Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34632 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/12/2019), n.34632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 7138/21/14 della Commissione

tributaria regionale del Lazio, depositata il 26 novembre 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

l’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di C.M., che non resiste, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio, in controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto a istanza di rimborso delle ritenute effettuate sulle somme erogate dal Fondo Pensioni del personale della B.N.L., rigettandone l’appello, aveva confermato la prima decisione di accoglimento del ricorso proposto dal contribuente;

in particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che, correttamente, i primi Giudici avessero statuito che la tassazione da applicare al Fondo Pensione B.N.L. dovesse essere diversificata, a seconda che si tratti di somme concernenti la sorte capitale (aliquota 25,77%) oppure di somme provenienti dalla liquidazione del rendimento (aliquota del 12,50%), e che per gli importi maturati successivamente, e cioè a decorrere dal 1 gennaio 2001, i rendimenti andassero assoggettati interamente al regime di tassazione separata pari al 25,77%..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, lett. a) e art. 42, comma 4, del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, laddove la sentenza impugnata aveva dato applicazione meramente apparente e incompleta al principio di diritto enunciato nelle sentenze n. 13642/2011 e ss. dalle Sezioni Unite di questa Corte;

2. con il secondo motivo, articolato in subordine, si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. In materia, e con specifico riferimento al Fondo Pensioni del personale della B.N.L., questa Corte ha già statuito (con sentenze nn. 22732/2016 e 22733/2016) che trovi applicazione il principio affermato, su controversie aventi contenuto analogo alla presente, con sentenza di questa Corte a Sezioni unite n. 13642/2011 la quale ha, definitivamente, chiarito il regime fiscale delle somme corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato da un fondo previdenziale, stabilendo che “in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto riguarda la “sorte capitale” corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dal I gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) e art. 17 del TUIR”;

4. pertanto, in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza citata dalla quale questo Collegio non intende discostarsi deve essere accolto il ricorso proposto con rinvio al giudice di merito affinchè si attenga al principio enunciato;

nel caso che occupa la C.T.R, infatti, non ha compiuto un accertamento approfondito ed analitico sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, avendo omesso di verificare se vi sia stato l’impiego sul mercato del capitale accantonato e quale sia stato il rendimento conseguito in relazione a tale impiego, dato che rispetto a quest’ultimo rendimento sarebbe stata giustificata la tassazione al 12,50% sulla differenza tra ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi;

5. il primo motivo di ricorso va, perciò, accolto, con assorbimento del secondo, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altra Sezione della C.T.R. del Lazio perchè accerti, previa disamina dei meccanismi di funzionamento del fondo coerente applicazione con il principio enunciato, nel corso degli anni e se vi sia stato impiego sul mercato del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il rendimento ed in qual modo sia stata determinata l’assegnazione delle eventuali plusvalenze alle singole posizioni individuali; sulla scorta di tale indagine, il giudice del rinvio quantificherà l’eventuale parte della somma, complessivamente erogata al contribuente, che corrisponda al rendimento netto derivante dalla gestione sul mercato del capitale accantonato mediante la contribuzione del lavoratore e del datore di lavoro e, quindi, calcolerà l’imposta dovuta dal contribuente e, conseguentemente, l’ammontare del suo eventuale effettivo credito restitutorio;

6. il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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