Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34656 del 16/11/2021
Cassazione civile sez. VI, 16/11/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 16/11/2021), n.34656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28559-2020 proposto da:
O.M.C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DI VIGNA PIA, 60, presso lo studio dell’avvocato IVAN PUPETTI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI ROMA, MINISTERO DELL’INTERNO,
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 37101/2019 del GIUDICE DI PACE di ROMA,
depositata il 05/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
PIETRO LAMORGESE.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
O.M.C.E., cittadino di El Salvador, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del GdP di Roma in data 5 febbraio 2020, che ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, emesso in data 9.6.2019, per essere egli privo del permesso di soggiorno.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e dell’art. 112 c.p.c. e nullità dell’ordinanza impugnata, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo il GdP motivato solo sulla circostanza incontestata della mancanza del permesso di soggiorno, omettendo “di decidere in merito ai motivi di ricorso formulati, non avendo esaminato nella sostanza la censura articolata”; con il secondo motivo, egli deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 3, della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della Dir. n. 115/2008/CE, art. 12, per non avere il GdP motivato o per avere esposto una motivazione incomprensibile.
Entrambi i motivi sono inammissibili, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.
L’ordinanza impugnata con cui il GdP ha rigettato il ricorso è sufficientemente motivata in ragione del fatto che il cittadino straniero è privo di permesso di soggiorno, circostanza quest’ultima incontestata e idonea di per sé a giustificare il titolo espulsivo, esplicitato nel decreto di espulsione, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b). La doglianza, inoltre, è priva di specificità, ex art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, non precisandosi in modo comprensibile quali fossero le ulteriori censure cui il GdP non avrebbe risposto e in che termini queste sarebbero state decisive ai fini di un esito diverso dell’impugnazione.
Non si deve provvedere sulle spese, non avendo l’Amministrazione svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2021