Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3467 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato

PATERNOSTRO GEMMA, rappresentato e difeso dagli avvocati GUANTARIO

ANTONIO, MARZANO LAURA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.I., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo studio dell’avvocato INCANNO’

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dagli avvocati SCAMARCIO ANTONIO,

SCAMARCIO GAETANO giusta procura a margine del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 347/2006 della CORTE D’APPELLO di BARI, Prima

Sezione Civile, emessa il 28/03/2006, depositata il 10/04/2006;

R.G.N. 1345/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato Antonio GUANTARIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE INCANNO’ (per delega avvocati ANTONIO E

GAETANO SCAMARCIO);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B.R. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 347/06, pubbl. il 10.4.06 e notificata il 29.5.06, con cui era stato rigettato il suo appello principale avverso il rigetto della sua opposizione contro il precetto per obblighi di fare intimatogli da M.I.; a sostegno del suo ricorso egli sviluppa, lungamente argomentando, cinque profili di contestazione e sette motivi a sostegno della sua richiesta di cassazione della gravata sentenza, con vittoria di spese.

2. Resiste con controricorso, notificato però oltre i termini previsti dall’art. 370 c.p.c. per non trovare applicazione ratione materiae la sospensione feriale, il M., chiedendo il rigetto del ricorso; e le parti, pur senza presentare memorie, discutono la causa alla pubblica udienza del 19.1.11.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Non sono formulati, nel corpo del ricorso, i quesiti previsti dall’art. 366 bis c.p.c., norma introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed applicabile – in virtù del co. 2 dell’art. 27 del medesimo decreto – ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione ad opera della L. 18 giugno 2009, art. 47, comma 1 lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 della citata legge.

4. Invero, il quesito è imposto anche per il motivo di vizio di motivazione (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603: v. tra le ultime Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) dal richiamato art. 366 bis c.p.c.; al riguardo esigendo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte che il quesito indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (da ultimo, v. Cass., ord. 30 dicembre 2009 n. 27680):

occorrendo, in particolare, la formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichi non solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007 n. 16002).

5. La carenza dei detti quesiti comporta l’inammissibilità del ricorso; peraltro, quanto alle spese del giudizio di legittimità, il carattere ufficioso del rilievo che ha definito il processo (non essendosi, nel controricorso, doluto di tale specifico profilo il controricorrente) e l’obiettiva incertezza interpretativa sulle modalità applicative dell’art. 366 bis cpv. c.p.c. nel momento in cui il ricorso è stato presentato (cioè pochi mesi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) integrano un giusto motivo di integrale compensazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA