Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3468 del 22/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3468 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 6869-2014 proposto da:
GAETANO ALFREDO, elettivamente domiciato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
da se stesso;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE
BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GAETANO
DE RUVO, DANIELA ANZIANO, giusta procura a margine del
controricorso;

– controricorrente

Data pubblicazione: 22/02/2016

contro
MISURACA SALVATORE;

– intimato avverso la sentenza n. 1282/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/12/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto e diritto
La Corte di appello di Catanzaro ha accolto il ricorso proposto da
Alfredo Gaetano ed in parziale riforma della sentenza del tribunale di
Crotone ha condannato l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di
primo grado compensando quelle del giudizio di appello “in
considerazione della particolarità della controversia”.
Di tanto si duole il Gaetano con il ricorso per cassazione e denuncia la
violazione dell’art. 91 e dell’art. 92 c.p.c. nel testo successivo all’entrata
in vigore della legge 18 giugno 2009 n. 69.
L’Inps si è costituito per resistere al ricorso mentre Salvatore Misuraca
è rimasto intimato.
Tanto premesso si osserva che l’esercizio del potere di disporre la
compensazione è stato nei tempo sottoposto ad un controllo sempre
più stringente: dalla formulazione originaria dell’art. 92 cod. proc. civ.,
alla riforma contenuta nella legge 28 dicembre 2005, n. 263 (“altri
giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione”), a quella della
legge
18 giugno 2009, n. 69 (“altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione”), sino alla recente modifica
introdotta con il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella legge
10 novembre 2014, n. 162 che ha limitato la possibilità di
Ric. 2014 n. 06869 sez. ML – ud. 16-12-2015
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CATANZARO del 10/10/2013, depositata il 24/10/2013;

compensazione alla “soccombenza reciproca” o al “caso di assoluta
novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti”, con conseguente sindacabilità della
motivazione posta alla base dell’esercizio di quel potere.
È stato osservato che questa modifica è stata ispirata dalla volontà del

alla compensazione delle spese e per converso di rafforzare, quale
strumento regolatore delle spese di lite, il principio generale della
soccombenza, sancito dall’art. 91 cod. proc. civ..
La giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di chiarire che l’art.
92, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante a seguito delle
modifiche apportate dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, nella
specie ratione tempolzir applicabile), nella parte in cui permette la
compensazione delle spese di lite allorché concorrano “gravi ed
eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola
generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto
storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed
efficacemente determinabili a priori, ma da precisare ed integrare in via
interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio
censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme
giuridiche (cfr. Cass., Sez. Un. 22 febbraio 2012 n. 2572).
Nella specie, la Corte territoriale in sostanziale violazione dei su
riportati principi di diritto, hanno compensato per intero le spese del
giudizio facendo generico riferimento alla “particolarità della
controversia” espressione, in sé, di contenuto indeterminato,
assimilabile ad una clausola di stile, che non consente di far
comprendere quali siano stati, nello specifico, gli elementi (e cioè
particolari e specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa)
apprezzati dal giudice di merito a sostegno del decisum (cfr. Cass. 13
Ric. 2014 n. 06869 sez. ML – ud. 16-12-2015
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legislatore, di ridurre fortemente la possibilità per il giudice di ricorrere

luglio 2011, n. 15413; Cass. 1° marzo 2013, n. 5235 e Cass. 17.9.2015
n. 18276).
Né dalla motivazione della sentenza si evince alcun elemento che possa
far ritenere che le suddette ragioni (le quali, a ben guadare, sono
comunemente riscontrabili in tutte le controversie di lavoro) siano

alle ripercussioni sull’esito del processo o sul suo svolgimento) ed
eccezionalità (che, diversamente, rimanda ad una situazione tutt’altro
che ordinaria in quanto caratterizzata da circostanze assolutamente
peculiari). In senso analogo, questa Corte si è espressa (v. Cass. 21
febbraio 2014, n. 4234) con riferimento a fattispecie rientrante ratione

tempons nell’alveo applicativo dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, nel
testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1,
lett. a), precisando che laddove tale norma dispone che il giudice può
compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca
o concorrono altri giusti motivi e richiedendo che tali motivi siano
esplicitamente indicati nella motivazione, la legge “ha introdotto una
regola più stringente”; allo stesso modo non può ritenersi soddisfatto
l’obbligo motivazionale, specie con riguardo agli ancor più rigorosi
criteri introdotti dalle successive modifiche dell’art. 92 cod. proc. civ.,
quando le argomentazioni del decidente si riferiscono, come nella
specie, genericamente alla “particolarità” della controversia posto che
si tratta di formula così generica che non consente il controllo sulla
motivazione e sulla congruità della disamina logico-giuridica – in
rapporto ai requisiti di gravità ed eccezionalità – delle ragioni poste dal
giudice a fondamento della sua decisione e, per conseguenza, il
provvedimento risulta privo della esplicitazione delle gravi ed
eccezionali ragioni che, in assenza della reciproca soccombenza,

Ric. 2014 n. 06869 sez. ML – ud. 16-12-2015
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state soppesate alla luce degli imposti criteri della gravità (in relazione

giustificano la compensazione delle spese tra la parte interamente
vittoriosa e quella soccombente.
In base a tali considerazioni, la sentenza impugnata deve essere
annullata in relazione alle censure accolte.
Valuterà il Collegio se sussistono i presupposti per la decisione nel

giudizio di cassazione, per la decisione della causa nel merito, ai sensi
dell’art. 384 cod. proc. civ., la sufficienza degli
accertamenti di fatto deve emergere dal provvedimento impugnato
(Cass. 13 settembre 2013, n. 21045).
Per tutto quanto sopra considerato il ricorso, manifestamente fondato,
deve essere accolto, la sentenza cassata e rinviata alla Corte di appello
di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di
appello di Catanzaro, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015

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merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2 posto che nel

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