Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34639 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 03/10/2019, dep. 30/12/2019), n.34639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 9892 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Z.C., rappresentato e difeso dall’Avv. Livia Salvini per

procura speciale a margine del ricorso, presso il cui studio in

Roma, V.le Giuseppe Mazzini, n. 11, è elettivamente domiciliato;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 115/46/2013, depositata il giorno 18

ottobre 2013;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno 3

ottobre 2019 dal Consigliere Giancarlo Triscari.

Fatto

RILEVATO

che:

dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a Z.C. (titolare di una ditta di trasporti) due avvisi di accertamento, avendo verificato, per gli anni di imposta 2006 e 2007, una eccessiva sproporzione tra costi e ricavi dichiarati, sintomatici di una condotta commerciale anomala, in contrasto con i principi di ragionevolezza, sicchè aveva proceduto, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), alla ricostruzione indiretta dei ricavi del contribuente, adottando criteri e indici desunti dagli studi di settore; inoltre, aveva rideterminato il reddito imponibile, avendo riscontrato che il reddito complessivo netto accertabile in capo al contribuente si discostava per più del venticinque per cento dal reddito imponibile dichiarato; avverso i suddetti atti impositivi il contribuente aveva proposto separati ricorsi che erano stati accolti parzialmente dalla Commissione tributaria provinciale di Lodi; avverso la pronuncia del giudice di primo grado il contribuente aveva proposto appello;

la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con atto del 29 gennaio 2018 l’Agenzia delle entrate, premesso che con nota del 27 febbraio 2018 la Direzione provinciale di Lodi aveva comunicato che il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite;

il ricorrente, inoltre, ha depositato memoria del 5 settembre 2019 con la quale ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al sopra cit. D.L., n. 50 del 2017;

ritenuto che:

il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, prevede che l’esito positivo della domanda di definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;

deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM

La Corte:

dichiara l’estinzione del giudizio.

Le spese sono a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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