Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34650 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13301-20l7 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

U.G., U.T., elettivamente domiciliati in ROMA VIA

PARAGUAY N. 5, presso lo studio dell’avvocato RIZZELLI ANDREA,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO DANIELA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2945/2016 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LECCE, depositata il 24/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

110/10/2019 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO.

Fatto

RITENUTO

Che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 2942/2016 della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato l’appello erariale contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce.

Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di U.G. e U.T. dell’avviso di accertamento L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, , per estimi catastali, relativamente a unità immobiliari ricadenti nelle microzone 1 e 2 del Comune di Lecce;

Gli intimati sono costituiti con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento delle unità immobiliari.

Con il secondo, l’Agenzia assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e L. n. 212 del 2000, art. 7, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giacchè l’avviso di accertamento, diversamente dalla valutazione operata dalla CTR, non sarebbe affatto carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonchè le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato, considerato che la normativa in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, ad attenuare le sperequazioni fiscali all’interno di uno stesso Comune, consentendo una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà; da ciò la conclusione che non sarebbe necessaria la indicazione delle specifiche caratteristiche di ciascun immobile, come appunto nella diversa ipotesi prevista e disciplinata dalla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 336.

Il primo motivo è infondato in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 24/11/2016, allorquando, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 156 del 2015, non ricorreva più un’ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l’art. 337 c.p.c., comma 2, che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest’ultimo (ex multis, Cass. n. 29553/2017).

Di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l’art. 337 c.p.c., comma 2, resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione.

Inoltre, l’art. 39, comma 1-bis – aggiunto dal D.Lgs. n. 156 del 2015, art. 9, comma 1, lett. o), a decorrere dal 1 gennaio 2016 – (“La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa”) non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato (ex multis, Cass. n. 19961/2019).

Anche il secondo motivo non fondato in quanto il procedimento di “revisione parziale del classamento” di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell’insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica.

Pertanto, secondo un ormai consolidato orientamento di questa Corte, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorchè da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (ex multis, Cass. n. 20547/2019).

La Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha affermato – fra l’altro – che “la natura e le modalità dell’operazione enfatizzano l’obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento”, ribadendo così la necessità di un provvedimento specifico e puntuale in capo all’Amministrazione.

Va, dunque, ribadita la necessità di un provvedimento specifico e puntuale dell’Amministrazione, atteso che – anche – l’indicazione delle “caratteristiche edilizie del fabbricato” (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 7, comma 8) torna ad assumere una sua specifica rilevanza, nella fattispecie de qua, avuto riguardo al profilo motivazionale dell’atto (logicamente conseguente a quello che ne identifica i presupposti), atteso che rimangono pur sempre da spiegare le ragioni in forza delle quali si sia prodotta una ricaduta (ed in quali termini di classamento e di rendita catastale) sulla specifica unità immobiliare oggetto di rilassamento.

Questo Collegio ritiene di non dare seguito all’orientamento espresso dalla Corte nella sentenza n. 21176/2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato.

La impugnata sentenza della CTR ha in definitiva applicato correttamente i suesposti principi di diritto e pertanto non merita censure.

L’oscillazione fra gli orientamenti giurisprudenziali innanzi ricordati autorizza l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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