Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3464 del 12/02/2020

Cassazione civile sez. II, 12/02/2020, (ud. 28/11/2019, dep. 12/02/2020), n.3464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4366/2016 proposto da:

M.A., rappresentata e difesa dall’avvocato CANDELORO ARPAIA e

domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

D.A., rappresentato e difeso dagli avvocati FERDINANDO

CIOFFI e CELESTINO SANSONE e domiciliato presso la cancelleria della

Corte di Cassazione;

e contro

– controricorrente –

C.R., e MU.AN.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA, depositata

il 30/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 14.10.2011 M.A. impugnava il decreto del 27.9.2011 con il quale il Tribunale di Vallo della Lucania, nella persona del giudice designato per la trattazione del giudizio R.G. 2505/2010, aveva liquidato al C.T.U. il compenso nella misura di Euro 2.044,03 oltre spese. La ricorrente sosteneva l’erroneità dei criteri adottati dal giudice a quo per la liquidazione del compenso, l’eccessività dell’importo liquidato alla luce del danno riscontrato nel corso del giudizio presupposto e la mancata decurtazione dipendente dal deposito tardivo della relazione peritale.

Si costituiva il solo C.T.U. D.A. mentre le altre parti rimanevano contumaci. Con il provvedimento oggi impugnato il Tribunale di Vallo della Lucania rigettava l’opposizione condannando la ricorrente alle spese.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione M.A. affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso D.A.. C.R. e Mu.An., intimate, non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la decurtazione fissa di 1/3 del compenso prevista del richiamato art. 52, comma 2, si applicherebbe soltanto agli onorari determinati secondo tariffa e non anche a quelli quantificati a tempo o a vacazioni. Ad avviso della ricorrente, il giudice di merito avrebbe dovuto comunque indagare sull’operato del C.T.U. e ridurre il compenso riconosciutogli, escludendo dal conteggio le prestazioni eseguite dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dell’elaborato peritale.

La censura è infondata.

Occorre ribadire il principio secondo cui “In tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d’ufficio, in caso di perizia depositata dopo la scadenza del termine concesso dal giudice, è legittima, ove non sia possibile l’individuazione della parte di incarico svolta tempestivamente, la riduzione di un terzo dell’onorario ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, u.p., dovendosi ritenere che l’esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, prevista dalla suddetta norma, osti al riconoscimento di vacazioni computabili oltre il numero massimo calcolabile per i giorni compresi nel termine fissato, ma non consenta di acquisire la prestazione senza remunerazione, determinandosi, diversamente, una sanzione diversa per due situazioni identiche, quali la riduzione di solo un terzo per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso per gli onorari a tempo di prestazioni comunque validamente effettuate dopo la scadenza, che abbiano portato non alla revoca dell’incarico ma all’acquisizione della relazione” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015, Rv. 636792; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 22158 del 12/09/2018, Rv. 650943). Ne deriva che la riduzione di 1/3 opera soltanto nell’ipotesi di onorario determinato secondo tariffa, mentre sia nel caso di quantificazione a tempo che in ipotesi di calcolo a vacazione può soltanto operarsi lo scomputo delle prestazioni eseguite successivamente alla scadenza, laddove il consulente tecnico abbia depositato la propria relazione peritale senza rispettare il termine stabilito dal giudice.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di assenza di motivazione perchè il Tribunale avrebbe errato nell’affermare che la riduzione delle vacazioni, dal numero di 300 richiesto dal consulente alla minor quantità di 250 liquidate dal primo giudice, implicava l’esclusione dal calcolo del compenso delle attività eseguite dopo la scadenza del termine. Ad avviso della M., in assenza di ulteriori chiarimenti sul punto la motivazione sarebbe sostanzialmente omessa, in quanto essa si risolverebbe in un assunto non dimostrato.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, in quanto nel motivo non vengono specificate quali sarebbero, nel caso specifico, le attività che il consulente tecnico avrebbe svolto dopo la scadenza del termine, per le quali non sarebbe dovuto il compenso. La ricorrente aveva infatti l’onere non soltanto di sollevare la doglianza – che in termini astratti appare fondata, non potendosi automaticamente ricollegare la decurtazione operata dal primo giudice all’esclusione delle attività svolte in ritardo dal C.T.U. – ma anche di fornire alla Corte tutti gli elementi utili per la decisione sulla stessa, tra cui innanzitutto la specifica indicazione delle prestazioni da escludere dal computo del compenso dovuto all’ausiliario. In assenza di tale supporto specificativo, la censura non può essere accolta.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, quanto al controricorrente D.. Nulla invece per le parti intimate, in assenza di svolgimento, da parte di queste ultime, di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente D.A. delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e cassa avvocati come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2020

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