Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3465 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.E.,(OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA UFENTE 12, presso lo studio dell’avvocato BRESMES

FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

INTERNULLO ALFONSO giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 229, presso lo studio dell’avvocato BONFIGLIO RAFFAELE,

rappresentato e difeso da sè medesimo;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2693/2005 del TRIBUNALE di BERGAMO, Sezione 2^

Civile, emessa l’8/06/2005,

depositata il 18/10/2005; R.G.N. 604/2004.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.E. propone ricorso per cassazione, affidandolo a quattro motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, in grado di appello, n. 2693/05 del 18.10.05, con la quale era stata rigettata – in riforma della sentenza di primo grado resa dal Giudice di Pace di Bergamo in data 25.1.03, n. 314/03 – la sua opposizione avverso il precetto intimatogli dall’avv. G.M..

2. In particolare, per quanto si evince dalla sentenza qui gravata:

2.1. il creditore precettante G. ha azionato quale titolo esecutivo l’ordinanza di liquidazione delle spese all’esito di un pignoramento presso terzi infruttuoso già intentato ai danni del M., ordinanza che però non indicava a carico di chi fossero poste le spese stesse;

2.2. il giudice di pace ha accolto l’opposizione – qualificandola tempestiva per mancata notifica dell’ordinanza costituente il titolo – ritenendo non pronunciata alcuna condanna e tanto meno nei confronti del M.: e tanto con sentenza n. 314/03;

2.3. il tribunale in sede di appello – con la sentenza qui gravata – ha al contrario ritenuto sussistente un provvedimento di condanna nei confronti del M., da impugnare ai sensi dell’art. 111 Cost.;

2.4. con la qui gravata sentenza è stata rilevata la mancata impugnazione di tale ordinanza e quindi non più contestabile il diritto del precettante ad agire in executivis, con rigetto dell’opposizione (e con condanna dell’intimato anche agli interessi anatocistici).

3. G.M. resiste con controricorso e le parti, depositate memorie per la pubblica udienza del 19.1.11, a questa non compaiono.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Adduce il M. quattro motivi, congiuntamente trattati (violazione e falsa applicazione degli artt. 95 e 632 c.p.c. in relazione all’art. 310 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 93 c.p.c. in relazione agli artt. 91 e 310 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. in relazione agli artt. 91 e 310 c.p.c. e vizio di motivazione ex artt. 360 c.p.c., nn. 3 e 5): sostanzialmente contestando l’onere a suo carico di impugnare un provvedimento illegittimo e comunque che non lo menzionava quale debitore.

5. Orbene, in via preliminare va osservato che la sentenza del giudice di pace di Bergamo n. 314/03 era impugnabile esclusivamente con appello, atteso il valore della controversia ed in rapporto al precetto di Euro 1.793,08.

6. Ciò posto, il G. contesta la procedibilità del ricorso per non specificità della procura, l’ammissibilità per genericità della doglianza e la fondatezza nel merito di tutti i motivi; al riguardo, peraltro:

6.1. l’eccezione di improcedibilità è infondata: l’apposizione del mandato a margine del ricorso è del tutto idonea a fondare un adeguato nesso con il solo giudizio cui tale atto si riferisce;

6.2. l’eccezione di inammissibilità è infondata, visto che le contestazioni del ricorrente sono pienamente intelligibili come rivolte avverso la ritenuta sussistenza di un titolo esecutivo e la correttezza della condanna alle spese e della loro distrazione.

7. I motivi di ricorso, complessivamente considerati, sono poi fondati, visto che:

7.1. si tratta di un’opposizione avverso un’esecuzione basata su di un preteso titolo esecutivo giudiziale; i 7.2. tuttavia, nel medesimo – stando a quanto si ricava dalla sentenza gravata, dal ricorso e dal controricorso, non avendo in questo caso la Corte diretto accesso agli atti del procedimento – non si indica in modo espresso il debitore quale soggetto passivo della liquidazione delle spese, tanto che solo all’esito di un’interpretazione complessiva del provvedimento il tribunale, in grado di appello e con la qui gravata sentenza, individua un destinatario di una condanna e lo identifica nel debitore;

7.3. è questione controversa tra le parti – e devoluta a questa Corte a seguito dei complessivi motivi di ricorso – se tale mancata individuazione nel provvedimento comporti l’inesistenza di un titolo esecutivo oppure no nei confronti di colui cui è stato intimato l’opposto precetto;

7.4. in caso di mancata indicazione del debitore della liquidazione, poichè – in conformità alla regola generale dettata dall’art. 310 c.p.c., ultimo comma, – nel processo di esecuzione e, quindi, anche in quello di espropriazione forzata presso terzi, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, le spese sostenute dal creditore procedente restano a suo carico se, a seguito della dichiarazione negativa del terzo e in assenza di contestazioni, il processo è dichiarato estinto: con la conseguenza che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, dichiarata l’estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione senza, però, porle espressamente a carico del debitore esecutato, non avendo contenuto decisorio su diritti, non può considerarsi ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (da ultimo, v. Cass. 17 luglio 2009 n. 16711; alla conclusione opposta dovendo pervenirsi solo per il caso di espressa individuazione del debitore come soggetto a cui carico le spese sono poste: per tutte, v. Cass. 9 novembre 2007 n. 23408);

7.5. il provvedimento reso oggetto di opposizione, con cui si liquidano le spese del creditore all’esito di un pignoramento presso terzi infruttuoso, siccome pacificamente privo dell’indicazione del nominativo di chi sia tenuto a sopportare le spese stesse, non può quindi qualificarsi titolo esecutivo nei confronti di chicchessia o, quanto meno, del debitore: il quale, siccome in esso neppure menzionato, non avrebbe potuto impugnarlo, per evidente carenza di interesse, prima che altri lo azionasse indebitamente nei suoi confronti;

7.6. infatti, essendosi soltanto con il precetto avuta l’individuazione – secondo la tesi del preteso creditore – del destinatario della presunta condanna contenuta con detta ordinanza, solamente avverso tale atto poteva reagire l’intimato con la dispiegata opposizione;

7.7. effettivamente va escluso che il debitore avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di liquidazione con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., riservato all’ipotesi in cui sia chiara ed univoca l’identificazione di quello come destinatario della condanna desumibile dalla liquidazione.

8. In conclusione:

8.1. correttamente il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del M. e dichiarato la nullità del precetto;

8.2. la qui gravata sentenza di secondo grado, che ha affermato il contrario, va quindi cassata;

8.3. tuttavia, l’evidente correttezza della sentenza di primo grado consente pure di pronunciare nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’appello dispiegato contro quest’ultima e la conferma di quella di primo grado;

9. quanto alle spese del grado di appello e del giudizio di legittimità, poichè la sussistenza di un provvedimento di liquidazione e di attribuzione può avere indotto un affidamento – sia pure, come appena visto, infondato – sulla sua azionabilità in sede esecutiva, sussistono giusti motivi di integrale compensazione, restando regolate le spese del primo grado dalla sentenza del giudice di pace, rimasta confermata dal rigetto dell’appello.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la gravata sentenza; decidendo nel merito, rigetta l’appello dispiegato da G.M. nei confronti di M.E. avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bergamo n. 314/03, che, per l’effetto, conferma; dichiara compensate tra le parti le spese del grado di appello e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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