Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34662 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34662

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7627-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato MARESCA MAURIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2014 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 10/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA.

Fatto

RILEVATO

Che:

p. 1. L’agenzia delle entrate propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 356/01/14 del 10 settembre 2014, con la quale la commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso con il quale l’agenzia del territorio aveva rettificato, nei confronti della Autorità Portuale di Trieste, la categoria catastale già assegnata (E/1) a talune particelle del comprensorio demaniale ‘scalo legnamì sito all’interno del porto di Trieste, ed attribuite in concessione a società commerciale ‘terminalistà.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che: l’area in questione fosse priva di autonomia funzionale e reddituale, perchè la sua idoneità alla produzione di reddito presupponeva il suo utilizzo in necessaria connessione con le aree e gli immobili nei quali venivano svolti servizi strumentali alle attività di trasporto e carico/scarico passeggeri o merci; – essa veniva utilizzata in regime di concessione demaniale, sennonchè le aree demaniali costituenti terminali portuali dovevano ritenersi esenti da Ici e da altre imposte locali, come ritenuto anche dalla stessa amministrazione finanziaria (Ris. MEF 10 agosto 2009 n. 3), con conseguente loro corretta classificazione nella categoria E, così come individuata dalla circolare Agenzia del Territorio 4/T del 13 aprile 2007; – i fini di interesse pubblico, per definizione perseguiti dalle aree demaniali in concessione, determinavano l’automatica applicazione alle aree portuali e relativi fabbricati della categoria di esenzione E/1; – l’eventuale mancata connessione della destinazione dell’area con lo svolgimento di attività portuale (astrattamente legittimante una diversa categoria catastale) doveva essere provata dall’agenzia del territorio.

Resiste con controricorso l’Autorità Portuale di Trieste, la quale ha anche depositato memoria deducendo, tra il resto, l’insussistenza della propria legittimazione tributaria passiva, in quanto estranea all’esercizio diretto di attività lucrativa, e concedente di aree di proprietà pubblica.

p. 2.1 Con i tre motivi di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione delle seguenti disposizioni di legge: – (primo motivo) D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006; per avere la Commissione Tributaria Regionale affermato l’insussistenza di autonomia funzionale e reddituale dell’area in questione e la sua necessaria destinazione all’erogazione di un servizio pubblico, nonostante che costituisse elemento non contestato di causa l’utilizzo della stessa da parte di una spa per un servizio portuale privato e commerciale, con autonoma produzione di reddito; – (secondo motivo) art. 2697 c.c.; per avere la Commissione Tributaria Regionale omesso di considerare che la prova della mancanza di connessione tra l’area in questione ed il servizio ‘pubblicò marittimo non era necessaria, essendo riconosciuto in atti che tale area fosse stata data in concessione ad una spa svolgente attività commerciale lucrativa; – (terzo motivo) art. 36 Cod. Navigazione; per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto impossibile lo svolgimento di attività economica e lucrativa su area demaniale in concessione, con conseguente erronea assegnazione automatica della categoria catastale di esenzione E.

p. 2.2 II ricorso è fondato.

Questa corte di legittimità ha già più volte affrontato la questione dei presupposti di attribuzione della categoria catastale ‘E’; ciò anche con specifico riguardo alle aree portuali demaniali – coperte e scoperte attribuite in regime di concessione ad operatori commerciali specializzati (‘terminalistì), e da questi ultimi adibite ad attività e servizi a vario titolo riconducibili al trasporto marittimo.

In materia si è anzi formato un indirizzo interpretativo consolidato, così fissato: “(…) ai fini del classamento di un immobile nella categoria E, come previsto dal D.L. n. 262 n. 2006, art. 2, comma 40, conv. in L. n. 286 del 2006, è necessario che lo stesso presenti caratteristiche tipologico-funzionali tali da renderlo estraneo ad ogni uso commerciale o industriale, con la conseguenza che le aree portuali non sono classificabili in detta categoria se in concreto destinate a tali finalità. (Nella specie, in applicazione del principio la S.C. ha ritenuto assoggettati ad ICI i locali magazzini utilizzati dalle società imprenditrici “terminaliste”, concessionarie del suolo, per le attività di movimentazione, stoccaggio, deposito, imbarco e sbarco di merci)”(Cass.n. ord. 10674/19).

Questa recente pronuncia ricostruisce i passaggi fondamentali del ragionamento sotteso alla decisione, nel senso che: – la qualificazione nel gruppo E è propria di quegli immobili (stazioni, ponti, fari, edifici di culto, cimiteri ecc.) che presentano una marcata caratterizzazione tipologico-funzionale, costruttiva e dimensionale tale da rendersi sostanzialmente incommerciabili ed estranei ad ogni logica di libero scambio; – L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, conferma ‘a contrariò questa osservazione, stabilendo che tra le “unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale”, il che instaura una vera e propria incompatibilità tra classificazione in categoria E, da un lato, e destinazione dell’immobile ad uso commerciale o industriale, dall’altro; – la rilevanza che la legge attribuisce al tipo di destinazione d’uso dell’immobile vale anche in ambito portuale, in relazione al quale non può parimenti risultare dirimente il criterio della mera localizzazione in area adibita a servizio pubblico (stazione o terminal), dovendosi invece fare applicazione del diverso criterio di funzione o attività, così da escludersi la categoria in questione in presenza di autonomia funzionale e reddituale rinveniente dall’impiego dell’area per scopi imprenditoriali di natura commerciale, industriale, d’ufficio privato e simili; – la (pacifica) natura di pubblico interesse dell’attività di trasporto e di stazione marittima non può, neppur essa, ritenersi dirimente nell’assegnazione della categoria in questione, dal momento che non è escluso che il relativo servizio sia in concreto esercitato secondo modalità economiche e remunerative tipiche dell’impresa commerciale; – ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che (come osservato da Cass. nn. 10031/2017, 1369/2017, 20259/2017, 20026/2015 ed altre) l’attività portuale in questione (pur assoggettata all’autorità di vigilanza nella effettiva rispondenza delle modalità del suo esercizio all’interesse della collettività) è stata dalla legge sottratta a qualsiasi regime di privativa, così da rientrare nel regime comunitario di libera concorrenza e di libera iniziativa economica (L. n. 84 del 1994, art. 21, che ha eliminato la riserva, a favore delle compagnie e dei gruppi portuali, delle operazioni di sbarco, di imbarco e di maneggio delle merci, imponendo la loro trasformazione in società commerciali o cooperative); – la circostanza che si tratti di attività svolte in forza di concessione d’uso di aree demaniali (come consentito dall’art. 36 Cod. Nav.) non esclude, di per sè, che queste ultime vengano assoggettate a forme di sfruttamento economico ed imprenditoriale con autonomia funzionale e reddituale: “lo sfruttamento dell’area da parte di un operatore commerciale in forma privatistica ed esclusiva, non può non avere incidenza in tema di ICI in quanto ‘ciò che conta ai fini dell’imposizione è che l’area in considerazione sia suscettibile di costituire un’autonoma unità immobiliare, potenzialmente produttiva di reddito”‘ (Cass. cit.)..

Questo indirizzo interpretativo non viene meno per effetto della L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 578 (norma contenuta nella legge previsionale 2018, e fatta oggetto di istruzioni applicative con Circolare AE n. 16/E del 2 luglio 2019) secondo cui le banchine, le aree portuali scoperte ed i relativi depositi strettamente funzionali (in base all’autorizzazione rilasciata dall’autorità portuale) alle operazioni ed ai servizi portuali non doganali “costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati”.

Si tratta infatti di disposizione espressamente valevole (a conferma della legittimità del diverso regime precedentemente operante) solo per il futuro e, segnatamente, a far data dal 1 gennaio 2020; così come solo da questa stessa data prendono effetto le procedure eventualmente intraprese dagli interessati per ottenere l’aggiornamento e la revisione di rendita delle diverse categorie catastali precedentemente attribuite ai beni in questione (comma 579).

L’indirizzo interpretativo che si è testè richiamato – e che merita di essere qui ulteriormente ribadito – denota l’erroneità del ragionamento della Commissione Tributaria Regionale, la quale ha escluso l’autonomia funzionale e reddituale delle aree in questione solo perchè – per un verso poste su suolo demaniale, e – per altro – adibite ad operazioni e servizi necessariamente riconducibili al trasporto marittimo ed a questo connesse.

Là dove risultava invece dirimente l’oggettivo sfruttamento economico-reddituale delle stesse da parte delle società concessionarie (spa), così come de plano ammesso anche dall’Autorità Portuale opponente.

Nè può trovare accoglimento l’eccezione da quest’ultima in memoria proposta, secondo cui essa non potrebbe “essere destinataria dell’avviso di accertamento catastale nè, tantomeno, tenuta al pagamento dell’imposta

Ici (…)”. Al di là del fatto che non risulta (nè ciò viene specificato dalla

controricorrente) che tale eccezione, attinente alla titolarità sostanziale e di merito del rapporto, sia stata opposta a tempo debito in giudizio, è dirimente osservare come, nella specie, non si controverta di imposizione tributaria, ma unicamente di rettifica catastale (attività di per sè non comportante imposizione nè presupposto di imposizione) di aree nella disponibilità dell’autorità portuale; e come, per altro verso, a tali fini rilevi la destinazione funzionale dell’area nella sua obiettività, fermi gli obblighi tributari propriamente detti in capo ai soggetti concessionari (v. D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2).

In definitiva, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono i presupposti per la decisione nel merito, ex art. 384 c.p.c., mediante rigetto del ricorso introduttivo dell’Autorità Portuale medesima.

Stante il consolidarsi soltanto in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.

PQM

La Corte:

– accoglie il ricorso;

– cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante rigetto del ricorso introduttivo dell’Autorità Portuale;

– compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA