Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3469 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 11/02/2011, (ud. 20/12/2010, dep. 11/02/2011), n.3469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMPREPAR – Impregilo Partecipazioni s.p.a. in liquidazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, P.zza Barberini 12 presso gli

avv.ti Visentini Gustavo ed Enrico Tonelli che la rappresentano e

difendono giusta procura speciale a margine del ricorso

– ricorrente –

contro

Fallimento IFI – Istituto Finanziario Italiano s.p.a. in persona del

curatore;

– intimato –

Per la correzione di errore materiale nella ordinanza n. 20435 in

data 23.09.2009 della Corte di Cassazione.

Udita la relazione della causa del 20.12.2010 del Consigliere Dott.

Luigi MACIOCE;

udito l’avv. E. Tonelli per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che nulla osserva alla relazione.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Il relatore designato in data 6.05.2010 ha esteso relazione ex art. 380 bis c.p.c. formulando le considerazioni e le proposte che appresso si trascrivono, nel senso:

CHE la Corte di Cassazione, pronunziando sul ricorso proposto da Imprepar contro IFI avverso la sentenza 20.3.2006 della Corte di Roma, preso atto della avvenuta rinunzia al ricorso per intervenuta transazione e della accettazione della controricorrente, con ordinanza n. 20435 del 2009 ha dichiarato estinto il giudizio CHE per la correzione dell’ordinanza ex artt. 287 e 391 bis c.p.c. ha proposto ricorso Imprepar, deducendo che la Corte di legittimità aveva per mera svista omesso di provvedere sul terzo punto delle comuni conclusioni, quello diretto ad ottenere l’ordine al Conservatore dei RR.II. di cancellazione della trascrizione della domanda;

CHE l’intimata curatela fallimentare non ha svolto difese ma ha aderito alla richiesta di sollecita trattazione redatta dalla ricorrente;

CHE l’istanza deve essere trattata nella forma di cui all’art. 380 bis c.p.c. e si palesa manifestamente fondata;

CHE infatti ricorre ipotesi di errore materiale per mera svista nella decisione e non di omessa pronunzia, posto che incombe al giudice (ed anche alla Corte di legittimità: Cass. n. 5587/07) ove pronunzi come nella specie l’estinzione del giudizio procedere ad ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda, tanto essendo disposto dall’art. 2668 c.c..

senza che la cancellazione possa ritenersi oggetto di alcuna domanda, e posto che, pertanto, la omissione sul punto devesi ritenere emendabile con la procedura di cui all’art. 287 c.p.c. (Cass. 19498/05);

CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Ritiene il Collegio che la relazione meriti di essere pienamente condivisa con la conseguente adozione della chiesta ordinanza di correzione dell’errore materiale attingente l’ordinanza n. 20435/2009 di questa Corte e con la correlata annotazione della correzione sull’originale della stessa ordinanza. Si provvede in dispositivo, nulla provvedendosi sulle spese.

P.Q.M.

Accoglie la richiesta di correzione della ordinanza n. 20435/2009 di questa Corte, resa sul ricorso n. R.G. 12318/2007 e per l’effetto:

ordina al Conservatore RR.II. competente, con esonero di responsabilità, di procedere alla cancellazione della trascrizione della domanda introduttiva del giudizio proposta dal curatore del Fallimento I.F.I. Istituto Finanziario Italiano s.p.a., trascrizione effettuata il 20.12.1994 con nn. di formalità generale 7174 e particolare 5009;

dispone che la (cancelleria provveda alla annotazione della suddetta correzione in calce all’originale dell’ordinanza 20435/2009.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA