un’attività finalizzata alla “conservazione del bene comune” e “in attesa della divisione dell’asse ereditario”, sicchè non hanno escluso la possibilità – anzi espressamente affermata dal Tribunale – che nel giudizio di scioglimento della comunione la stessa M.S. potesse essere chiamata a rendere il conto della sua gestione.

Con il primo motivo del ricorso incidentale M.D. e M. M. lamentano innanzi tutto che l’obbligo di corresponsione delle quote di loro pertinenza dei frutti del podere è stato imposto a M.S. con decorrenza dal (OMISSIS): sostengono che invece il termine iniziale avrebbe dovuto essere fissato al (OMISSIS), perchè in quell’anno era morta la madre R.R., comproprietaria del fondo con M.P., il quale lo aveva riscattato nel (OMISSIS) in regime di comunione legale.

La censura non può essere accolta, poichè attiene a questione che non è stata affrontata nella sentenza di secondo grado e che i ricorrenti non deducono di aver sollevato in quella sede, sicchè deve essere considerata “nuova” e come tale preclusa in questo giudizio.

Con lo stesso motivo di impugnazione M.D. e M.M. si dolgono anche della quantificazione delle somme loro dovute, che a loro dire è stata compiuta in misura incongrua.

Anche questa doglianza va disattesa.

La Corte d’appello ha spiegato adeguatamente, in maniera esauriente e logicamente coerente, le ragioni per le quali ha confermato, anche sul punto, la decisione del Tribunale, in base alle risultanze delle indagini tecniche svolte e alle deduzioni delle parti stesse, tenendo conto di quanto era emerso circa le capacità produttive dell’azienda agricola in questione, i relativi costi, l’attività svolta da M.S.. La diversa valutazione di questi elementi, propugnata dai ricorrenti incidentali, non può costituire idonea ragione di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità.

Per analoghe ragioni deve essere respinto il secondo motivo del ricorso incidentale, con cui M.D. e M.M. lamentano il mancato accoglimento della loro domanda, intesa ad ottenere la condanna della sorella alla restituzione pro quota delle somme che aveva incassato mediante la riscossione delle pensioni di cui erano titolari i genitori. Anche qui si verte in materia di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione: vizi da cui la sentenza impugnata è immune, avendo il giudice a quo osservato che le discordanze tra le dichiarazioni rese in proposito da M. S. erano ininfluenti, a fronte della pacifica circostanza che “vi era una comunanza di vita con i genitori, nè risultano doglianze dei medesimi per essere stati privati anche di tali entrate”, essendo d’altra parte “liberi di godere e di utilizzare detti introiti nel modo per essi più opportuno, anche lasciandoli amministrare alla figlia con loro convivente”.

Rigettato pertanto il primo motivo del ricorso principale, accolto il secondo, dichiarati assorbiti il terzo e il quarto, rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa in una diversa sezione della Corte d’appello di Roma, cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso principale; accoglie il secondo; dichiara assorbiti il terzo e il quarto; rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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