Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3465 del 03/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 03/02/2022), n.3465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7527-2020 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, Agente della Riscossione per la Provincia di

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO, 180, presso

lo studio dell’avvocato CARMELA SALVO, rappresentata e difesa

dall’avvocato STEFANIA INTERDONATO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PATTI, depositato il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Patti ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., proposta da Riscossione Sicilia s.p.a. – Agente della Riscossione per la Provincia di (OMISSIS) contro l’esclusione del credito di Euro 87.553,55 (di cui 76.655,30 in privilegio) portato da domanda tardiva del 01/04/2012, che il g.d., con decreto del 23/11/2014, reso “a modifica dei precedenti provvedimenti di cui al verbale di verifica relativo all’udienza dell’11/12/2012”, aveva “dichiarato inammissibile e rigettato..) per mancata produzione della procura”;

1.1. pur dando atto dell’avvenuta produzione della procura speciale, il tribunale ha ritenuto che “non può procedersi all’esame della domanda nel merito, che, pertanto, deve essere rigettata”, in quanto “l’opponente non ha fornito alcuna prova del credito di cui chiede l’ammissione al passivo, non avendo prodotto, in questa sede, alcun titolo o prospetto ripartizionale”;

1.2. Riscossione Sicilia ha impugnato detta decisione con due motivi di ricorso per cassazione; la curatela fallimentare non ha svolto difese;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si lamenta “Violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 99, comma 2, n. 4).”, per avere il tribunale ritenuto che “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, regolato dal principio dispositivo (…).spetta al creditore l’onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, la documentazione già prodotta in sede di verifica del passivo, non potendo essere acquisita ex officio”, mentre la norma citata sanziona a pena di decadenza solo l’omessa indicazione nel ricorso dei documenti prodotti – non già la loro mancata produzione – poiché, una volta indicati, il tribunale è tenuto ad acquisirli d’ufficio;

2.2. il secondo mezzo denuncia la “Violazione o falsa applicazione dell’art 112 c.p.c.”, per essere il tribunale “andato oltre il thema decidendum”, posto che a verbale di udienza 11/12/2012 il giudice delegato aveva già ammesso parzialmente i crediti in questione – escludendo solo “le somme richieste per aggio e diritti di tabella” – fatta salva la “riserva di produzione della procura” della cui produzione il tribunale aveva dato atto;

3. il primo motivo è fondato e va accolto, alla luce della ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte per cui “nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito” (ex plurimis Cass. n. 25663/2020, n. 15267/2018, n. 5094/2018, n. 12549/2017);

4. resta assorbito il secondo motivo, non senza evidenziarsi come esso trascuri che la decisione presa dal giudice delegato all’udienza dell’11/12/2012 fosse stata poi espressamente modificata dal decreto del 23/09/2014, come è riportato a pag. 2 dello stesso ricorso.

5. segue la cassazione con rinvio per una nuova valutazione alla luce del principio richiamato, oltre che per la pronuncia sulle spese.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Patti, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2022

 

 

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