Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3469 del 14/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3469 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA
SENTENZA
sul ricorso 18226-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato_ in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2132
contro
EDIPOWER SPA in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato SALVINI LIVIA, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controri corrente –
Data pubblicazione: 14/02/2014
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
di
n.
LECCE,
73/2011
depositata
della
il
29/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che si
riporta e deposita nota spese;
udito per il controricorrente l’Avvocato SALVINI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.
MELONI;
Svolgimento del processo
In data 30/10/2007,
la società EDIPOWER spa
Brindisi alimentata a carbone, aveva presentato
all’Ufficio delle Dogane di Brindisi istanza di
rimborso di una parte dell’imposta di consumo per
il carbone versata per l’anno 2005 per un importo
di E 304.410,50 ex art. 14 D.L.gs 504/ 1995 Testo
Unico Accise.
L’imposta sui consumi di carbone,coke di petrolio e
bitume di origine naturale emulsionato con il 30%
di acqua (orimulsion) impiegati negli impianti di
combustione, qualificabile come tributo ambientale
e denominata correntemente “carbon tax”, era
finalizzata secondo le intenzioni del legislatore a
disincentivare l’uso di combustibili ad alto
contenuto di carbonio al fine di ridurre le
emissioni di anidride carbonica prodotta da tali
combustibili.
Il diritto al rimborso parziale dell’imposta era
motivato, secondo la società richiedente,
dall’applicazione di una formula matematica in base
I.
proprietaria della Centrale Termoelettrica di
alla
quale
carbone
su
il
cui
quantitativo
liquidare
l’imposta
di
veniva
rideterminato sulla base del potere calorifero
inferiore del carbone impiegato come combustibile
nella Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord,
rispetto a quella considerata dal legislatore
comportante uno specifico potere inquinante
inferiore rispetto a quello preso a riferimento dal
legislatore.
La società Edipower spa impugnava il rifiuto di
rimborso davanti alla Commissione Tributaria
provinciale di Brindisi, nel quale lamentava
l’illegittimità dell’atto impugnato. La Commissione
tributaria provinciale di Brindisi con sentenza
nr.69/03/2008 rigettava il ricorso. Su ricorso in
appello proposto dalla Edipower spa, la Commissione
tributaria regionale della Puglia (Bari
sez.distaccata di Lecce) con sentenza nr.73/23/11
depositata in data 29/3/2011, riformando la
sentenza di primo grado, riconosceva il diritto al
rimborso. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Puglia ha proposto
ricorso per cassazione L’Agenzia delle Dogane con
quattro motivi. Edipower spa ha resistito con
controricorso e memoria.
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ovvero della diversa composizione del combustibile
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
applicazione dell’art. 14 comma 2 D.lgs 504 del
26/10/1995 e dell’art. 21 comma 2 d.lgs.
546/1992, nonché dell’art. l comma 2 lette.h)
d.m. 12/12/1996 nr. 689 ex art. 360 nr.3 cpc in
quanto la CTR non ha ravvisato un’ipotesi di
decadenza biennale nonostante l’istanza di
rimborso fosse stata presentata in data
30/10/2007 (con timbro postale in data
5/11/2007) per l’anno d’imposta 2005 quindi
oltre due anni quantomeno in riferimento ai
versamenti di acconto di marzo e giugno 2005.
Il motivo è fondato e deve essere accolto,
trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del giudizio ex art. 2969 cc
e quindi anche nel giudizio di cassazione.
Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte
in tema di termine biennale di decadenza e sua
decorrenza, è stato affermato che: “A norma
dell’art. 14 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,
il rimborso dell’accisa sul gas metano
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Agenzia delle Dogane lamenta violazione e falsa
indebitamente
versata
va
richiesto, a pena di decadenza, entro due anni
dalla data del pagamento, che segna il momento
dal quale indefettibilmente decorre il termine
decadenziale per l’esercizio del diritto alla
pubblico e non disponibile neppure dalla stessa
P.A., restando ininfluenti le cause per cui il
pagamento non è dovuto; né l’avvenuta detrazione
del credito di imposta, operata dal contribuente
per le annualità successive, è idonea a spostare
in avanti il “dies a quo” del suddetto termine.”
(Sez. 5, Sentenza n. 24056 del 16/11/2011
Presidente: Pivetti M. Estensore: Valitutti).
Pertanto appare del tutto ininfluente la
circostanza che i pagamenti effettuati a marzo e
giugno 2005 fossero solo rate di acconto
dell’imposta già liquidata per il periodo
precedente e che solo in sede di saldo
definitivo venisse operata la liquidazione
definitiva del debito impositivo.
Risulta quindi maturata la decadenza biennale
per le rate versate il 31/3/2005 ed il 30/6/2005
mentre alla data dell’istanza di rimborso non
era ancora maturata la decadenza per la rata
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restituzione, fissato per finalità di interesse
versata
in
27/12/2005,
data
unica
rata della quale può essere richiesto il
rimborso.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
23 dicembre 1998 e nota 2 dell’allegato l stessa
legge nonché art. 14 par.1 lett.a) della
direttiva CE 2003/96 in riferimento all’art 360
nr. 3 cpc in quanto la CTR ha finito per
applicare la normativa relativa all’aliquota
dell’imposta commisurandola allo specifico
potere inquinante del prodotto, parametrato
sulla base della tipologia di carbone presa in
riferimento dal legislatore.
Il secondo motivo è fondato e deve essere
accolto. Infatti l’unica norma da applicare per
la determinazione delle aliquote dell’imposta di
consumo è il D.P.C.M. 15/1/1999 dalla data della
sua entrata in vigore fino alla definitiva
soppressione dell’imposta disposta con l’art.7
D.Lgs.26/2007 in quanto le aliquote stabilite
hanno natura forfetaria e prescindono dal potere
calorifero dei combustibili impiegati.
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dell’art.8 commi 4,5,6,7 e 8 della legge 448 del
La
pretesa
della
società
contribuente di rideterminare le modalità di
calcolo dell’imposta ed il quantitativo di
prodotto su cui applicare l’imposta secondo
formule matematiche e criteri al di fuori di
condivisibile. Dal testo di legge non emerge
l’intenzione del legislatore di consentire la
rideterminazione delle aliquote sulla base delle
caratteristiche dei combustibili impiegati
piuttosto che del peso effettivo e pertanto non
risulta conforme alle disposizioni di legge la
decisione dei giudici di appello.
Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.112 e 163 cpc in relazione agli artt.
18,21 e 24 d.lgs.546 del 31/12/1992 in
riferimento all’art 360 nr. 3 cpc in quanto la
Edipower spa ha richiesto per la prima volta,
solo con le memorie illustrative in data
21/7/2008 davanti alla CTP di Brindisi,in
subordine, il rimborso dell’imposta di consumo
per contrasto dell’art.8 comma 7 legge 448/1998
con la Direttiva CE nr. 2003/96 formulando così
una domanda inammissibile in quanto motivo
aggiunto nel primo grado di giudizio.
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ogni previsione normativa non appare
Con il quarto motivo
di
ricorso
l’Agenzia lamenta insufficiente o
contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in
riferimento all’art. 360 comma l n.5 cpc perché
essere rideterminata in base allo specifico
potere inquinante del prodotto, si è poi
riferita al potere calorifero inferiore del
carbone dichiarato dalla società.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso
comporta l’assorbimento del terzo e quarto
motivo.
Per quanto sopra il ricorso proposto deve essere
accolto in riferimento al secondo motivo,
assorbiti gli altri, e la causa può essere
decisa nel merito ex art. 384 cpc non
richiedendo ulteriori accertamenti in punto di
fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le
parti le spese del giudizio di merito, mentre le
spese del giudizio di legittimità vanno poste a
carico della società contribuente.
P.Q.M.
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la CTR dopo avere affermato che l’aliquota deve
Accoglie il ricorso e decidendo nel merito rigetta
il ricorso introduttivo. Compensa le spese del
giudizio di merito e condanna Edipower spa al
pagamento delle spese di giudizio di legittimità
che
si liquidano in E 7.500,00 oltre spese
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 18/6/2013
Il consigliere estensore
Il Presidente
prenotate a debito.