Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3466 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/02/2020, (ud. 14/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18494/2015 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO Società

di Trasporti e Servizi per Azioni) in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DARDANELLI 13, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO ALESII, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CASILINA

3/U, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO TORRIERO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1899/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/07/2015, R.G.N. 3534/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO RAIMONDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’improcedibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA CIANFROCCA per delega verbale avvocato

LEONARDO ALESII;

udito l’Avvocato CLAUDIO TORRIERO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 25.2.2011 il “Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, revocava il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale a istanza della Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) s.p.a. con il quale era stato intimato a D.R. il pagamento della somma di Euro 134.250,00, oltre accessori e spese, a titolo di restituzione della somma a lui corrisposta da R.F.I. in esecuzione di una sentenza, poi riformata in appello, relativa alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della pensione. Il Tribunale condannava però l’opponente a pagare a R.F.I. s.p.a. la medesima somma di Euro 134.250,00, oltre accessori dalla sentenza al saldo e le spese di lite.

2. Avverso la citata sentenza D.R. proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di appello di Roma. R.F.I. s.p.a. si costituiva per resistere all’impugnazione. La Corte di appello accoglieva l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.

3. Con sentenza pubblicata il 22.4.2015 la Corte di appello di Roma, accoglieva l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda di condanna restitutoria proposta dalla società appellata con ricorso monitorio di primo grado e condannava quest’ultima al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio.

4. La Corte territoriale considerava erronea l’interpretazione del ricorso in opposizione ritenuta dal Tribunale, interpretazione secondo cui la circostanza dell’avvenuta percezione della somma litigiosa da parte del D. sarebbe stata “non contestata”, mentre in realtà la contestazione vi era stata, per cui sarebbe stato onere della società – al fine dell’accoglimento della sua domanda restitutoria – dimostrare l’avvenuto pagamento, poi divenuto indebito e quindi suscettibile di essere restituito. Tale prova era mancata, essendosi la R.F.I. s.p.a. limitata in primo grado a produrre un “ruolo paga speciale” non sottoscritto dal lavoratore e in appello a produrre lo stesso “ruolo paga” e una missiva a suo tempo inviata dalle Ferrovie dello Stato s.p.a. alla funzione amministrazione e contabilità e, per conoscenza, all’avv. Anna Maria Nangano, con cui la società aveva dato disposizione di provvedere al pagamento della somma litigiosa mediante assegno circolare, ma senza produrre copia di quest’ultimo.

5. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma R.F.I. s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, illustrato da memoria. D.R. resiste con controricorso, pure illustrato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è improcedibile.

2. Con l’unico motivo la società R.F.I. p.a. denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c., comma 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con la doglianza si deduce l’erroneità dell’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale il lavoratore avrebbe contestato nel ricorso in opposizione l’avvenuta percezione del pagamento litigioso. Ne deriverebbe la violazione dell’art. 115 c.p.c., che impone al giudice di considerare incontroversi, dunque provati, i fatti non contestati. Secondo R.F.I. in nessuna parte dell’atto di opposizione l’odierno resistente ha negato o contestato la ricezione della somma in questione. La contestazione deve essere specifica, non potendosi limitare a una contestazione generica e formale.

4. Preliminarmente occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente. L’eccezione non è superabile.

5. Il controricorrente osserva che nel presente procedimento, nel quale il ricorso per cassazione è stato proposto nel termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta il 19.5.2015, la ricorrente avrebbe dovuto depositare nella Cancelleria di questa Corte, con il ricorso, insieme alla sentenza impugnata, la relazione di notifica di quest’ultima.

6. Ritiene il Collegio che il ricorso principale sia improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, in quanto, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata in data 19.5.2015, non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza che sia stata versata in atti anche la relazione di notificazione della stessa.

7. In effetti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, formatasi a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9004 del 2009, il vizio – rilevabile d’ufficio non è sanato dalla non contestazione sull’osservanza del termine breve per l’impugnazione da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione. Recentemente le Sezioni Unite di questa Corte sono intervenute, con la sentenza n. 10648 del 2017, precisando che l’unico modo per sanare il difetto è il deposito della relazione di notificazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., ma entro il termine di cui dell’art. 369 comma 1, circostanza non verificatasi nella presente fattispecie.

8. In memoria la ricorrente, traendo spunto da quest’ultima sentenza, che sarebbe indicativa di un cambio di passo delle Sezioni Unite nella direzione di una posizione meno rigida, e di alcune aperture (Cass. n. 22438 del 2018 e Cass. S.U. n. 8312 del 2019) della più recente giurisprudenza in tema di notifica telematica, nel cui contesto è stato valorizzato il comportamento processuale del controricorrente, onerandolo della contestazione della ritualità e della tempestività del ricorso avversario, mentre in assenza di contestazione l’improcedibilità del ricorso non potrebbe essere pronunciata.

9. Non ritiene il Collegio che nella controversia possa spiegare efficacia quanto alla fondatezza dell’eccezione d’improcedibilità sollevata dal controricorrente quanto precisato dalla giurisprudenza invocata, in particolare quella delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 8312 del 2019.

10. Tale decisione, sebbene riferita alla specifica ipotesi in cui la sentenza impugnata sia stata notificata a mezzo PEC, diversamente da quanto verificatosi nel presente procedimento (la ricorrente riconosce che in materia di notifica cartacea lo stato della giurisprudenza non è ad essa favorevole), ha, infatti, avuto modo di precisare alla pag. 42, sub 2) che ai fini della procedibilità del ricorso si palesa comunque necessario il tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute, ancorchè prive di attestazione di conformità del difensore oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, posto che solo in tal caso è dato al ricorrente provvedere al deposito sino all’udienza dell’attestazione di conformità del messaggi cartacei (cfr. Cass. (ord.) n. 19695 del 2019).

11. Deve quindi reputarsi che il ricorso resti improcedibile laddove, pur essendosi depositata copia autentica della sentenza, che però si assume essere stata notificata, non sia stata tempestivamente depositata nel termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, la relazione di notificazione della stessa.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è quindi da dichiarare improcedibile.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

14. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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