Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3464 del 11/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/02/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 11/02/2021), n.3464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta M.C. – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18070-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INDUSTRIA DERIVATI ORTOAGRUMARI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA POSTUMIA 1, presso lo studio dell’avvocato

STUDIO DGS, rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA BIANCHI,

GAETANO CIANCIO, GIROLAMO CARLO GRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 222/2012 della COMM.TRIB.REG. CALABRIA

SEZ.DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 05/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

 

Fatto

CONSIDERATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 222/07/2012, depositata il 05 dicembre 2012 dalla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, che, confermando la pronuncia di primo grado, aveva annullato l’avviso di accertamento notificato alla Industria Derivati Ortoagrumari s.r.l. (ora in liquidazione).

L’atto impositivo, emesso a seguito di una verifica fiscale condotta da militari della Guardia di Finanza, era stato notificato alla società per l’Irpeg e l’Ilor relative all’anno d’imposta 1/07/1994 – 30/06/1995. Con esso erano stati recuperati a tassazione costi per operazioni ritenute inesistenti o sovrafatturate, addebiti contestati dalla società.

Era seguito il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Reggio Calabria, esitato nella sentenza n. 363/01/2001, con cui erano state integralmente accolte le ragioni della contribuente. La decisione era stata impugnata dall’Amministrazione finanziaria dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, sez. staccata di Reggio Calabria, che aveva rigettato l’appello con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto generiche e superficiali le contestazioni dell’Ufficio, nè adeguata la valutazione e l’analisi della produzione documentale allegata dalla società, non trovando dunque giustificazione il ricorso al metodo induttivo applicato dall’Agenzia. Ha inoltre evidenziato che -non meglio identificate- altre decisioni di Commissioni tributarie e sentenze del giudice penale erano giunte alle medesime conclusioni.

L’Ufficio ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi:

con il primo per “violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Motivazione apparente” per avere errato nel ritenere sussistente un accertamento di tipo induttivo, laddove si trattava di accertamento analitico, e per errata interpretazione degli atti, senza dare contezza delle ragioni del decidere.

con il secondo per difetto di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione all’omessa valutazione degli specifici motivi di impugnazione articolati dall’Ufficio, nonchè per aver omesso la pronuncia in ordine alla domanda, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

con il terzo per violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente attribuito autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario alla sentenza penale di assoluzione emessa in materia di reati tributari.

ha chiesto dunque la cassazione della sentenza.

Si è costituita la società, che ha sollevato preliminarmente questioni di inammissibilità del ricorso e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi, chiedendo dunque il rigetto del ricorso.

Nell’adunanza camerale del 18 novembre 2020 la causa è stata trattata e decisa. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

il Collegio rileva che la questione è stata già risolta da questa Corte nei confronti delle società coinvolte nei medesimi accertamenti, la Aranca Servizi s.r.l., la Agrider, la Aranca Prodotti s.r.l. (tutte comprese nel Gruppo Aranca) sulla base di numerose decisioni, da cui non vi è ragione di discostarsi (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23326; 3 novembre 2014, n. 23417, 4 novembre 2014, n. 23508 e n. 23510; 5 novembre 2014, n. 23626 e n. 23627; 17 gennaio 2019, n. 1167; 25 settembre 2020, n. 20192).

Va disatteso il primo motivo. Con esso l’Agenzia delle entrate si duole della apparenza della motivazione, perchè, oltre a non aver compreso che l’accertamento era fondato sul metodo analitico-induttivo e non induttivo, si trattava di “accertamento ben motivato ed articolato nei suoi punti, mentre invece la sentenza non dà nessuna contezza delle ragioni del decidere, pur a fronte delle specifiche eccezioni ben articolate e prospettate, rispetto ai capi di impugnazione della sentenza di primo grado”. Esso è inammissibile per il mancato rispetto dei canoni enunciati da questa Corte (cfr. Sez. U, 24 luglio 2013 n. 17931), tenendo conto che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi, che siano riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, anche se non necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. A tal fine in tema di censura di omessa pronuncia è indispensabile che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione. Nel caso di specie manca tale riferimento.

Ebbene, la lettura della rubrica del motivo evidenzia una commistione inestricabile di vizi fra loro incompatibili, quali quello della motivazione apparente e dell’omessa pronunzia. Esso inoltre contiene prospettazioni tra loro eterogenee, volte a sostenere la violazione di legge (quando prospetta l’errore del giudice per avere ritenuto essere in presenza di un accertamento di tipo induttivo), l’omessa pronunzia sulle eccezioni, che non sono riprodotte nemmeno succintamente (così violando l’art. 366 c.p.c.), la motivazione apparente. Tutto ciò è confusamente sovrapposto, riportando il vizio nella violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Altrettanto inammissibile risulta il secondo motivo, nel quale si contesta il difetto di motivazione, evocando l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, unitamente alla violazione del D.Lgs. 26 ottobre 1992, n. 546, art. 36, che attiene alla diversa ipotesi di nullità della sentenza. Peraltro la censura non rispetta i requisiti di specificità dei motivi del ricorso innanzi alla Corte di legittimità, ai sensi degli artt. 360 e 366 c.p.c., e di rilevanza e decisività dei fatti asseritamente pretermessi, che non risultano riportati o richiamati nella censura (Cass. 21/04/2006, n. 9368). D’altra parte qualora voglia sussumersi la censura nel vizio di motivazione, tenuto conto che la pronuncia impugnata è stata pubblicata successivamente all’entrata in vigore del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha modificato, fra l’altro, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essa è inammissibile, secondo il più limitato spazio del vizio motivazionale, per quanto chiarito ripetutamente nelle sentenze n. 8053/2014, 8054/2014 del 7 aprile 2014. In particolare si è affermato che con la modifica del n. 5 cit. è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie. Nel caso di specie manca un esplicito riferimento ai fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare.

Il terzo motivo di ricorso è infine infondato perchè non coglie nel segno. Esso non tiene conto del fatto che il giudice di appello non ha basato la propria decisione sul giudicato penale, evidenziando anzi le ragioni della decisione ed aggiungendo che, a suo avviso, gli elementi indicati dall’ufficio a sostegno della pretesa apparivano ancorati a mere presunzioni, cui non hanno fatto seguito riscontri probanti di alcun genere. Solo ad ulteriore sostegno nella decisione si è fatto riferimento alle sentenze del giudice penale, che sono pervenute alla conclusione secondo cui i fatti addebitati non risultavano provati nella loro materialità. Al contrario di quanto pretende il ricorrente dunque la sentenza impugnata ha valutato autonomamente la condotta delle parti ed il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti.

Il ricorso va dunque rigettato.

All’esito del giudizio segue la soccombenza dell’Agenzia delle entrate nelle spese processuali, liquidate nella misura specificata in dispositivo. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate alla rifusione in favore della società delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per competenze, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2021

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