Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3467 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19951/2015 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso la sede della Società, (Avvocato ANNA TERESA

LAURORA), rappresentata e difesa dall’avvocato ROSARIA ANTONIA

BIANCO;

– ricorrente –

contro

V.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA ZAMPIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 248/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/08/2014, R.G.N. 707/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANNA MARIA URSINO per delega verbale avvocato

ROSARIA ANTONIA BIANCO;

udito l’Avvocato NICOLA ZAMPIERI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata (n. 248 del 2014), respingeva il gravame proposto da Poste Italiane s.p.a. avverso la decisione del Tribunale di Venezia che aveva accolto la domanda, proposta da V.M., volta al riconoscimento del superiore inquadramento nell’Area Quadri di secondo livello, di cui all’art. 44 del CCNL 26.11.1994, dall’11.12.1996.

1.1. A tale riguardo, per quanto di maggior rilievo nella fattispecie, la Corte territoriale, dopo aver riportato la disciplina collettiva, anche con riferimento all’Accordo Integrativo del CCNL, ha osservato come l’attività del lavoratore appellato, ricostruita sulla base delle deposizioni testimoniali, denotasse il contenuto tipico dell’Area professionale rivendicata; in particolare, emergevano una serie di interventi propri del Polo Tecnologico e del Centro di competenza che riguardavano una serie quanto mai ampia di problematiche che spaziavano dalla interlocuzione con i fornitori del servizio, alla consulenza ai referenti informatici delle diverse filiali del nord-est, alla formazione di colleghi ed esterni, sicchè, per la Corte territoriale, era corretta “la riferibilità delle mansioni a quei contenuti di “preparazione professionale e altamente specializzata” propri del livello professionale rivendicato in giudizio”.

2. Di tale decisione ha domandato la cassazione Poste Italiane s.p.a., affidando a cinque motivi l’impugnazione, cui ha resistito con controricorso, il lavoratore.

3. La causa è stata rinviata a nuovo ruolo dall’adunanza camerale, in prossimità della quale il V. aveva depositato memoria illustrativa, per la fissazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo (congiuntamente trattati in ricorso) – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4, 3 e 5 – è dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si imputa alla Corte di appello di non aver adeguatamente considerato il contenuto delle mansioni disimpegnate dal lavoratore fino al 1996 e l’assoluta omogeneità di quest’ultimo con quello di cui alle mansioni valutate dalla Corte di appello ai fini del riconoscimento del superiore inquadramento; secondo la parte ricorrente, detto raffronto avrebbe consentito di accertare l’assenza di superiorità delle nuove mansioni rispetto a quelle originarie o da ultimo svolte e, dunque, l’insussistenza del presupposto costitutivo del diritto azionato.

1.1. Il motivo è, nel complesso, da respingere.

1.2. Non vi è violazione dell’art. 112 c.p.c. e la denuncia è mal prospettata, in quanto non se ne indicano i presupposti, posto che l’omesso esame idoneo a configurare la violazione denunziata concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (cfr. Cass. 27.11.2017 n. 23808).

1.3. E’, in radice, inammissibile il dedotto vizio di motivazione, non prospettato come circoscritto da Cass., sez. un., 8053 e 8054 del 2014 nel rispetto del paradigma deduttivo (dovendo il ricorrente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”) prescritto dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: con la conseguente preclusione nel giudizio di cassazione dell’accertamento dei fatti ovvero della loro valutazione a fini istruttori, ostativi ad una valutazione della motivazione insufficiente o contraddittoria, salvo che essa non risulti apparente nè perplessa o obiettivamente incomprensibile (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439): ciò che non si verifica nel caso di specie.

1.4. E’, peraltro, infondata la censura laddove poggia sull’errato presupposto giuridico secondo cui l’accertamento del diritto al superiore inquadramento presuppone, necessariamente, la diversità tra mansioni precedenti e mansioni successive, mentre oggetto di tutela è il diritto del prestatore ad un inquadramento corrispondente al contenuto professionale delle mansioni svolte; il raffronto tra mansioni precedenti e mansioni successive funge solo da limite per individuare i compiti da assegnare al lavoratore, secondo la previsione dell’art. 2103 c.c., tempo per tempo vigente.

2. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 44 CCNL del 26/11/1994, dell’accordo collettivo integrativo del 23 maggio 1995, dell’allegato 1 al CCNL 11/1/2001, nonchè della L. n. 797 del 1981, art. 3 e dell’allegato 1 del D.M. 5 agosto 1982, n. 4584 e degli artt. 1362 -1365 c.c., in relazione all’art. 2103 c.c.: assume la ricorrente che, alla stregua della normativa collettiva di riferimento, non sarebbe dirimente l’accertamento della “preparazione professionale specializzata e altamente specializzata” (pag. 12 della sentenza impugnata) in quanto il quid pluris che caratterizza l’attività riconducibile all’area quadri di secondo livello, distinguendola da quella dell’area operativa, è rappresentato dalla “responsabilità di gestione di unità organiche” e “dalla conduzione e controllo di unità organizzative o parte di esse di media rilevanza”, in relazione ai quali mancherebbe qualsiasi accertamento in sentenza;

2.1 Anche tale censura è infondata:

2.2. Il CCNL del 26.11.1994 (art. 41) individua quattro Aree di inquadramento del Personale: “1. area DI BASE – 2. area OPERATIVA – 3. area QUADRI di 2 livello- 4. area QUADRI di 1 livello.

2.3 Per quanto di rilievo nella fattispecie, così è definita (art. 44) l’Area Quadri di 2 livello (Declaratoria):

“Attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche.

Comprende i dipendenti che, in ragione della particolare connotazione organizzativa dell’Ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti:

– alla conduzione ed al controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza;

– a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito delle direttive gestionali;

– a favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio;

– alla promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti”.

2.4. Deve ritenersi, per quanto di seguito esposto, che la declaratoria ponga in termini di alternatività la responsabilità di gestione di unità organiche rispetto ad altre attività qualificanti l’Area Quadri di 2 livello che consentono l’inquadramento nella relativa declaratoria professionale.

2.5. La sentenza impugnata ha proceduto ad una corretta interpretazione della previsione collettiva, oggetto di esegesi diretta da parte di questa Corte, ritenendo che “responsabilità e gestione di unità organica”, poi ulteriormente specificata, dalle parti collettive, in termini di “conduzione (e) controllo di unità organizzative o parti di esse di media rilevanza” non sia un requisito indispensabile per il riconoscimento del relativo inquadramento professionale.

Sulla base di quanto previsto dall’art. 44 CCNL così come integrato dall’Accordo 23.5.1995 e dalla circolare n. 25 del 1995, – per quanto riguarda il filone tecnico-operativo – non è necessario per l’inquadramento richiesto l’esistenza di poteri di coordinamento, ma è sufficiente lo svolgimento di “funzioni di significativa importanza” (elevato contenuto specialistico, nell’ambito del filone tecnico, per gli appartenenti alla categoria Q1 ed “attività tecnica specializzata nella logistica, costruzioni, informatica, meccanizzazione e comunicazione elettronica e di tipo statistico attuariale; collaborazione ai responsabili di strutture organizzative, centrali e territoriali, di superiore livello” per gli appartenenti alla categoria Q2).

La motivazione appare quindi congrua e logicamente coerente anche in relazione ai canoni codicistici sull’interpretazione dei contratti ed offre una ricostruzione puntuale e dettagliata della normativa contrattuale; mentre le censure in realtà vorrebbero rivisitare il “fatto” e rimettere in discussione la valutazione di merito della rilevanza professionale delle mansioni svolte dal V., il che appare inammissibile in questa sede (cfr. Cass. 20.3.2013 n. 6970 e 8177/2013, Cass. 9.2.2016, n. 2528 sul potere di interpretazione diretta della Corte di cassazione delle norme contrattuali collettive nazionali, per effetto del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, senza più il veicolo indiretto della violazione del canone interpretativo denunciato degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè, da ultimo, Cass. 13.12.2018 n. 32326, Cass. 16.8.2017 n. 20114, Cass. 5.2.2018 n. 2704). In particolare, in continuità con i precedenti citati, ai sensi dell’art. 44 del CCNL per il personale non dirigente di Poste italiane del 1994, appartengono all’Area Quadri di 2 livello i lavoratori che svolgono “…attività con preparazione professionale specializzata e responsabilità di gestione di unità organiche”; tale area comprende i dipendenti che, “in ragione della particolare connotazione organizzativa dell’Ente, delle articolazioni funzionali e dei relativi assetti territoriali sono preposti…a funzioni di significativa importanza con facoltà di iniziative nell’ambito delle direttive gestionali”; a “favorire contributi per il conseguimento degli obiettivi di qualità ed efficienza del servizio”; alla “promozione dei servizi, con piena responsabilità per le direttive impartite ed i risultati conseguiti”.

2.6. La denuncia di violazione o di falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2, è parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicchè, anch’essa comporta, in sede di legittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 c.c. e segg.) come criterio interpretativo diretto e non come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti, nè del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (cfr. Cass. 6335 del 19.3.2014, Cass. 18946/2014, Cass. 21888/2016, Cass. 17244/2015).

3. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

3.1. Il motivo è inammissibile perchè, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, in realtà suggerisce esclusivamente una rivisitazione del materiale istruttorio affinchè se ne fornisca una valutazione diversa da quella accolta dalla sentenza impugnata, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione.

3.2. Quanto alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente incorre nell’equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall’erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, una questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 c.p.c., può porsi, rispettivamente, solo allorchè il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (Cass. 27.12.2016, n. 27000).

3.3. Del pari è inconferente il richiamo all’art. 2697 c.c., la cui violazione viene in rilievo solo nel caso in cui la decisione è fondata sulla regola del riparto dell’onere di prova e si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non è questo il caso.

4. Con il quinto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti;

4.1. La censura riguarda l’omesso esame delle disposizioni di cui ai CC.CC.NN.LL. del 2003 e del 2007: il motivo è inammissibile non configurandosi “il fatto storico” di cui sarebbe mancato l’esame, avendo piuttosto la censura ad oggetto profili valutativi in diritto rilevabili dal rinvio alle declaratorie di successivi contratti collettivi, posteriori a quello applicabili ratione temporis.

5. In conclusione, deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate in dispositivo.

7. Sussistono le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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