Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3466 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/02/2017, (ud. 27/10/2016, dep.09/02/2017),  n. 3466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24353-2012 proposto da:

FONDERIA DI TORBOLE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale notarile in atti;

– ricorrente –

contro

D.D., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CARBONELLI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

e contro

OPENJOBMETIS AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 209/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 28/04/2012 R.G.N. 513/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito l’Avvocato RAPISARDO GIUSEPPE per delega Avvocato BELLI BRUNO;

udito l’Avvocato CARBONELLI ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 aprile 2012, la Corte d’Appello di Brescia, confermava la decisione non definitiva del Tribunale di Brescia ed accoglieva la domanda proposta da D.D. nei confronti della Fonderia di Torbole S.p.A. e della Openjobsmetis Agenzia per il lavoro S.p.A., subentrata alla In Time S.p.A., avente ad oggetto l’accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati attraverso l’Agenzia di lavoro temporaneo in forza dei quali era stato avviato al lavoro presso la Fonderia Torbole S.p.A dal 2.5.2005 al 2.8.2008 con conseguente costituzione in capo all’utilizzatrice di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto che la Società non abbia assolto all’onere della prova della sussistenza dei presupposti legittimanti il ricorso alla somministrazione di lavoro, in particolare per quel che riguarda la temporaneità dell’esigenza addotta e che quella prova non sia integrabile attraverso l’escussione dei testi indicati in ragione dell’inammissibilità dei capitoli dalla stessa formulati in primo grado. Per la cassazione di tale decisione ricorre la Società, affidando l’impugnazione a due motivi, poi illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, D.D.. La Openjobsmetis, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione la Società ricorrente, lamenta l’incongruità logica della pronunzia resa dalla Corte territoriale che, mentre evidenzia l’esigenza che la Società utilizzatrice fornisca la prova dell’effettività delle ragioni addotte a giustificazione del ricorso al lavoro somministrato, non consente che la stessa assolva a tale onere confermando il giudizio espresso dal Tribunale di inammissibilità dei capitoli articolati in atti a motivo della loro genericità e del ritenuto carattere valutativo degli stessi, che argomenta, tuttavia, in termini che non valgono a sorreggere la valutazione formulata, anche in considerazione della diversa e più completa prospettiva valutativa che poteva emergere dalle dichiarazioni testimoniali e dalla richiesta CTU.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 30 del 2003, art. 1, comma 2, lett. m), e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 4 la Società ricorrente lamenta l’erroneità dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in ordine ai presupposti legittimanti il ricorso al contratto di somministrazione, includendo tra essi la temporaneità dell’esigenza produttiva a riguardo invocata.

I due motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi tutti meritevoli di accoglimento.

In effetti, non appare coerente con il sistema legale di disciplina del contratto di somministrazione a tempo determinato, quale posto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20, comma 4, l’orientamento espresso dalla Corte territoriale secondo cui, una volta accertata, come nel caso di specie, la validità formale delle ragioni di carattere tecnico, organizzativo produttivo e sostitutivo legittimanti il ricorso alla somministrazione, anche sotto il profilo della temporaneità delle occasioni di lavoro, requisito che si legittima anche con riferimento all’ordinaria attività dell’utilizzatore, in relazione alle evenienze che pure qui in astratto vengono in evidenza, date da punte di produzione, acquisizione di commesse non previste, sostituzione di lavoratori assenti, residuerebbe in favore del sindacato del giudice un ulteriore spazio di verifica della ricorrenza delle causali formalmente indicate nel contratto, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, sotto il profilo della reale temporaneità delle esigenze invocate, destinato a precedere l’accertamento del collegamento tra quelle esigenze ed il contratto concluso e, dunque, dell’impiego del lavoratore somministrato per il soddisfacimento delle esigenze organizzative in base alle quali l’utilizzatore si è determinato al ricorso alla somministrazione.

L’interpretazione della norma di cui all’art. 21, comma 1, lett. c) citato D.Lgs., aderente alla sua formulazione letterale, che si limita a richiedere, ai fini della validità del contratto, la specificazione in esso dei casi e delle ragioni di cui al precedente art. 20, comma 4 decreto medesimo, induce, infatti, a ritenere che quella specificazione sia funzionale al successivo accertamento giudiziale del solo dato relativo alla coerenza dell’impiego del lavoratore somministrato con le esigenze sottese ai casi e alle ragioni invocate, tenuto conto, altresì, della sancita insindacabilità delle scelte organizzative dell’imprenditore, da ritenersi rientranti nella sua sfera di discrezionalità ai sensi dell’art. 41 Cost..

Si vuole dire, in sostanza, che, sussistendo a monte la temporaneità dell’occasione di lavoro, quale desumibile dalla riconducibilità di quella alle specifiche ragioni legittimanti il ricorso ad una tipologia atipica di rapporto di lavoro quale la somministrazione, la legge ammette che sia rimessa alla discrezionalità del datore la scelta della tipologia di rapporto, da instaurare con il lavoratore per l’assolvimento di quella temporanea esigenza lavorativa, qualificandone, pertanto, insindacabile la scelta.

Tale orientamento trova conforto nella giurisprudenza di questa Corte che, nell’affrontare la problematica in questione, si è espressa in termini che evidenziano l’essere il sindacato giudiziale “concentrato sulla verifica dell’effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione” (così Cass., sez. 6, ord. n. 21916 del 27 ottobre 2015), derivandone la funzionalità ad esso del requisito di forma sancito dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 21, comma 1, lett. c), dato dall’onere di specificazione delle causali giustificative del ricorso a tale tipologia di rapporto, che, a sua volta, ove assolto, incorpora, costituendone attestazione, il requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro, insuscettibile, pertanto, di una successiva verifica circa la sua ricorrenza in concreto (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 21001 del 6.10.2014).

A questa stregua va rilevata la non conformità a diritto dell’interpretazione accolta dalla Corte territoriale, cui si ricollega il denunciato error in procedendo. dato dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori funzionali all’accertamento del collegamento delle esigenze invocate con il contratto concluso, erroneamente motivata con riguardo all’irrilevanza, a fronte della ritenuta inconfigurabilità in concreto del requisito della temporaneità dell’occasione di lavoro, della verifica, viceversa esaustiva, alla stregua dell’orientamento predetto, dell’effettiva esistenza a monte delle ragioni giustificative dell’instaurato rapporto.

Il ricorso va dunque accolto e l’impugnata sentenza casata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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