Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3464 del 14/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3464 Anno 2014
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: GRECO ANTONIO

proc. civ.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tarpare, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello
Stato, presso la quale è dcmiciliata in Rema in via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente cmtro
MANNA VALERIO, rappresentato e difeso dall’avv. Marcello Manna ed

elettivamente demiciliato in Rema presso l’avv. Vincenzo
Perticaro in viale delle Milizie n. 38;
– controricorrente –

avverso la sentenza della °emissione tributaria regionale
della Calabria n. 109/11/06, depositata il 23 neveMbre 2006;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13 giugno 2013 dal Relatore Cons. Antonio Greco;
uditi l’avvocato dello Stato Lorenzo D’Ascia per la
ricorrente e l’avv. Alberto Pugliese per il controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Vélardi, che ha concluso per
1′ inarrmissibilità del ricorso.

Data pubblicazione: 14/02/2014

SVOW224ENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della
Commissione tributaria regionale della Calabria che, rigettandone
l’appello, nel giudizio introdotto da Valerio Manna con
l’impugnazione della cartella esattoriale avente ad oggetto
iscrizione a ruolo di IRPEF e ILOR, oltre ad interessi e sanzioni
per gli anni 1995 e 1996, emessa a seguito di due accertamenti
essere stati notificati gli avvisi di accertamento prodranici
quando era ormai spirato, il 31 diceMbre 2001, il termine di
decadenza.
Gli avvisi erano stati infatti notificati ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ., con deposito in data 28 diceffibre
2001 presso la casa comunale, per irreperibilità del
contribuente, cui era stato dato avviso mediante raccomandata can
avviso di ricevimento. Seconda il giudice d’appello, non essendo
stato provato dall’ufficio dile tale raccomandata era stata
effettivamente “spedita entro il 31 dicentre 2001”, rimaneva
confermato che tale spedizione era avvenuta “il 2 gennaio 2002, e
pertanto fuori dei termini utili”.
Ciò in quanto “la notificazione ai sensi dell’art. 140
c.p.c. si perfeziona quando l’ufficiale giudiziario, a
campletamento delle altre formalità, abbia spedito la
raccamandata can la quale dà notizia dell’atto, mentre resta
irrilevante la consegna di detta raccomandata”.
Il contribuente resiste can cantroricorso.
All’udienza del 13 giugno 2013 veniva depositata procura
speciale can la quale il cantroricorrente designava cane proprio
difensore e procuratore speciale l’avv. Alberto Pugliese.

micama
Va

anzitutto

DELLA DECISIONE

dichiarata

l’inammissibilità

della

costituzione del cantroricorrente can l’avv. Alberto Pugliese,
nonché della partecipazione di quest’ultimo alla discussione
orale, cui era stato ammesso dal Collegio can riserva.
Nel giudizio di cassazione, infatti, la procura speciale
non può essere rilasciata a margine o in calce di atti diversi
dal ricorso o dal controricorso, poiché 1′ art. 83, terzo camma,

2

divenuti definitivi, ha confermato l’annullamento dell’atto, per

cod. proc. civ., nell’elencare gli atti in margine o in calce ai
quali può essere apposta la procura speciale, indica, con
riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli
suindicati. Pertanto, se la procura non è rilasciata in occasione
di tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma
prevista dal secondo coma del citato articolo, cioè con atto
pubblico o can scrittura privata autenticata, facenti riferimento
agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle
2006, n.

13537;

Cass. n. 23816 del 2010).

Deve poi essere disattesa l’eccezione di inarrmissibilità
del ricorso per cassazione avverso la sentenza, depositata il 23
novembre 2006, in quanto tardivo, atteso che esso risulta
notificato 1’8 gennaio 2008, e quindi entro il termine lungo di
un anno e 46 giorni fissato dall’art. 327, primo camma, cod.
proc. civ., spirante, per l’appunto, 1’8 gennaio 2008.
Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112
cod. proc. civ. per extrapetizione o, in subordine, violazione
dell’art. 57, camma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992,
l’amministrazione ricorrente assume che la Ccuutissione tributaria
regionale non avrebbe potuto decidere l’appello ad essa
sottoposto in base all’accoglimento di motivi non dedotti avvero
tardivarrente dedotti, dalla parte in primo grado, per avere
questa fatto riferimento “alla prescrizione della pretesa
tributaria” e non a “la decadenza dell’ufficio dalla
riscossione”.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art.

2700 cod. civ., nonché omessa, o comunque insufficiente e
illogica motivazione, in relazione all’art. 360, n. 3 e 5, cod.
proc. civ., assume che “la data di notifica rilevante per il
notificante non può che coincidere con la consegna dell’atto da
parte sua all’ufficiale giudiziario”, laddove “la sentenza
ritiene la notifica tardiva riconducendo la spedizione della
raccemandata (e non il suo ricevimento) al 2.1.02, in quanto lo
stesso ufficio, oan le memorie illustrativa_ dichiara essere
stata spedita la raccamandata in data 2.1.02”.
Il secondo motivo è sostanzialmente fondato, laddove va
disatteso il primo, dovendosi considerare – nel contesto

3

parti e della sentenza impugnata (Càss., sez. un., 12 giugno

dell’atto introduttivo del presente giudizio, s’intende – una
mera imprecisione l’impiego del termine “prescrizione” in luogo
del corretto termine “decadenza”.
Non è controverso quanto emerge dalla relata del nesso
comunale datata 28 diceffibre 2001, secondo cui, ai sensi dell’art.
140 cod. proc. civ., in quella data era stata depositata copia
dell’atto nella casa comunale, era stato affisso avviso del
deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda

raccomandata con avviso di ricevimento.
L’atto era stato quindi portato per la notifica al messo
dal notificante in data non posteriore al 28 dicenibre 2001.
L’errore di diritto compiuto dal giudice d’appello sta
nell’aver ritenuto che la notificazione effettuata ai sensi
dell’art. 140 cod. proc. civ. “si perfeziona quando l’ufficiale
giudiziario, a completamento delle altre formalità, abbia spedito
la raccomandata con la quale dà notizia che l’atto…”.
Questa Corte ha chiarito che “qualora il ricorso per
cassazione sia stato notificicato ai sensi dell’art. 140 cod.
proc. civ., al fine del rispetto del termine di impugnazione è
sufficiente che il ricorso stesso sia stato consegnato
all’ufficiale giudiziario entro il predetto termine, fermo
restando che il consolidamento di tale effetto anticipato per il
notificante dipende dal perfezicnamento del procedinento
notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che,
nei casi disciplinati dall’art. 140 cod. proc. civ., prevede il
compimento degli adempimenti da tale norma stabiliti (deposito
della copia dell’atto nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi; affissione dell’avviso del deposito in busta
chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o
dell’azienda del destinatario; notizia del deposito al
destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento).
Nei casi di cui sopra, il termine per il deposito del ricorso,
stabilito a pena di improcedibilità dall’art. 369, primo coma,
cod. proc. civ., decorre dal perfezionamento della notifica per
il destinatario. Nei casi suddetti la notificazione nei confronti
del destinatario si ha per eseguita con il compimento dell’ultimo
degli adempimenti prescritti (spedizione della raccomandata con

4

del destinatario e glie ne era stata data notizia per

avviso di ricevimento); tuttavia, poiché tale adempimento
persegue lo scopo di consentire la verifica che l’atto sia
pervenuto nella sfera di canoscibilità del destinatario, l’avviso
di ricevimento deve essere allegato all’atto notificato e la sua
mancanza provoca la nullità della notificazione, che resta sanata
dalla costituzione dell’intimato o dalla rinnovazione della
notifica ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.” (Càss., sez.
un., 13 gennaio 2005, n. 458).

anche per le notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 140 cod.
proc. civ., al fine del rispetto di un termine pendente a carico
del notificante (nella specie, termine d’impugnazione can ricorso
per Cassazione) è sufficiente che l’atto, notificato can il rito
di cui alla citata norma, sia stato consegnato all’ufficiale
giudiziario entro il predetto termine, mentre le formalità
previste dal detto art. 140 possono essere eseguite anche in un
momento successivo (in tali sensi, peraltro, questa Corte si è
già espressa: Cass., 4 maggio 2004, n. 8447). Il consolidanrnto
di tale effetto – che può definirsi provvisorio o anticipato – a
vantaggio del notificante dipende comunque dal perfezionamento
del procedimento notificatorio nei confronti del degtinatario,
perfezionamento che resta ancorato al momento in cui l’atto è
ricevuto dal destinatario o perviene nella sua sfera di
conoscibilità. In questo quadro si può aggiungere (per
completezza d’indagine) che l’effetto anticipato a vantaggio del
notificante riguarda il termine pendente al momento in cui l’atto
è consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica. Tale
effetto, invero, è correlato all’esigenza di tutelare,
applicativo degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il
diritto di difesa del notificante, anche sotto il profilo del
principio di ragionevolezza, nonché l’interesse del medesimo
notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo di un
procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri
d’impulso

(V.

Corte cost., sentenze n. 477 del 2002 e, prima

ancora, n. 69 del 1994). Ragioni analoghe, invece, non sussistono
quando il momento in cui la notifica si perfeziona sia rilevante
non per l’osservanza di un termine pendente nei confronti del
notificante, bensì per stabilire il

5

dies a quo relativo alla

Questa Corte ha in proposito affermato il principio “che,

ZSENTE1 ,– T –.
,-)
•.AASM.;—
– ;:.,
N.131T, .•
MAT.U..!.”1 .,’,… : • :T.,.5::,

decorrenza di un termine successivo del processo

(O

del grado o

della fase processuale)” (Cs., sez. un., 13 gennaio 2005, n.
458, in motivazione; Cass. n. 21293 del 2005).
La notifica degli atti impositivi prodramici è avvenuto
quindi entro il termine di decadenza.
Il secondo motivo del ricorso va pertanto accolto, mentre
va rigettato il primo motivo, la sentenza va cassata in relazione
al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti

ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese del presente giudizio seguono la soccaffibenza, e si
liquidano come in dispositivo, mentre vanno dichiarate compensate
fra le parti le spese per i gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta
il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Condanna il contribuente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate in euro 7.000, oltre alle spese prenotate a
debito, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi
di merito.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

di fatto, la causa va decisa nel merito, can il rigetto del

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA