Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3469 del 13/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3469 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 22518-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA – C.F.
80185250588, in persona del Ministro e legale rappresentante pro
tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente contro
PIETROGRAZIA BRUNO;
– intimato avverso la sentenza n. 620/2013 del TRIBUNALE di L’AQUILA,
depositata il 18/12/2013, e avverso l’ordinanza della CORTE DI
APPELLO DI L’AQUILA del 16/07/2015 emessa sul procedimento
iscritto al n. 143/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 13/02/2018

RILEVATO CHE:

con la sentenza impugnata il Tribunale di L’Aquila ha

riconosciuto il diritto di Pietrograzia Bruno, dipendente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, assunto con ripetuti
contratti annuali a tempo determinato, alla progressione stipendiale

-la Corte d’appello con ordinanza ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dal Ministero avverso la sentenza;

– Il Tribunale ha fondato la statuizione di rigetto del gravame sul
principio di contrattualizzazione del pubblico impiego, consacrato nel
d.lgs. n. 165/2001, e il principio di non discriminazione, sancito a
livello comunitario e recepito nel nostro ordinamento dall’art. 6 del
d.lgs. n. 368/2001;

– per la cassazione della sentenza di primo grado ha proposto
ricorso ex art.

348 ter c.p.c.

il

Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca sulla base di unico articolato motivo;

– il dipendente non ha svolto attività difensiva;

– la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.,
è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione

semplificata.

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in relazione al servizio prestato in forza di tali contratti;

CONSIDERATO CHE:

– con il unico motivo il MIUR denuncia violazione e falsa
applicazione della direttiva 99/70/CE e dell’accordo quadro sul
lavoro a tempo determinato ivi allegato- degli artt. 485, 489 e 526
del D.Igs. n. 297/194 – degli artt. 6 e 10 del D.Ivo 6 settembre 2001

convertito con modif. dall’art. 1 comma 2 della legge 12 luglio 2011
n. 106 – dell’art. 4 della I. 3 maggio 1999 n. 124 – degli artt. 36 e 45
del D.Ivo 30 marzo 2001 n. 165 – degli artt. 77, 79 e 106 del CCNL
comparto scuola del 29 novembre 2007 – in relazione all’art.360, 10
comma n. 3 c.p.c. Assume che: – i rapporti di lavoro a tempo
determinato del settore scolastico sono assoggettati ad una
normativa speciale di settore, sicché agli stessi non si applica la
disciplina generale dettata dal d.lgs. n. 368/2001; – il principio di
non discriminazione è correlato all’abuso del contratto a termine, che
nella specie deve essere escluso in quanto il ricorso alla supplenza e
alla stipula di contratti a termine del personale scolastico trova
giustificazione in ragioni oggettive e non è maliziosamente finalizzato
a consentire al datore di lavoro un risparmio di spesa;

che il motivo non è fondato, osservandosi, in conformità con Cass. n.
22558/2016; Cass. n. 27387/2016; Cass. n. 165/2017; Cass. n.
290/2017, (alle cui motivazioni ci si riporta integralmente in quanto
del tutto condivise), che il Ministero ricorrente sovrappone e
confonde il principio di non discriminazione, previsto dalla clausola 4
dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18
marzo 1999 fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale
– CES, CEEP e UNICE – e recepito dalla Direttiva 99/70/CE), con il
divieto di abusare della reiterazione del contratto a termine, oggetto
della disciplina dettata dalla clausola 5 dello stesso Accordo, laddove
i due piani debbono, invece, essere tenuti distinti, essendo il primo
principio teso a ‘migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato
garantendo il rispetto del principio di non discriminazione’ e il divieto
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n. 368 – dell’art. 9 c. 18 del D.L. 12 maggio 2011 n. 70 come

a ‘creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi
derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di
lavoro a tempo determinato’;

che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al
lavoratore a tempo determinato ‘condizioni di impiego’ che non siano

indeterminato ‘comparabile’, sussiste, quindi, a prescindere dalla
legittimità del termine apposto al contratto, giacché detto obbligo è
attuazione, nell’ambito della disciplina del rapporto a termine, del
principio della parità di trattamento e del divieto di discriminazione
che costituiscono ‘norme di diritto sociale dell’Unione di particolare
importanza, di cui ogni lavoratore deve usufruire in quanto
prescrizioni minime di tutela’ (Corte di Giustizia 9.7.2015, causa C177/14, Regojo Dans, punto 32);

che la clausola 4 dell’Accordo quadro è stata più volte oggetto di
esame da parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha
affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio
rilevandone il carattere incondizionato idoneo alla disapplicazione di
qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte di Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C- 307/05,
Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana) ed
affermando la esclusione di ogni interpretazione restrittiva, non
potendo la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell’art. 137 n.
5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “impedire ad un lavoratore a tempo
determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il
beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a
tempo indeterminato, allorché proprio l’applicazione di tale principio
comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro
Alonso, cit., punto 42);

che la CGUE ha evidenziato che le maggiorazioni retributive che
derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono
Ric. 2015 n. 22518 sez. ML – ud. 22-11-2017
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meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo

condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza
che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a
tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva
(Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto
44, e giurisprudenza ivi richiamata) e che a tal fine non è sufficiente
che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed

datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo,
perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da
elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano
le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle
caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani
Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

che l’interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte
di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice
nazionale – che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti
e costituiti prima della sentenza interpretativa – e valore di ulteriore
fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino
ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato
ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito
dell’Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8 febbraio 2016, n.
2468);

che correttamente, pertanto, la sentenza impugnata ha richiamato le
statuizioni della Corte di Lussemburgo per escludere la conformità al
diritto eurounitario delle clausole dei contratti collettivi nazionali per
il comparto scuola, succedutisi nel tempo, in forza delle quali per il
personale docente ed educativo non di ruolo era escluso il
riconoscimento della anzianità di servizio, previsto per gli assunti a
tempo indeterminato in base ad un sistema di progressione
stipendiale secondo fasce di anzianità;
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astratta, di legge o di contratto, né rilevando la natura pubblica del

che anche in questa sede il Ministero, pur affermando l’esistenza di
condizioni oggettive a suo dire idonee a giustificare la diversità di
trattamento, ha fatto leva su circostanze che prescindono dalle
caratteristiche intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate,
le quali sole potrebbero legittimare la disparità, insistendo, infatti,

ogni singolo contratto rispetto al precedente, ossia su ragioni
oggettive che legittimano il ricorso al contratto a tempo determinato
e che rilevano ai sensi della clausola 5 dell’Accordo Quadro, da non
confondere, per quanto sopra si è già detto, con le ragioni richiamate
nella clausola 4, che attengono, invece, alle condizioni di lavoro che
contraddistinguono i due tipi di rapporto in comparazione, in ordine
alle quali nulla ha dedotto il ricorrente;

che, pertanto, essendo da condividere la proposta del relatore, il
ricorso va rigettato con ordinanza, ai sensi dell’art. 375, n. 5, cod.
proc. civ.;

che nessun provvedimento deve essere adottato in relazione alle
spese processuali, in mancanza di svolgimento di attività difensiva
della parte intimata;

che non può trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni
dello Stato l’art. 13 comma 1 quater D.p.r. 30 maggio 2002 n. 115,
nel testo introdotto dall’art. 1 , comma 17 legge 24 dicembre 2012
n. 228, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della
prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e
tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778/2016);

PQM
rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

sulla natura non di ruolo del rapporto di impiego e sulla novità di

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