Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3469 del 09/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017,  n. 3469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13392/2015 proposto da:

POSTEL S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCA BONFRATE, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

R.D., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentato e difeso dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 464/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 20/03/2015 R.G.N. 9/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA;

udito l’Avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO per delega Avvocato GALLO

ACCURSIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 464 del 2015, la Corte d’appello di Palermo rigettò il reclamo proposto da Postel s.p.a. ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto l’impugnativa del licenziamento intimato a R.D. il giorno 11/4/2012 a motivo dell’assenza ingiustificata dal lavoro dal 22 febbraio al 27 marzo 2012.

A sostegno della decisione, la Corte disattese in primo luogo l’eccezione di incompetenza per territorio già fatta valere in primo grado, sul presupposto che il luogo in cui era sorto il contratto, che la società non aveva contestato essere (OMISSIS), radicava la competenza dell’Ufficio giudiziario adito.

Osservò poi in fatto che la società reclamante, all’esito della sentenza della Corte d’appello con la quale era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il reclamato a far data dal 18/12/2002 quale conseguenza dell’illegittimo ricorso al lavoro somministrato, ne aveva disposto la riammissione in servizio presso la sede di (OMISSIS), nelle more essendo stata dismessa la dipendenza di (OMISSIS), ed ivi il 26 gennaio 2012 gli aveva richiesto di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel quale era stato inserito un patto di prova di tre mesi, con previsione di libera recedibilità nel corrispondente periodo. Il R. si era rifiutato di sottoscrivere il contratto a causa della presenza di detta clausola, e quindi era stato invitato ad allontanarsi. Successivamente, il lavoratore aveva contestato tramite il proprio legale la legittimità del comportamento aziendale ed aveva manifestato la disponibilità a riprendere servizio, ma la società con la nota del 28 marzo 2012 aveva contestato l’assenza ingiustificata ed irrogato il licenziamento. Tanto premesso, la Corte rilevò che il patto di prova non poteva essere introdotto, trattandosi di rapporto di lavoro che già era stato ripristinato per effetto dell’intervenuto giudicato, e da ciò derivava la giustificatezza ex art. 1460 c.c., della reazione del dipendente.

Per la cassazione della sentenza Postel s.p.a. ha proposto ricorso, affidato ad otto motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso R.D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi cinque motivi di ricorso attengono alla competenza territoriale, individuata dalla Corte d’appello sulla base del forum contractus.

1.1. Con il primo, la società deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 e 413 c.p.c.. Lamenta che la Corte d’appello abbia basato la propria decisione sul fatto che la società non avesse contestato che il rapporto di lavoro era sorto a (OMISSIS), in tal modo addossandole non solo l’onere di esplicitare le ragioni dell’eccepita incompetenza per territorio, ma anche di dimostrarne la fondatezza.

1.2. Come secondo motivo, denuncia nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c., e deduce che in nessun atto difensivo il lavoratore aveva dedotto nè chiesto di provare che il rapporto di lavoro fosse sorto a (OMISSIS).

1.3. Come terzo motivo, deduce omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e riferisce di avere osservato già in sede di reclamo che la sentenza della Corte d’appello n. 280 del 2012, valorizzata dal Tribunale, era relativa a diversa fattispecie, ovvero all’impugnazione del contratto di somministrazione tra R.D. ed Ali s.p.a., con utilizzazione da parte di Postel, e che nessun accertamento conteneva in ordine al luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro con Postel.

1.4. Come quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., e degli artt. 1326 e 1327 c.c.. Ribadisce che in giudizio non è stato accertato il luogo in cui era sorto il rapporto di lavoro, luogo che deve necessariamente coincidere con quello in cui si conclude il contratto tra le parti.

1.5. Come quinto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 413 c.p.c., comma 3, e sostiene che il rapporto di lavoro non è sorto nel caso in forza di un formale contratto tra datore di lavoro lavoratore, risultando così ulteriormente preclusa la possibilità di fare riferimento al cosiddetto forum contractus quale criterio per la determinazione della competenza territoriale.

2. Tali motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.

2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse sorto a Palermo, in virtù delle allegazioni del ricorrente, non contestate dalla società.

La lettura dell’esito delle risultanze processuali, anche alla luce del principio di non contestazione, è stata in realtà effettuata dalla Corte d’appello in relazione alla fattispecie complessa che faceva seguito alla pronuncia giudiziale accertativa dell’illegittimo ricorso al contratto di somministrazione ed alla trasformazione del rapporto in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore. Per stabilire quale fosse il luogo in cui il rapporto era sorto, occorreva quindi fare riferimento alla sentenza della Corte d’appello n. 280 del 2012, richiamata dal ricorrente nel suo ricorso sin dal primo grado.

Tale sentenza non è stata tuttavia riprodotta nel ricorso per cassazione, nè allegata ad esso, dal che deriva l’inammissibilità dei motivi in rassegna per violazione di principi stabiliti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

2.2. Il giudice di merito ha poi correttamente applicato il principio, già affermato da questa Corte (ord. n. 22672 del 02/12/2004), secondo il quale in tema di controversie di lavoro, la competenza per territorio del giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ai sensi della prima ipotesi dell’art. 413 c.p.c., comma 2 (nel nuovo testo fissato dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 1), sussiste anche nel caso in cui risulti successivamente trasferita in altro luogo la sede dell’azienda e la domanda sia stata proposta dopo il decorso di sei mesi da detto trasferimento, in quanto il principio stabilito dal terzo comma, secondo il quale la competenza territoriale permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi, va riferito esclusivamente agli altri fori alternativi previsti dal secondo comma, e non anche al “forum contractus”.

3. Come sesto motivo, la società lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1455, 1460 e 1175 c.c.. Sostiene che Poste avrebbe assolto alle obbligazioni derivanti dalla pronuncia giudiziale emessa a suo carico, non essendole precluso l’inserimento di una clausola di prova che non modificava i termini di esplicazione dell’attività lavorativa e quindi la natura del sinallagma contrattuale, sicchè il lavoratore non poteva rifiutarsi di adempiere alla propria parte del negozio, realizzando una condotta irragionevolmente sproporzionata.

4. Neppure tale motivo è fondato.

La censura muove dalla corretta premessa in diritto, in più occasioni ribadita da questa Corte, secondo la quale l’art. 1460 c.c., comma 2, con il richiamo alla nozione di buona fede, intende esprimere il principio per cui ci dev’essere equivalenza tra l’inadempimento altrui e l’adempimento che viene rifiutato, sicchè il primo giustifichi il secondo (così Cass. n. 3959 del 2016, 4474 del 2015 e Cass. n. 11430 del 2006).

4.1. Tale valutazione è stata tuttavia compiuta dalla Corte territoriale, che ha rilevato – come riferito nello storico di lite – che l’inadempimento del dipendente era stato determinato dal rifiuto della società di accettare la sua prestazione in difetto della sottoscrizione della clausola di prova illegittima, che pregiudicava il suo diritto al ripristino del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il motivo proposto chiede quindi a questa Corte una diversa valutazione delle medesime risultanze fattuali, che esorbita dal controllo di legittimità.

5. Il settimo e l’ottavo motivo attingono la sentenza della Corte di merito, laddove ha ritenuto illegittimo il patto di prova apposto al contratto.

5.1. Con il settimo, Postel deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2096 del codice civile e sostiene che nel caso in esame occorreva valutare l’idoneità del lavoratore all’espletamento delle mansioni, sicchè non poteva farsi riferimento alla cosiddetta fictio iuris che interviene nei casi in cui il rapporto di lavoro si ritenga come mai cessato in capo all’effettivo datore.

5.2. Con l’ottavo, deduce omesso esame circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del fatto che il patto di prova doveva ritenersi funzionale all’assegnazione al lavoratore delle nuove mansioni che venivano svolte nella sede operativa di Verona, di archiviazione ottica di documenti, diverse da quelle di video codifica svolte nella sede palermitana parecchi anni prima rispetto alla riammissione in servizio.

6. I due motivi non sono fondati.

Il patto di prova previsto dall’art. 2096 c.c., tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto di lavoro che si intende instaurare, consentendo, proprio in ragione di detto interesse, il recesso ad nutum qualora l’esperimento abbia dato esito negativo. Ne deriva che, ove il rapporto di lavoro si sia già consolidato a tempo indeterminato, la verifica preliminare non ha più ragione di essere compiuta; la clausola di prova non può quindi più essere apposta, neppure se al lavoratore vengano assegnate mansioni diverse da quelle di assunzione, in quanto in tal modo se ne snaturerebbe la causa e si eluderebbe la disciplina limitativa del licenziamento applicabile al rapporto. Si è quindi sempre esclusa la possibilità di introdurre il patto di prova nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ammettendola tra le stesse parti solo nel caso di contratti di lavoro diversi e successivi, e solo a condizione che vi sia la necessità per il datore di lavoro di verificare elementi sopravvenuti e/o ulteriori rispetto alla valutazione già compiuta (Cass. n. 15059 del 17/07/2015, n. 10440 del 22/06/2012).

E’ quindi conforme a diritto la valutazione della Corte territoriale, che ha ritenuto illegittimo il patto di prova che Postel voleva apporre in occasione della riammissione in servizio del R. in data 26.1.2012, in considerazione del fatto che era stata già giudizialmente accertata l’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 18.12.2002.

7. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti previsti dal primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dal comma 17 della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, per il raddoppio del contributo unificato dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA