Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34634 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/12/2019), n.34634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in Milano, c.so di Porta

Romana n. 89/b, presso lo studio dell’Avv. Fabio Pace che lo

rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 5400/2014 della Commissione

tributaria regionale della Lombardia, depositata il 17 ottobre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio all’istanza di rimborso, presentata da M.A., già dirigente Enel, delle ritenute Irpef operate nel 2000 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sulle somme corrisposte a titolo di rendita della pensione integrativa aziendale (P.I.A.), la C.T.R. della Lombardia, giudice del rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 11028/2012, dichiarava dovuto il rimborso della maggiore imposta versata, ammontante a Euro 46.122,36 oltre gli interessi di legge;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, dalla certificazione rilasciata al contribuente dall’Enel, emergesse la sussistenza del rendimento come richiesto dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione;

avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate;

M.A. resiste con controricorso, ulteriormente illustrato con deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate, deduce: sub 1) la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e sub) 2 la violazione di legge (art. 384 c.p.c., comma 2 e D.Lgs. n. 124 del 1993, L. n. 482 del 1985, artt. 16, 17 e 42) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’accertamento della fattispecie da sussumere nel principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio, laddove dalla certificazione, rilasciata dall’Enel al contribuente, non era possibile ritenere accertata la sussistenza del “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

la censura è fondata;

premesso che il principio di diritto affermato dall’ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13642/2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato), va rilevato che sulla res controversa, sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce (Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 10/06/2016; Sez. 5 -, Sentenza n. 24525 del 18/10/2017; id. n. 15853 del 15/06/2018; ordinanza n. 16116 del 19/06/2018) ha chiarito che le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come illustrata nella sentenza impugnata e richiamata con deposito in atti dal contribuente, non si rinvengono rendimenti da somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi;

ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

la particolarità della fattispecie che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte e di successive pronuncie chiarificatrici induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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