Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34648 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34648

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso4892-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.I., elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZO LUIGI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GLENDI CESARE

FEDERICO;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5/2012 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 13/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/10/2019 dal Consigliere DE MASI ORONZO.

Fatto

RILEVATO

che la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con sentenza n. 5/12/12, depositata il 13/1/2012, respingendo l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, nei confronti di F.I., confermava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Torino, che aveva accolto il ricorso della predetta contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria effettuata, ai sensi dell’art. 77, D.P.R. n. 602 del 1973, per tutelare un credito IVA, per diverse annualità, non essendosi perfezionata la richiesta di definizione agevolata dei carichi di ruolo, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 12, a causa del mancato versamento della seconda rata dell’intero importo dovuto per il condono, versamento concretamente effettuato soltanto il 29/12/2008, dopo la iscrizione della impugnata misura cautelare;

che, secondo il Giudice di appello, correttamente la CTP di Torino aveva prioritariamente esaminato la questione concernente l’efficacia del condono, “ossia dell’atto che era “a monte” del provvedimento (l’iscrizione d’ipoteca su bene immobile della contribuente) impugnato”, alla luce della L. n. 289 del 2002, artt. 9-bis, 12 e 16, accertamento da condursi peraltro nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, pure evocata in giudizio, ed altrettanto correttamente aveva concluso nel senso che la contribuente, “sia pur tardivamente”, aveva estinto il proprio debito verso l’Erario fiscale, considerato inoltre che l’iscrizione ipotecaria risultava “eccessiva”, stante la presenza di una copertura fideiussoria a garanzia del credito erariale, e che “il debito originario (IVA varie annualità dal 1990 al 1996) iscritto a ruolo derivava da comportamento “infedele” del fiscalista della contribuente e non già da una scelta volontaria della contribuente” medesima;

che l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della CTR con un unico motivo di ricorso, cui resistite con controricorso la contribuente, mentre Equitalia Nomos s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che la contribuente ha depositato in atti documentazione attestante l’adesione alla definizione agevolata per i carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui al D.L. n. 193 del 2015, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 225/2016, con impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, nonchè, a seguito di ordinanza del 15/6/2017 di questa Corte, l’intervenuto integrale pagamento di quanto dovuto per la definizione agevolata giusta comunicazione del 1/6/2017 di Equitalia s.p.a.;

che, pertanto, acclarato il perfezionamento del relativo procedimento ed il verificarsi della fattispecie di cui al richiamato D.L. n. 193 del 2015, art. 6, il giudizio deve essere dichiarato estinto e cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese processuali (Cass. n. 24083/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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