Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3466 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE ERITREA 9, presso lo studio dell’avvocato PICICHE’

GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

TORNABENE UMBERTO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

R.M. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 51/2005 del GIUDICE DI PACE di MILAZZO, emessa

il 04/02/2005, depositata il 07/02/2005; R.G.N. 244/04.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. T.U. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Milazzo, n. 51/05, pubbl. il 7.2.05, con la quale è stata dichiarata la nullità del precetto da lui notificato a R.M., per essere stata esclusa la precettabilità delle spese di un precetto precedente perento per fatto del debitore e ritenuta la competenza del giudice dell’esecuzione in ordine alla liquidazione di quelle del nuovo precetto.

2. Non risulta depositato controricorso; ed all’udienza pubblica del 19.1.11 nessuno compare.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorrente dispiega due motivi:

3.1. un primo, di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 481 c.p.c., perchè bene potevano essere inclusi nel precetto le spese ed i compensi per un precedente precetto, non seguito da esecuzione per fatto del debitore, mentre comunque, a tutto concedere, dinanzi alla eccessività del precetto il giudice avrebbe tutt’al più potuto ridurre la somma dovuta, ma mai dichiarare l’integrale nullità dell’intimazione;

3.2. un secondo, di violazione di legge in relazione all’art. 491 c.p.c., non spettando al g.e. alcuna liquidazione per non essere ancora iniziata l’esecuzione.

4. Il ricorso è inammissibile:

4.1. infatti, la sentenza gravata è stata pubblicata in data 7.2.05, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato il 14.3.06;

4.2. l’espressione “opposizione a precetto” sta a indicare soltanto che l’opposizione viene proposta anteriormente all’inizio della esecuzione forzata, il che rileva ai fini delle forme da osservarsi e del giudice al quale deve essere presentata la domanda: una volta determinato il momento in cui l’opposizione viene proposta, essa deve essere qualificata o come opposizione all’esecuzione o come opposizione agli atti esecutivi, dovendo rientrare necessariamente in uno dei tipi previsti dal codice di rito; pertanto, anche l’opposizione al precetto, benchè preceda l’inizio dell’esecuzione, a prescindere dalla sua qualificazione come opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, non può essere esclusa dall’esenzione, imposta per queste tipologie di controversie, dalla sospensione feriale dei termini, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (Cass. 30 gennaio 1978 n. 431, Cass. 16 settembre 1980 n. 5273, Cass. 14 febbraio 1981 n. 929, Cass. 26 ottobre 1981 n. 5592, Cass. 21 dicembre 1998 n. 12768, Cass. ord. 6 dicembre 2002 n. 17440, Cass. 15 giugno 2004 n. 11271, Cass. 22 ottobre 2004 n. 20594, Cass. 10 febbraio 2005 n. 2708);

4.3. del resto, il principio sancito dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, secondo cui talune cause, quali quelle di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, non sono sottoposte a sospensione durante il periodo feriale, deve intendersi riferito all’intero corso del procedimento, sicchè esso ha indiscutibilmente riferimento anche ai termini per proporre ricorso per cassazione: la norma citata, difatti, anche nella parte in cui richiama l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, si riferisce pur sempre a controversie che abbiano una determinata natura (tale, cioè, da giustificare l’esigenza di una sollecita trattazione), e non già all’organo giudiziario presso il quale pende la controversia medesima (giurisprudenza consolidata; in materia di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, v., tra le altre: Cass., ord. 6 febbraio 2004 n. 2342; Cass. ord. 18 gennaio 2006 n. 818; Cass., ord. 18 gennaio 2006 n. 817; Cass. 2 marzo 2010 n. 4942; per altre tipologie di cause sottratte alla sospensione: Cass. 4 dicembre 1991 n. 13055, Cass. 20 giugno 1994 n. 5932, Cass. 24 marzo 1995 n. 3478, Cass. 4 marzo 2000 n. 2450, Cass. 26 luglio 1996 n. 6753, Cass. 4 novembre 1997 n. 10823, Cass. 8 aprile 1998 n. 3629, Cass. 3 gennaio 2001 n. 44);

4.4. pertanto, il termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo all’epoca applicabile) è elasso il 7.2.06 ed il ricorso per cassazione, notificato soltanto il 14.3.06, è irrimediabilmente tardivo.

5. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto alcuna attività davanti a questa Corte.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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