Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34678 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 24/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34678

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 23498-2017 proposto da:

S.R.M., P.B., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

PERUGINI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato DARIO

PERUGINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO PROVINCIALE DI (OMISSIS) TERRITORIO,

in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 960/2017 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/10/2019 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA

1. Con distinti ricorsi, S.R.M. e P.B. impugnavano gli avvisi di accertamento notificato loro l’11.02.2014, nella qualità di comproprietari degli immobili siti in (OMISSIS) e (OMISSIS), con i quali l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento del primo elevando la classe, nonchè la categoria e la classe del secondo cespite con conseguente aumento delle rispettive rendite catastali.

I contribuenti opponevano la carenza motivazionale degli atti impositivi, nel quale era indicato che ” il rapporto tra valore medio del mercato e corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali”.

In particolare, sostenevano i ricorrenti che, richiamando la L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, l’Agenzia aveva operato una revisione massiva dell’estimo, riclassificando tutti gli immobili della microzona, indipendentemente dalla corrispondenza o meno alle unità tipo descritte nel quadro tariffario, difettando qualsiasi riferimento alle modalità di rilevazione dei valori medi, agli atti di trasferimento monitorati, alla metodologia dei sistemi di rilevazione, ai rapporti del relativo scostamento.

La CTP di Roma, riuniti i ricorsi, li accoglieva, rilevando che come inferibile dalla perizia tecnica giurata allegata dai ricorrenti, mancava la corrispondenza tra le caratteristiche delle unità immobiliari oggetto dell’avviso impugnato e quelle degli immobili – indicati quali parametri – siti in (OMISSIS) e (OMISSIS) per il primo cespite, (OMISSIS) e (OMISSIS) per il secondo, ritenuti “non paragonabili per ubicazione, consistenza e caratteristiche generali”.

L’appello proposto avverso la sentenza di primo grado veniva accolto dalla CTR del Lazio, sul presupposto che “l’avviso di accertamento risultava adeguatamente motivato, in quanto gli immobili in esame presentano caratteristiche sia in relazione al dato urbanistico-storico-ambientale-socio economico, sia per quanto attiene ai servizi e alle infrastrutture, di particolare significato e di alto valore, dati che trovano adeguata motivazione nell’atto impositivo notificato ai ricorrenti”

I contribuenti ricorrono sulla base di due motivi per la cassazione della sentenza n. 960/03/2017 depositata il 2.03.2017, illustrati con le memorie del 9.10.2019.

L’agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLA RAGIONI DI DIRITTO

2. Con la prima censura, che deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e dell’art. 342 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3), i ricorrenti lamentano l’omessa pronuncia in merito all’eccezione dai medesimi dedotta, di inammissibilità del gravame proposto dall’ufficio, il quale si era limitato ad enunciare norme giuridiche, omettendo di censurare specificamente le parti della prima pronuncia che si intendevano impugnare nonchè di criticare il ricorso originario ovvero la perizia di stima sulla quale la sentenza della CTP aveva deciso accogliendo il ricorso dei contribuenti.

3. Con il secondo motivo che lamenta congiuntamente violazione dell’art. 115 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., nn. 5) e 3), per violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella “pacificità”, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. del contenuto della perizia giurata che controparte non ha contestato, nonchè per omessa motivazione, i ricorrenti deducono l’inosservanza del disposto del cit. art. 115, a mente del quale il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti, atteso che il decidente ha omesso di valutare la perizia sulla quale la CTP aveva fondato la propria decisione.

Lamentano, inoltre, i ricorrenti l’apparenza della motivazione dei giudici regionali, che si sono limitati a richiamare per relationem il contenuto dell’atto opposto, ritenendolo legittima base di una procedura standardizzata di rivalutazione che muove dai presupposti di valore equitativo per i beni situati in aree omogenee ed omettendo di considerare la perizia giurata, rivelatrice delle difformità tra le caratteristiche degli immobili di proprietà dei contribuenti e quelle dei cespiti adottati come parametro di riferimento dall’atto impositivo.

4. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

5. Invero, nel processo tributario la riproposizione a supporto dell’appello delle ragioni inizialmente poste a fondamento dell’impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente)

ovvero della dedotta legittimità dell’accertamento (per l’Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall’atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci. (Cass. n. 32954/2018; Cass. n. 13535 del 2018; n.

24641 del 2018; n. 30525 del 2018).

Nondimeno, la censura presuppone la trascrizione, nella specie non operata, delle ragioni poste a fondamento della comparsa di risposta in appello, al fine di dimostrare la proposizione in sede di gravame, della questione sottoposta a questa Corte.

Non può infine sottacersi, d’altra parte, che il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non anche come nella specie in caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (v. Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 1876/2018; Cass., n. 22083/2013).

6. Non ricorre, difatti, il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo. Nel caso di specie l’accoglimento da parte della C.T.R. del gravame proposto dall’amministrazione finanziaria, all’esito dell’esame nel merito dei motivi che ne erano posti a fondamento, comporta evidentemente l’implicito rigetto della eccezione di inammissibilità dello stesso (Cass. n. 29191 del 06/12/2017).

6. La seconda censura è fondata nella parte in cui i contribuenti lamentano l’apparente motivazione.

Ed invero, i giudici regionali, partendo dalla premessa che l’avviso si inserisse nella procedura standardizzata della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 – il quale muove da presupposti di valore equitativo per i beni situati in zone omogenee – ha valorizzato ai fini dell’affermazione di legittimità dell’atto impugnato la circostanza che gli immobili oggetto della revisione “presentavano caratteristiche, sia in relazione al dato urbanistico-storico-ambientale-socio economico, con riferimento ai servizi ed alle infrastrutture”, di particolare significato e di alto valore; circostanza che, secondo la decisione dei giudici regionali, trovava adeguata motivazione nell’avviso di accertamento notificato ai ricorrenti con riferimento alla microzona e in relazione all’unità immobiliare oggetto del ricorso.

In altri termini, la CTR del Lazio ha ritenuto soddisfacente, ai fini della validità dell’atto di accertamento, la generica valorizzazione della microzona e, dunque, dei cespiti di proprietà S. – P., omettendo qualsiasi valutazione in ordine alle originarie contestazioni dei contribuenti relativamente agli immobili di riferimento citati dall’Agenzia, atteso che l’avviso trova le sue ragioni non solo sulla base dello scostamento tra rapporto tra valore medio di mercato ed il corrispondente valore catastale e analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali delle microzone(determinato da una riqualificazione urbana ed edilizia), ma altresì sulla base di una perequazione delle rendite catastali degli immobili di una determinata microzona, attribuendo la medesima classe di merito superiore di immobili o unità tipo descritte nel quadro tariffario.

Di questo ultimo criterio di perequazione che è stato oggetto di discussione e di valutazione nel primo giudizio, contestato altresì nel giudizio di appello, la CTR non ha dato conto, omettendo del tutto di motivare in ordine alla tipologia di interventi edilizi o di arredo urbano che avrebbero determinato il menzionato scostamento nella microzona e, soprattutto, di motivare le ragioni che avrebbero giustificato l’aumento della rendita catastale per quelle unità immobiliari, anche facendo riferimento agli immobili adottati come parametro di riferimento, i quali, al contrario, dalla perizia giurata risultavano presentare caratteristiche e ubicazione del tutto dissimili da quelli oggetto di accertamento.

7. Ebbene, nella riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5), sussiste il vizio di motivazione qualora la Corte di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, oppure ricorrano una “mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, una “motivazione apparente”, un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” o una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, a nulla rilevando il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. n. 21257 del 2014; n. 26538 del 2017; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 16247/2018;). Vale osservare che le censure rubricate hanno posto in luce l’assoluta mancanza di motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge che, a fronte di una precisa affermazione di segno contrario da parte della contribuente, il decidente ha affermato apoditticamente la legittimità dell’atto, in quanto “adeguatamente motivato”, richiamando genericamente il contesto urbano e le caratteristiche degli immobili oggetto della revisione.

La sentenza impugnata non considera, pertanto che, – sia pur esplicitate le ragioni fondative (ed i relativi dati fattuali) della procedura di revisione delineata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, – l’atto attributivo della nuova rendita catastale (qual conseguente alla diversa classe identificativa del superiore “livello reddituale ordinario ritraibile dall’unità immobiliare”; D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, comma 3) deve esso stesso indicare in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost., n. 249/2017).

L’art. 118 disp. att. c.p.c. prescrive la concisione della redazione della sentenza. Va, tuttavia, rispettato il principio già affermato da questa Corte (vedi, in particolare, tra le tante, Cass. 27 maggio 2011, n. 11710), secondo il quale non adempie il dovere di motivazione il giudice che non formuli alcuna specifica valutazione dei fatti rilevanti di causa, e, dunque, non ricostruisca la fattispecie concreta ai fini della sussunzione in quella astratta.

8. In accoglimento del motivo di ricorso in esame, sotto il profilo della violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), la sentenza della commissione tributaria regionale va dunque cassata, con rinvio alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte:

– Accoglie il secondo motivo di ricorso, relativamente all’omessa motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5), respinto il primo ed assorbiti gli altri motivi enucleati nel secondo; cassa la sentenza impugnata e con rinvio alla CTR del Lazio, in altra composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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