Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34681 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34681

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15268/2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

(C.F.: (OMISSIS)) e presso la stessa domiciliata in Roma, alla Via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Vestas s.r.l.;

– intimata –

– avverso la sentenza n. 1302/24/2017 emessa dalla CTR Puglia in data

07/04/2017 e notificata il 21/04/2017;

udita la relazione della causa svolta all’adunanza camerale del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. Andrea Penta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

In applicazione della disciplina introdotta con la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, – sulla revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali per le quali il valore medio di mercato (individuato ex D.P.R. n. 138 del 1998) ed il corrispondente valore medio catastale ai fini I.C.I. si discostava significativamente (ovvero, almeno del 35%, salvo eventuali innalzamenti comunali – nella specie, alla stregua della determinazione della Giunta Municipale Lecce, fissato infatti nel 43% -, su richiesta del Comune di Lecce, l’Agenzia del Territorio dava inizio al procedimento revisionale del classamento delle unità immobiliari ricomprese nelle relative microzone n. (OMISSIS) (comprendente il centro storico e piazza (OMISSIS)) e (OMISSIS) (semicentrale), in esito al quale erano emessi, nei confronti dei rispettivi intestatari catastali, atti di accertamento comportanti l’attribuzione della classe di merito immediatamente superiore a quella per l’innanzi attribuita. In particolare, la comune motivazione di tali atti, premesso che le classificazioni, modificate attingevano ai “quadri tariffari del biennio 1988/1989 in un contesto urbano e socio- economico del tutto differente da quello attuale…”, accennava a “numerosi e significativi….interventi dell’Amministrazione comunale, (tra cui) gli interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico”, ai quali “si sono affiancati numerosi interventi di privati per la ristrutturazione degli edifici”, per concludere che “il quadro socio economico delle zone oggetto di intervento si presenta oggi come un’area ben collegata ai mezzi pubblici, con traffico commerciale; inoltre la microzona (OMISSIS) è zona di interesse turistico.”.

A seguito dell’impugnazione della contribuente, la CTP. di Lecce annullava, nel contraddittorio dell’Agenzia delle Entrate, l’atto oggetto del ricorso con la sentenza n. 486/02/2013 del 26/11/2013. A fondamento della decisione, riteneva la mancanza/insufficienza di motivazione degli avvisi, posto che: nessun concreto e specifico riferimento era in essi contenuto circa gli “interventi” di riqualificazione viaria e di arredo urbano ed alla misura secondo cui i singoli immobili ne siano stati avvantaggiati; solo in sede contenziosa l’Amministrazione finanziaria aveva offerto precisazioni sui criteri determinativi del valore di mercato degli immobili e sul rapporto tra la media dei valori venali e la media delle rendite catastali, senza tuttavia che il contribuente potesse essere onerato dell’iniziativa di farne ricerca e prenderne conoscenza; pur accertato il significativo scostamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non pertanto la sua eliminazione passava necessariamente attraverso l’incremento tout court delle rendite dell’intero centro abitato – come nella sostanza era avvenuto -, bensì solo all’esito dello svolgimento di accertamenti specifici che, salva una revisione degli estimi seguendo le forme di cui al D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 13, dovevano concernere le singole unità immobiliari, anche con riguardo al contesto specifico in cui esse erano inserite.

Avverso la detta decisione proponeva appello l’Amministrazione finanziaria, invocandone la totale riforma. Si costituiva il contribuente, chiedendo la declaratoria di inammissibilità per genericità dell’atto di gravame e, in via subordinata, il rigetto dello stesso.

Con sentenza del 7.4.2017 la CTR Puglia rigettava l’appello sulla base delle seguenti considerazioni:

1) la motivazione degli atti conclusivi della procedura non poteva esaurirsi nel mero richiamo ai soli atti della fase prodromica, atteso che la compiutezza e conclusività della motivazione doveva essere necessariamente valutata in relazione al singolo atto finale di classamento;

2) non rilevavano profili astrattamente possibili, ma solo quelli concretamente influenti sugli scostamenti dei valori medi delle microzone, nè la eventuale molteplicità genetica postulava o giustificava la totale carenza di riferimenti specifici;

3) non poteva, dunque, essere condiviso l’orientamento di Cass. n. 21176/2016, se inteso come ricognitivo della sufficienza della mera menzione nell’avviso della fonte normativa del nuovo classamento;

4) la carenza motivazionale dell’avviso di accertamento in oggetto era riferita all’esternazione delle ragioni dello scostamento microzonale, senza la quale sarebbe stato incontrollabile l’effettività delle esigenze di riclassamento, e non già alle caratteristiche dei singoli immobili ricompresi nelle microzone;

5) il riferimento alla sussistenza dei “fattori estrinseci” per l’assegnazione della nuova classe (i quali, per la disciplina normativa – D.P.R. n. 1949, art. 61 -, sono in sostanza costituiti dall’ubicazione e dai servizi territoriali disponibili determinativi del livello di redditività) era, peraltro, carente nel caso di specie, oltre che sotto il profilo espositivo/motivazionale, anche su quello propriamente probatorio, posta la genericità del rinvio a “interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico “ed alla mera, generica conoscenza fondata su “fatti notori o massime di esperienza”, priva di alcun concreto richiamo ad interventi influenti nella riclassificazione;

6) la motivazione degli atti di classamento avrebbe dovuto spingere la propria specificità fino a dar conto delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il raggiungimento della soglia di significatività dello scostamento di valore.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi. La Vestas s.r.l. non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR disposto la sospensione del processo tributario, nonostante sussistesse un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio pendente davanti al Consiglio di Stato e quello oggetto di causa.

1.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, in violazione del principio di specificità, la ricorrente ha omesso di trascrivere, almeno nei suoi passaggi maggiormente significativi, l’atto di riassunzione della causa dinanzi al Consiglio di Stato (di cui fa cenno a pag. 3 del ricorso).

In ogni caso, il principio di autonomia delle singole giurisdizioni in materia di verifica della validità degli atti amministrativi non esclude che il giudice tributario, dinnanzi al quale sia stata prospettata l’illegittimità di un atto costituente presupposto di quello impositivo, possa (e non debba) disporre la sospensione del processo, nel caso in cui la medesima questione formi oggetto di uno specifico giudizio pendente dinnanzi al giudice amministrativo; qualora poi, indipendentemente dalla sospensione, sia intervenuta al riguardo una pronuncia del giudice amministrativo, la stessa, soprattutto se passata in giudicato, non può non svolgere effetto vincolante nel processo tributario, non ostandovi il dovere-potere del giudice tributario, non fornito di giurisdizione in via principale, di verificare in via incidentale la validità degli atti presupposti e di procedere alla loro disapplicazione (Sez. 5, Sentenza n. 16937 del 31/07/2007; conf. Sez. 5, Sentenza n. 18992 del 10/09/2007).

Inoltre, con valenza pregnante, va evidenziato che il processo tributario non può essere sospeso nè al di fuori dei casi contemplati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, che regola i rapporti tra processo tributario e processi non tributari (cd. pregiudizialità esterna) e prevede la sospensione solo ove sia stata presentata querela di falso o debba essere risolta una questione sullo stato o sulla capacità delle persone diversa dalla capacità di stare in giudizio, nè ai sensi dell’art. 295 c.p.c., che regola esclusivamente i rapporti tra processi tributari (cd. pregiudizialità interna; cfr., in tal senso, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 999 del 20/01/2016). Ne consegue che, al di fuori di questi tassativi casi, il processo tributario non può essere sospeso in ragione della ritenuta necessità della risoluzione di ulteriori e diverse questioni ravvisate pregiudiziali, che sono devolute, di regola, alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo, dovendo, invece, il giudice tributario procedere alla definizione della controversia sottoposta al suo esame, previa risoluzione, incidenter tantum, delle suddette questioni (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 12008 del 28/05/2014).

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, per aver la CTR ritenuto che si fosse in presenza di una revisione puntuale del classamento, anzichè di una procedura massiva di revisione parziale dei classamenti delle unità immobiliari urbane.

2.1. Il motivo è infondato.

Va premesso che, in tema di estimo catastale, la revisione del classamento può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

a) ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 3, comma 58, per il mancato aggiornamento dell’immobile o per l’incongruità del suo classamento rispetto a fabbricati similari aventi medesime caratteristiche;

b) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ex art. 1, comma 335, (ed è il caso di specie), per eventi di carattere generale riguardanti la zona ove l’immobile è collocato, il cui aumento di valore sia accertato con le modalità di cui al successivo comma 339;

c) ai sensi della medesima L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 336, per la presenza di innovazioni specifiche concernenti l’immobile in esame.

Nell’ambito di queste possibili scelte, è onere dell’Amministrazione indicare la normativa in base alla quale provvede.

In quest’ottica, Sez. 5, Sentenza n. 697 del 16/01/2015 ha confermato la nullità del provvedimento con cui l’ufficio, premesso di aver proceduto, ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non aveva aggiornato il valore medio di mercato della zona in cui l’immobile era collocato con le modalità di cui al comma 339 e non aveva variato semplicemente la rendita, limitandosi a modificare la categoria catastale da A/2 ad A/1, in forza della L. n. 662 del 1996, senza alcuna indicazione delle caratteristiche diverse dell’immobile rispetto a quelle originariamente considerate.

Il menzionato articolo, comma 335, stabilisce che “La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima” (la sottolineatura è dello scrivente).

Il comma 339 precisa che “Con provvedimento del direttore dell’Agenzia dei territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337”.

Peraltro, come anticipato, la fattispecie disciplinata dalle disposizioni da ultimo menzionate è difforme da quella oggetto del presente contenzioso, atteso che le stesse si riferiscono all’ipotesi in cui venga riscontrata la presenza di innovazioni specifiche concernenti determinati immobili (e non una o più microzone), nel quale caso il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiede ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

In materia è intervenuta in data 1.12.2017 la sentenza n. 249 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Commissione tributaria regionale del Lazio in riferimento all’art. 97 Cost. – della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, che prevede, ripetesi, il riclassamento, su iniziativa del Comune, di unità immobiliari ubicate in microzone nelle quali il rapporto tra il valore medio di mercato (individuato ai sensi del D.P.R. n. 138 del 1998) e il corrispondente valore medio catastale (ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili) si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali. La Consulta in quella sede ha affermato che la censura (formulata in maniera generica e apodittica), secondo cui la prevista rivalutazione “massiva”, senza alcuna verifica concreta del singolo bene, esporrebbe l’amministrazione ad azioni giudiziarie, non può rilevare nel senso dell’incostituzionalità della disciplina denunciata, poichè ogni riforma normativa è fisiologicamente idonea a suscitare reazioni da parte dei destinatari.

La Corte costituzionale ha altresì precisato che la scelta del legislatore non presenta profili di irragionevolezza ai fini del rispetto del principio della capacità contributiva, in quanto la revisione del classamento per microzone si basa sul dato che la qualità del contesto di appartenenza dell’unità immobiliare rappresenta una componente fisiologicamente idonea ad incidere sul valore del bene, sicchè può ritenersi non irragionevole che l’accertamento di una modifica del valore degli immobili presenti in una determinata microzona comporti una ricaduta sulla rendita catastale, il cui conseguente adeguamento, proprio in quanto espressione di una accresciuta capacità contributiva, è volto in sostanza ad eliminare una sperequazione esistente a livello impositivo. Nondimeno, il carattere “diffuso” dell’operazione comporta che debba essere assolto in maniera rigorosa l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento.

2.2. La pronuncia della Consulta ha, però, determinato il sorgere, in seno a questa Corte, di due indirizzi apparentemente difformi.

Secondo un primo orientamento, qualora il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in merito agli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le ragioni che ne giustificano l’emanazione (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9770 del 08/04/2019). Nell’ambito di tale indirizzo si pongono quelle pronunce secondo le quali il procedimento di “revisione parziale del classamento”, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica. Ne consegue che anche la procedura prevista dal comma 335 cit., pur a fronte del relativo presupposto, non può sottrarsi all’applicazione dei parametri previsti, in via ordinaria, dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 154, lett. e), il quale impone che si tenga conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente alla qualificazione della stessa (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 4712 del 09/03/2015).

In base ad un secondo orientamento, l’atto di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere motivato ponendo il contribuente in condizione di conoscere le ragioni che hanno giustificato il provvedimento incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28076 del 05/11/2018, in una fattispecie relativa ad avviso di classamento recante formule stereotipate e privo dell’esposizione delle ragioni che avevano determinato il superamento della soglia, portata dal 35 per cento al 43 per cento, perchè gli scostamenti valoriali fossero considerati significativi).

A dire il vero, esiste anche un orientamento intermedio (Sez. 6 – 5, Sentenza n. 3156 del 17/02/2015) che, pur sembrando aderire al secondo nei presupposti generali (non ritenendo congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento), nel caso concreto valorizza, oltre alle caratteristiche generali della microzona (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito e la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata), le caratteristiche edilizie del fabbricato.

Maggiormente coerenti con la sentenza della Corte Cost. n. 249 del 2017 sono quei provvedimenti i quali, nel contesto di un nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ritengono non congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia riferimento soltanto ai presupposti di legge, ritenendo corretto l’annullamento dell’accertamento per l’assenza di riferimenti concreti e specifici agli effettivi interventi urbanistici ed alle attività realmente incidenti sulla migliore qualità dell’utilizzo degli immobili della zona (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 16378 del 21/06/2018). Nel solco della medesima impostazione, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento, oltre che ai suddetti parametri di legge, ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento, esigendosi che detto obbligo motivazionale sia assolto in maniera rigorosa in modo che il contribuente sia posto in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento, avente carattere “diffuso” (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23129 del 26/09/2018; conf. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28035 del 02/11/2018).

A conclusioni difformi si perveniva nella vigenza della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in pendenza della quale si riteneva che la motivazione dell’atto non potesse limitarsi a contenere, in conformità alla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, l’indicazione della consistenza, della categoria e della classe attribuita dall’agenzia del territorio, ma dovesse specificare, ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1 e a pena di nullità, a quale presupposto la modifica dovesse essere associata, se cioè al non aggiornamento del catasto o alla palese incongruità rispetto a fabbricati similari; in questa seconda ipotesi, il provvedimento doveva indicare quali fossero i fabbricati presi a parametro, quale fosse il loro classamento e quali le caratteristiche analoghe da considerare ai fini del giudizio di similarità rispetto all’unità immobiliare oggetto di classamento, così rispondendo alla funzione di delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’ufficio nella successiva fase contenziosa, nella quale il contribuente, nell’esercizio del proprio diritto di difesa, avrebbe potuto chiedere la verifica dell’effettiva correttezza della riclassificazione. Peraltro, la specifica indicazione dei singoli elementi presi in considerazione poteva essere soddisfatta anche mediante l’allegazione di altro atto che tali specificazioni contenesse, quale ad esempio la nota del comune con la quale erano stati segnalati gli immobili suscettibili dell’operazione di verifica, purchè questa avesse avuto un contenuto completo ed esaustivo (Sez. 5, Sentenza n. 21532 del 20/09/2013; Sez. 5, Sentenza n. 17322 del 30/07/2014; Sez. 5, Sentenza n. 2184 del 06/02/2015; conf. Sez. 6 5, Ordinanza n. 25037 del 23/10/2017, la quale ha cassato la sentenza con cui la C.T.R. aveva ritenuto assolto l’onere motivazionale dell’Ufficio, precisando che a tanto non può più provvedersi mediante la produzione in giudizio di un elenco di fabbricati aventi caratteristiche similari e tali da aver giustificato il nuovo classamento, giacchè il contenuto della motivazione non può essere integrato a posteriori, trattandosi di requisito genetico di legittimità dell’atto).

Peraltro, i presupposti dei poteri d’impulso attribuiti ai Comuni dalle due suddette disposizioni sono completamente diversi, perchè, mentre nella L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58, si prevede una comparazione tra classamenti (e, conseguentemente, tra rendite catastali) di singoli immobili e non si opera nessun riferimento ai valori del mercato immobiliare (nè con riferimento all’immobile oggetto della richiesta di riclassificazione, nè con riferimento agli immobili assunti come parametro del giudizio comparativo di palese non congruità del classamento del primo), nella L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, assume invece rilievo proprio il valore di mercato (non il classamento) degli immobili; e, si noti, in questa disposizione il valore di mercato che rileva quale presupposto per la richiesta di riclassificazione non è il valore di mercato di un singolo immobile, bensì il valore medio di mercato di una intera microzona e, va ulteriormente evidenziato, tale valore medio di mercato di una microzona rileva non per sè stesso, ma se ed in quanto il suo rapporto con il valore medio catastale della stessa microzona si discosti significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali.

2.3. Un conto è la necessità di valutare se nella microzona interessata vi sia stato o meno un incremento di erogazione dei servizi e di riqualificazione del contesto urbano, un altro è l’estendere questa valutazione a tutte le unità immobiliari comprese nella microzona.

Come si può constatare, si tratta di due procedure con presupposti diversi e perciò non del tutto omogenee. La prima prevede un riclassamento dovuto ad eventi di carattere generale o collettivo (comma 335). La zona è – ad esempio – divenuta di maggior pregio a seguito della creazione di infrastrutture, quali ad esempio, strade e piazze. Nel secondo caso (comma 336) si è, invece, a fronte di innovazioni specifiche recate a quell’immobile che è stato ristrutturato e reso più signorile, o – al contrario – è andato in rovina.

La L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, sopra richiamato ha l’obiettivo di recuperare fasce generalizzate di elusione fiscale e rappresenta, soprattutto uno strumento previsto dal legislatore per la revisione “massiva” dei classamenti degli immobili di proprietà privata, ubicati in un medesimo Comune, al fine di perequare le rendite e rimuovere significative differenze rinvenibili fra ambiti territoriali diversi, rappresentati da costruzioni di massima omogenee, con riferimento alle caratteristiche tecnico-economiche della destinazione d’uso individuata come prevalente. Tali sperequazioni sono evidenziate dal confronto tra i valori medi catastali ed i valori medi di mercato rilevati nelle diverse microzone in cui risulta suddiviso il territorio comunale e attribuibili, sostanzialmente, a variazioni del contesto urbano verificatesi nel tempo, che nella maggior parte dei casi interessano le zone centrali o zone di particolare pregio di ciascun Comune. La sperequazione in ambito comunale, che la norma intende rimuovere, è pertanto connessa alla perdita di uniformità nella correlazione tra i valori catastali e valori di mercato degli immobili ubicati nelle diverse microzone della città, condizione che, per taluni ambiti territoriali, si traduce, quindi, in basi imponibili non coerenti con i valori espressi dal mercato immobiliare di riferimento. E’ abbastanza chiaro che l’intervento ex comma 335 è da qualificarsi come “tampone”, in quanto può essere considerato migliorativo nel risolvere in parte le criticità presenti nelle microzone “anomale”, non intervenendo affatto sulle microzone restanti.

La conferma che solo le fattispecie considerate dal comma 336 si riferiscono alle singole unità immobiliare è data dal contenuto nella Determinazione dell’Agenzia 16 febbraio 2005 (in Gazz. Uff. n. 40 del 18 febbraio 2005) contemplata dal comma 339, la quale riguarda, in particolar modo, interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, interventi di manutenzione straordinaria che abbiano comportato una variazione della consistenza ovvero delle caratteristiche tipologiche distributive ed impiantistiche originarie delle unità immobiliari, e interventi di restauro e risanamento conservativo, e non già interventi di riassetto urbanistico complessivo della zona.

Viceversa, per quanto concerne la fattispecie disciplinata dal comma 335, ai fini dell’applicazione del metodo, si deve individuare il valore medio di mercato aggiornato per singola microzona (comma 2, lett. b), avuto riguardo alle variazioni socio – economiche, ambientali ed urbanistiche di carattere permanente nella zona censuaria.

Ed è l’operata distinzione che giustifica il principio secondo cui, quando procede all’attribuzione d’ufficio di un nuovo classamento ad un’unità immobiliare a destinazione ordinaria, l’Agenzia del Territorio deve specificare se tale mutato classamento è dovuto a trasformazioni specifiche subite dalla unità immobiliare in questione; oppure ad una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, in cui si colloca l’unità immobiliare. Nel primo caso, l’Agenzia deve indicare le trasformazioni edilizie intervenute. Nel secondo caso, deve indicare l’atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano; rendendo così possibile la conoscenza dei presupposti del riclassamento da parte del contribuente.

Un ulteriore elemento a favore della ricostruzione avallata è rappresentato dal concetto di “microzona”, la quale è definita dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, come “una porzione del territorio comunale o, nel caso di zone costituite da gruppi di comuni, un intero territorio comunale che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico – ambientali, socio-economici, nonchè nella dotazione dei servizi ed infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazioni prevalenti; essa individua ambiti territoriali di mercato omogeneo sul piano dei redditi e dei valori”.

In definitiva, il potere di impulso alla revisione catastale attribuito ai Comuni dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, tende ad incidere proprio sul quadro di riferimento di categorie e di classi di una determinata microzona censuaria e, dunque, si colloca in una prospettiva dinamica, in quanto è volto all’adeguamento di detto quadro ai mutamenti intervenuti nel tessuto edilizio – urbanistico, ovvero nella dotazione di servizi e infrastrutture, di quella microzona, al fine di rendere le rendite catastali degli immobili ivi compresi più coerenti con i valori di mercato degli stessi.

2.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, si condividono le affermazioni contenute nella sentenza impugnata.

Invero, la CTR ha rigettato l’appello sulla base delle seguenti condivisibili considerazioni, la cui correttezza giuridica esclude la configurabilità del vizio di violazione di legge denunciato:

a) la motivazione degli atti conclusivi della procedura (i classamenti) non poteva esaurirsi nel mero richiamo ai soli atti della fase prodromica;

b) non rilevavano profili astrattamente possibili, ma quelli concretamente influenti sugli scostamenti dei valori medi delle microzone, nè la eventuale molteplicità genetica giustificava la totale carenza di riferimenti specifici;

c) non era sufficiente la menzione nell’avviso della fonte normativa del nuovo classamento;

d) la carenza motivazionale dell’avviso di liquidazione era riferibile alla mancata esternazione delle ragioni dello scostamento microzonale (senza la quale era incontrollabile l’effettività delle esigenze di riclassamento), e non già alle caratteristiche dei singoli immobili ricompresi nelle microzone;

e) era generico l’invio ad “interventi di riqualificazione della viabilità interna e di arredo urbano nel centro storico” ed alla mera conoscenza fondata su “fatti notori o massime di esperienza”, privo di alcun concreto richiamo ad interventi influenti in concreto nella riclassificazione;

f) la motivazione degli atti di classamento doveva spingere la propria specificità fino a dar conto delle ragioni per le quali i fattori estrinseci considerati avessero determinato il raggiungimento della soglia di significatività.

2.5. Per mera completezza espositiva va evidenziato che la revisione delle rendite catastali urbane (regolata dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 58 e, ricorrendone il presupposto della ripartizione del territorio comunale in microzone, dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335), in assenza di variazioni edilizie, non richiede la previa “visita sopralluogo” dell’ufficio, non essendo condizionata ad alcun preventivo contraddittorio endoprocedimentale; nè il sopralluogo si rende necessario quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente (come si desume dal D.L. n. 70 del 1988, art. 11, comma 1, convertito nella L. n. 154 del 1988; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 21923 del 06/12/2012).

3. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.

Nessuna pronuncia deve essere adottata in tema di spese, stante il mancato svolgimento delle difese da parte della odierna intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA