Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3465 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 15/02/2010), n.3465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27015-2004 proposto da:

G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI

LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHIRICO

FRANCO;

– ricorrente –

contro

L.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALFANO ALMA;

– controricorrente –

e contro

N.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI ZILIOTTO 20, presso lo studio dell’avvocato FUSCO

FERDINANDO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO MARIO;

– controricorrente –

e contro

COMUNE DI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. CESARE 14, presso lo

studio dell’avvocato CESAREO GERARDO ROMANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSAPEPE ROBERTO;

– controricorrente –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 728/2003 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 17/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato ALBINI Carlo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato CHIRICO Franco, difensore del ricorrente che ha chiesto

accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ROSAPEPE Roberto, difensore del resistente Comune

che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 30.1.1989 C.M., G. E., B.M., A.F. – in proprio e quale procuratore di A.A., M.P. ed Ad., tutti quali eredi di A.M. – D.M.I. V.L., V.R. e V.V. quali eredi di V.G., C.A., C. V., C.F., C.L., M.M. – in proprio e quale procuratore di M.G., nella qualità di erede di M.P. – F.A. quale erede di E.A. ed An.An. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di (OMISSIS) chiedendo dichiararsi la titolarità in capo ad essi del diritto di proprietà sugli appartamenti rispettivamente occupati da oltre venti anni nel fabbricato sito in (OMISSIS), per usucapione intervenuta con riguardo all’acquisto sia del suolo che della costruzione.

Gli attori assumevano che, a seguito del nubifragio abbattutosi su (OMISSIS), il giornale “(OMISSIS)” aveva promosso una pubblica sottoscrizione per la costruzione di case in favore dei sinistrati, e che a questa iniziativa il Comune di (OMISSIS) aveva voluto concorrere offrendo gratuitamente il suolo necessario alla realizzazione delle palazzine; tale suolo era stato acquistato con atto del (OMISSIS) allo scopo di far si che i fondi raccolti fossero sufficienti alla realizzazione del numero di alloggi necessari; successivamente era stato l’editore del suddetto giornale tramite il dottor Ca.Fr.Pa. a dare in godimento agli alluvionati le abitazioni ricavate dalla costruzione della palazzina per cui è causa, attribuendoli agli esponenti come da elenco meglio specificato in atti; gli attributari, quindi, e dopo il loro decesso i rispettivi eredi, avevano compiuto atti conservativi e dispositivi, svolgendo opere relative al fabbricato, costituendo il condominio, accatastando i beni e producendo pratiche di condono edilizio nella totale inerzia del suddetto Comune, che non aveva mai considerato nel suo patrimonio nè il suolo nè il fabbricato su di esso realizzato.

Costituendosi in giudizio il convenuto, premesso che la domanda degli attori costituiva la reazione all’iniziativa assunta dall’Ente con Delib. n. 4705 del 1987 onde esperire le azioni necessaria per regolarizzare la posizione degli occupanti di immobili, deduceva che l’esponente aveva acquistato il suolo dove sorgeva l’edificio e che effettivamente la costruzione era stata poi realizzata con fondi provenienti dalla sottoscrizione promossa dal giornale “(OMISSIS)” onde fronteggiare le esigenze della popolazione colpita dall’alluvione del 1954; tuttavia non era vero che l’assegnazione degli alloggi era stata effettuata dal rappresentante dell’editore del suddetto giornale, posto che a tale assegnazione si era giunti con l’espletamento del relativo compito da parte di una speciale Commissione che aveva predisposto gli elenchi degli aventi diritto;

successivamente, dopo che l’IACP aveva comunicato a ciascun beneficiario l’assegnazione, il Comune di (OMISSIS) aveva chiarito ai destinatari dei provvedimenti che l’assegnazione stessa sarebbe avvenuta “in semplice locazione”, così come per gli altri edifici costruiti allo stesso scopo nella medesima zona; pertanto la documentazione prodotta provava che le controparti erano state “ab origine” solo detentrici dei beni loro assegnati, e che le costruzioni, realizzate su suolo comunale, erano divenute di proprietà del Comune per accessione, cosicchè l’editore del “(OMISSIS)” non avrebbe potuto disporne, nè donarle, nè compiere le assegnazioni in ordine ad esse; infine il convenuto deduceva di aver separatamente iniziato una serie di cause dinanzi allo stesso Tribunale per ottenere la condanna degli occupanti al rilascio dei singoli appartamenti.

Il Comune di (OMISSIS) chiedeva quindi, previa riunione al presente degli altri procedimenti suddetti, il rigetto della domanda attrice e l’accoglimento della propria domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna delle controparti al rilascio degli appartamenti da ciascuno occupati ed al pagamento delle somme dovute per la loro occupazione.

Procedutosi alla riunione dei procedimenti il Tribunale adito con sentenza del 25.9.2000 dichiarava cessata la materia del contendere tra il Comune di (OMISSIS) e L.P., C.A. ed D.M.I., e disponeva il rilascio degli immobili occupati in favore del Comune di (OMISSIS), così respingendo la domanda di usucapione proposta dagli attori.

Avverso tale decisione proponevano appello G.E., C. M., A.F., in proprio e quale procuratore di A.A., M.P. ed Ad., tutti quali eredi di A.M., M.M. in proprio e quale procuratore di M.G., entrambi quali eredi di M.P., e Ma.Ci.; resistevano in giudizio con separati atti il Comune di (OMISSIS), N.A., S.M. e L. P.; il primo svolgeva altresì un appello incidentale. La Corte di Appello di Salerno con sentenza del 17.10.2003 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra il C. ed il Comune di (OMISSIS), ed ha rigettato nel resto l’appello principale e quello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza il G. ha proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui il Comune di (OMISSIS), il L. ed il N. hanno resistito rispettivamente con tre separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione dei controricorrenti L. e N. di inesistenza della notifica del ricorso in quanto eseguita, nei confronti del N. e del S., mediante consegna di una sola copia dell’atto al procuratore costituito per entrambi avvocato Mario Franco.

L’eccezione è infondata alla luce del recente orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la notificazione dell’atto di impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti mediante consegna di una sola copia è valida ed efficace in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 c.p.c., ma anche a quelle disciplinate dall’art. 330 c.p.c., comma 1, il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario (sentenza 15.12.2008 n. 29290).

Venendo quindi all’esame del ricorso, si rileva che il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 826 e 828 c.c. nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che il fabbricato costruito su terreno acquistato dal Comune di (OMISSIS) per permettere al giornale “(OMISSIS)” di realizzare le case di abitazione per gli alluvionati del (OMISSIS), data la sua destinazione pubblica, costituiva un bene del patrimonio indisponibile del Comune stesso. Il G. assume in senso contrario che la stessa Corte territoriale ha affermato che nessun atto di concessione dell’appartamento destinato all’esponente fu effettuato in suo favore, e che invece il rapporto avrebbe dovuto essere concluso con un contratto di locazione, dunque in un ambito privatistico, cosicchè doveva ritenersi che il fabbricato in questione facesse parte del patrimonio disponibile del Comune di (OMISSIS); pertanto, poichè la volontà di quest’ultimo era quella di dare in locazione gli alloggi ai singoli soggetti alluvionati mediante contratti di locazione, a nulla rilevava che era stata istituita una Commissione per individuare i soggetti aventi diritto a detti alloggi, considerato che tale Commissione aveva evidentemente provveduto alla formazione della graduatoria dei singoli assegnatari ma non alla conclusione dei relativi contratti, visto che il Comune di (OMISSIS) aveva inteso in proposito avvalersi dello strumento di diritto privato della locazione; pertanto, ancorchè fosse esistita in origine la finalità pubblica di venire incontro alle esigenze degli alluvionati del (OMISSIS), tale destinazione pubblica era successivamente venuta meno.

Il G. evidenzia inoltre che la documentazione acquisita agli atti aveva provato, contrariamente all’assunto della sentenza impugnata, che l’edificio per cui è causa era stato acquistato dal Comune di (OMISSIS) per trasmetterne la proprietà gratuitamente al quotidiano “(OMISSIS)” che aveva raccolto i contributi per la costruzione di alloggi da mettere a disposizione degli alluvionati, con l’esclusione dunque di una destinazione delle unità immobiliari realizzate all’uso pubblico; in tal senso era particolarmente significativa la Delib. Commissariale 16 marzo 1955, n. 672, dove l’oggetto era individuato da “case per gli alluvionati donate dal giornale (OMISSIS)”.

Il ricorrente conclusivamente ritiene che gli alloggi in questione non erano stati utilizzati dal Comune di (OMISSIS) come beni di uso pubblico, ma da soggetti privati a scopo abitativo, e che quindi, esclusa la loro concreta ed effettiva destinazione a pubblico servizio, essi non rientravano nella categoria dei beni del patrimonio indisponibile; di qui l’ammissibilità della domanda di usucapione ventennale proposta dall’esponente. La censura è infondata.

La Corte territoriale ha rilevato, sulla base degli elementi probatori acquisiti (documenti e prova testimoniale, oltre le ammissioni svolte dalle parti), che l’edificio in questione venne realizzato dopo l’alluvione che aveva danneggiato il territorio di (OMISSIS), e che i fondi per la costruzione furono costituiti, almeno in parte, dal denaro raccolto a seguito della sottoscrizione promossa dal giornale “(OMISSIS)” per l’importo di L. 60.000.000; il fabbricato era stato poi realizzato su suolo acquistato con propri fondi dal Comune di (OMISSIS) che, dopo la realizzazione dell’edificio, aveva comunicato ai beneficiari, prescelti da una Commissione speciale istituita per l’assegnazione degli alloggi alle famiglie sinistrate, che essi erano stati ritenuti in possesso dei requisiti per ottenere l’assegnazione di un appartamento “in semplice locazione”; in tal senso il giudice di appello ha anche richiamato la Delib. Commissario Prefettizio Salerno 16 marzo 1955, n. 672 con la quale erano state approvate le amichevoli convenzioni sulla cui base il Comune aveva acquistato i suoli da destinare alla realizzazione delle suddette finalità.

La sentenza impugnata ha escluso quindi che gli alloggi in questione fossero stati assegnati in via privatistica dal dottor Ca.

F.P. quale delegato di La.Ac., editore del giornale “(OMISSIS)”, essendo egli privo di qualsiasi potere in proposito, ed essendo invece stato espletato dalla suddetta Commissione il compito istituzionale di individuazione dei beneficiari e di assegnazione in loro favore dei cespiti, con la previsione del titolo – contratto di locazione – posto a base della consegna.

La Corte territoriale ha pure chiarito che non risultava assolutamente provato che il Comune avesse dato effettivo corso all’intento formulato nella Delibera Commissariale sopra citata di “offrire” gratuitamente i suoli che aveva acquisito al suo patrimonio per destinarli alla predetta edificazione.

Infine il giudice di appello ha ritenuto la sussistenza di entrambi i requisiti – oggettivo e soggettivo – per qualificare gli alloggi in questione come beni parte del patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS).

Sotto un primo profilo, infatti, quest’ultimo, acquisendo le aree e mettendole a disposizione per la suddetta edificazione, aveva perseguito uno scopo di natura eminentemente pubblicistica, considerata da un lato la generale competenza comunale in ordine alla tutela degli interessi collettivi degli amministrati ed atteso dall’altro il quadro normativo formato, tra l’altro, dal D.L. n. 1026 del 1954 convertito in L. n. 1214 del 1954 (concernente provvedimenti in favore delle zone colpite dalla predetta alluvione), nonchè dalla L. n. 279 del 1955 (concernente provvedimenti straordinari per le zone alluvionate nei Comuni della Provincia di (OMISSIS)); quanto al secondo requisito, poi, il Comune di (OMISSIS) aveva anche provveduto, dopo la costruzione degli alloggi, a realizzare il pubblico interesse perseguito mediante la loro assegnazione ai soggetti prescelti dalla menzionata Commissione speciale, stabilendo che a tale atto amministrativo accedesse il negozio di diritto privato della locazione per concretizzare la giuridica fattispecie in favore di ciascuno degli aventi titolo.

Orbene la Corte territoriale, avendo puntualmente indicato le fonti probatorie del suo convincimento, ha proceduto ad un accertamento di fatto sorretto da esauriente e logica motivazione, come tale incensurabile in questa sede dal ricorrente che, nel prospettare una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti, non deduce comunque in termini specifici e concreti le ragioni per le quali gli alloggi in questione non rientrerebbero nell’ambito del patrimonio indisponibile del Comune di (OMISSIS).

Invero il G. non ha chiarito sotto quale profilo l’interesse del suddetto Comune di realizzare la finalità pubblicistica di assegnazione degli alloggi in questione ai soggetti colpiti dall’alluvione del (OMISSIS) mediante contratti di locazione avrebbe vanificato il divisato scopo pubblico; infatti l’adozione di tale strumento privatistico non rileva di per se ma trova la sua giustificazione ed il suo inquadramento proprio nell’ambito di tutta la sequela degli atti pregressi (ovvero acquisto del suolo da destinare alla realizzazione di alloggi da assegnare ai sinistrati, costruzione del fabbricato, istituzione di una Commissione speciale per la formazione di una graduatoria degli aventi diritto) finalizzati al perseguimento dell’interesse pubblico tendente a garantire l’uso di una abitazione a coloro che ne erano rimasti privi a seguito dell’alluvione verificatasi nel (OMISSIS).

Sotto un altro aspetto, poi, è altresì irrilevante l’assunto del ricorrente in ordine all’intendimento espresso dal Comune di (OMISSIS) nella Delibera Commissariale sopra citata di “offrire” gratuitamente i suoli che aveva acquisiti al suo patrimonio per destinarli alla edificazione di alloggi per sinistrati; invero, a prescindere dall’osservare che, come rilevato dalla sentenza impugnata, non è emerso il soggetto che avrebbe dovuto beneficiare di tale ipotetica alienazione, è decisivo sottolineare il dato pacifico che tale pretesa cessione non è poi avvenuta, circostanza che conferma la fondatezza della conclusione del giudice di appello secondo cui il Comune di (OMISSIS) volle mettere a disposizione i suoli acquistati per le costruzioni da realizzarsi per i sinistrati utilizzando certamente anche i contributi raccolti, ma senza dismetterne la proprietà, quantomeno in favore dei privati.

In definitiva quindi sulla base delle considerazioni svolte deve concludersi che correttamente la sentenza impugnata, verificata l’effettiva destinazione dei beni in questione ad un pubblico servizio ai sensi dell’art. 826 c.c., comma 3 li ha qualificati beni patrimoniali indisponibili, come tali non soggetti ad usucapione.

Con il secondo motivo il G., deducendo violazione degli artt. 1141, 1158, 2725 e 2729 c.c., art. 112 c.p.c., D.L. n. 1026 del 1954 convertito in L. n. 1214 del 1954 e della L. n. 279 del 1955 nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per aver escluso che l’esponente fosse entrato nel possesso dell’immobile per cui è causa per essergli stato trasmesso il potere di fatto su di esso da parte del rappresentante del giornale “(OMISSIS)”; in ogni caso, anche volendo ritenere che l’istante avesse iniziato a detenere il bene in questione, non era stato considerato che vi era stato un atto di intervensione del possesso costituito dal rifiuto da parte del G. di stipulare il contratto di locazione con il Comune di (OMISSIS).

Con il quarto motivo il ricorrente, deducendo erronea applicazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c. nonchè insufficiente ed errata motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il potere di fatto dell’esponente sull’alloggio per cui è causa era iniziato come detenzione, negando così gli effetti del possesso esercitato sul bene dal G. per un periodo di tempo di oltre venti anni. Entrambi gli enunciati motivi restano assorbiti all’esito del rigetto del primo motivo di ricorso; una volta invero ritenuto che l’alloggio in questione rientrava nell’ambito dei beni patrimoniali indisponibili del Comune di (OMISSIS), è esclusa in radice la sua usucapibilità.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione dell’art. 934 c.c., censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la proprietà del fabbricato costruito sul suolo acquistato dal Comune di (OMISSIS) fosse stata acquisita da quest’ultimo, trascurando così di considerare, sulla base della Delib. Commissario Prefettizio 16 marzo 1955, n. 672 e dell’atto di acquisto del suolo (OMISSIS), che l’intento del Comune di (OMISSIS) era stato quello della cessione gratuita del suolo in favore del giornale “(OMISSIS)”, e che la mancata regolamentazione dei rapporti fra il Comune di (OMISSIS) ed il suddetto giornale non aveva impedito che le aree restassero a disposizione dell’editore del giornale La.Ac. per la costruzione degli alloggi con i fondi erogati dal “(OMISSIS)” e dallo stesso La..

La censura è infondata.

Il Giudice di Appello ha ritenuto che la proprietà del fabbricato eretto sull’area di sedime di proprietà del Comune di (OMISSIS) era rimasta acquisita in favore del Comune stesso in virtù del principio dell’accessione, mancando qualsiasi elemento in senso contrario per prospettare la sua eventuale trasmissione a terzi; in ordine in particolare alla dedotta acquisizione del diritto di superficie al giornale “(OMISSIS)” (secondo quanto sostenuto dal G. anche in questa sede), la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di un atto negoziale nella imprescindibile forma scritta ex art. 1350 c.c.;

più specificatamente ha negato una rilevanza in tal senso alla Delib. Commissariale n. 672 del 1955 perchè, a parte la non condivisibilità del suo contenuto come concessione del diritto reale suddetto in favore del predetto quotidiano e, per esso, del suo editore, tale delibera configurava un mero atto amministrativo interno non seguito dal necessario atto negoziale stipulato con il terzo dal rappresentante dell’Ente.

Il convincimento in proposito espresso dalla sentenza impugnata è pienamente condivisibile sotto il profilo logico-giuridico e comunque non è stato specificatamente censurato nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un titolo negoziale nella imprescindibile forma dell’atto scritto che possa derogare alla operatività del principio dell’accessione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; il G. soccombente deve essere condannato al rimborso delle spese processuali in favore del Comune di (OMISSIS); quanto invece al rapporto tra il G. ed i controricorrenti L. e N., si osserva da un lato che la notifica del ricorso a questi ultimi si giustifica per aver costoro partecipato al giudizio di appello, e dall’altro che essi in questa sede non hanno chiarito il loro interesse giuridico a resistere all’accoglimento del ricorso, cosicchè si ritiene di non dover assumere alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese tra le suddette parti.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 3000,00 per onorari in favore del Comune di (OMISSIS).

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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