Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3467 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 25/11/2009, dep. 15/02/2010), n.3467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27826-2004 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DARDANELLI 37, presso lo studio dell’avvocato CAMPANELLI

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CANNILLO NUNZIA;

– ricorrente –

e contro

V.L. vedova C. in proprio e nella qualità di

genitore esercente la patria potestà sui figli minori M.,

F., A., C.I.L., C.C.,

C.A., C.F., SC.GI.,

L.S.;

– intimati –

sul ricorso 2147-2005 proposto da:

V.L. (OMISSIS) vedova C. in proprio e

nella qualità di genitore esercente la patria potestà sui figli

minori M., F., A., C.C.

(OMISSIS), C.I.L., C.F.,

C.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 111, presso lo studio dell’avvocato FERA GIANLUCA – ST.

CURATOLA D’AMATO, rappresentati e difesi dall’avvocato CIMMINO

ADRIANA;

– controricorrenti ric. incidentali –

e contro

S.P., SC.GI., L.S., T.

A., P.F., CU.SA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1206/2003 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/11/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato CAMPANELLI Giuseppe difensore del ricorrente che si

riporta ed insiste;

udito l’Avvocato CIMMINO Adriano, difensore dei resistenti che ha

chiesto di riportarsi al controricorso e alla memoria;

E’ altresì presente l’Avvocato GAGLIARDI difensore delle parti

controricorrenti al ricorso incidentale, con procura a lato di

memoria e non è ammesso a parlare;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA AURELIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 27.1.95 V.L., in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori C.A. e M., nonchè C.C., I.L. e F., quali eredi di C.C., deceduto, premesso che il loro dante causa, in forza della sentenza n. 587/99 del Tribunale di Trani vantava un credito di L. 195.504.000, oltre interessi e spese, nei confronti dei coniugi Sc.Gi. e L.S. e che costoro, a seguito di intimidazione di pagamento effettuata con lettera del (OMISSIS) si erano disfatti del loro patrimonio immobiliare in (OMISSIS), cedendo, con atto del (OMISSIS), un locale al piano terra a T.A., con atto del (OMISSIS) un appartamento al 2 piano a P.F. e C.S. e con atto del (OMISSIS) due locali al piano interrato a S. P., convenivano in giudizio gli stessi davanti al Tribunale di Trani, chiedendo che fosse dichiarata la simulazione dei predetti atti di vendita e, quindi la nullità dei medesimi.

Regolarmente costituitosi il contraddittorio, ad accezione di S.P., rimasto contumace, adito Tribunale – Sezione stralcio, con sentenza n. 1599/2000, accoglieva la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. del terzo atto di vendita, quello del (OMISSIS) intercorso con S.P., e rigettava le altre domande, ponendo le spese di lite a carico dei convenuti Sc., L. e S..

La Corte di Appello di Bari con sentenza n. 1270/03, depositata in data 9.12.03, così statuiva:

– rigettava l’appello proposto dagli eredi di C.C. condannando gli stessi alle spese di lite in favore di T. A.;

– rigettava l’appello incidentale proposto da P. e Cu., dichiarando compensate le spese di lite con gli eredi C. e P./ Cu.;

– rigettava l’appello proposto da S.P., quello incidentale adesivo proposto da Sc.- L. e quello incidentale proposto dagli eredi C., dichiarando compensate le spese di lite fra le stesse parti.

Osservava la Corte, quanto all’appello proposto dagli eredi C., che la c.t.u. aveva valutato il valore dell’immobile acquistato dalla T. in L. 255.020.003 (ovvero il 25% in più del prezzo di vendita) e quello dell’immobile acquistato dai coniugi P./ Cu. in L. 79.212.333 (ovvero il 30% in più del prezzo di vendita), ma aveva riconosciuto che nei due immobili erano stati eseguiti lavori migliorativi di notevole valore, per cui la disparità di prezzo dichiarato rispetto a quello valutato trovava giustificazione nel maggiore valore conseguito dai due immobili a seguito delle notevoli opere di miglioramento, ragione per cui riteneva tale elemento rilevante sia in ordine alla domanda di simulazione che a quella revocatoria. Quanto all’appello incidentale proposto da P./ Cu., rilevava, invece, che l’impugnazione atteneva alla compensazione delle spese di lite, ma che dal contesto della sentenza si evinceva che la compensazione era giustificata dalla percentuale di maggiore valore accertata dal c.t.u..

Quanto al rigetto dell’appello proposto dallo S., osservava, infine, i che rappellante, contumace in primo grado, non aveva fornito alcuna prova in ordine all’effettivo valore dell’immobile acquistato, mentre il c.t.u. l’aveva valutato in L. 56.250.003, pari al 90% in più di quello dichiarato.

Per la cassazione della decisione ricorre lo S. esponendo due motivi, cui resistono con controricorso gli eredi C., proponendo ricorso incidentale basalto su tre motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsici principale e l’incidentale, vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza.

Con il primo motivo di ricorso principale si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c. e art. 115 c.p.c., nonchè per difetto di motivazione per avere ravvisato la scientia fraudis di esso acquirente nel suo stato contumaciale, che, invece, non poteva costituire ammissione dei fatti dedotti dall’attore, al cui carico restava l’onere, non assolto, di provare tutt’e due gli elementi costitutivi dell’azione ex art. 2901 c.c..

Si sostiene, dunque, che non vi sia stata alcune ammissione da parte del ricorrente dei fatti dedotti in giudizio dagli attori, tanto più se si osservi che lo stesso, presentatosi a rendere l’interrogatorio formale deferitogli dalla controparte, aveva dichiarato, senza essere smentito, di non conoscere la situazione patrimoniale dei venditori, di avere versato l’acconto sul prezzo in sede di stipula del preliminare, avvenuta nel (OMISSIS) e, quindi, versato il saldo alla stipula del definitivo, avvenuta in data (OMISSIS) e cioè vari mesi prima della data del sequestro conservativo.

Con il secondo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e per omesso esame della perizia di parte, nel punto in cui ha asserito, a sostegno dell’eventus damni, che esso ricorrente, oltre ad essere restato contumace in primo grado, non aveva fornito alcuna prova in ordine all’effettivo valore dell’immobile acquistato, valutato, viceversa, dal c.t.u. in L. 56.250.003, ovvero il 90% in più di quello dichiarato, nè si era preoccupato di contrastare sul piano scientifico la stessa valutazione mediante l’allegazione di una perizia di parte.

Si sostiene al contrario che esso ricorrente aveva specificamente contestato il risultato della c.t.u. sulla base della perizia di parte appositamente depositata.

I due motivi incontrano entrambi il vizio di autosufficienza del ricorso, in quanto non ritualmente proposti in sede di legittimità.

Ed invero, quanto alle dichiarazione che sarebbero state rese in sede di interrogatorio formale, andava innanzitutto indicato in ricorso a quale udienza tali dichiarazioni sarebbero state rese, quali erano i capi di prova su cui lo stesso avrebbe risposto e quali le dichiarazioni effettivamente rese; quanto, invece, alla produzione della perizia di parte, andava indicato se prodotta con l’atto di appello mediante deposito della relativa documentazione ovvero in quale verbale di udienza successiva se ne facesse menzione; quindi, se trattavasi o meno di perizia asseverta con giuramento; infine, andavano, quanto meno, trascritte le conclusioni cui era pervenuto il perito di parte.

Vale, comunque, considerare che non sussisteva alcun dovere del giudice di prendere in considerazione un’eventuale perizia di parte, trattandosi di un atto che non aveva valore di prova, da cui, però, il giudice avrebbe potuto trarre spunti per argomentazioni o per ricavarne elementi indiziari ai fini di valutare se sussistessero le condizioni per disporre la rinnovazione della c.t.u..

Non migliore sorta ottiene il ricorso incidentale proposto dagli eredi di C. (violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè degli artt. 112, 113 e 116 c.p.c., artt. 2727, 2729 e 2667 c.c.; omesso esame delle domande proposte nei confronti di T., P. e Cu., scarna motivazione sul prezzo;difetto di motivazione), ove si osservi che gli stessi si dilungano in considerazioni di puro diritto sugli elementi costitutivi dell’aedo redibitoria ex art. 2901 c.c., per giungere alla conclusione che il consilium fraudis può essere dedotto anche da presunzioni semplici quale “la discrasia tra le dichiarazioni rese dai convenuti in sede di interpelli e quanto rilevabile dai documenti scritti soprattutto in tema di pagamento del prezzo che, contrariamente a quanto sostenuto dagli originari convenuti, non risulta versato al momento della stipula”; e nel contempo omettono di riportare in ricorso sia i capitoli di prova proposti per l’interrogatorio formale sia le risposte fornite al riguardo dagli interessati; lo stesso è a dirsi in ordine alla documentazione relativa al pagamento del prezzo.

La decisione adottata toglie rilevanza giuridica alla questione relativa alla mancata notificazione a C.F., divenuto maggiorenne, dell’atto di appello proposto da S.P..

Può, dunque, concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi e la compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 25 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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