Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34631 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/12/2019), n.34631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore centrale pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso

gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

R.F., S.F., S.G., nella

qualità di eredi di S.D., elettivamente domiciliati in

Roma, v.le G. Mazzini n. 11 presso lo studio dell’Avv. Livia Salvini

che li rappresenta e difende per procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 235/11/2014 della Commissione

tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia, depositata il 4

giugno 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10 luglio 2019 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

Fatto

RILEVATO

che:

nella controversia originata dall’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio, all’istanza di rimborso, presentata dagli eredi di S.D., già dirigente Enel, delle ritenute Irpef operate, nel 2000 all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, sulle somme corrisposte dal fondo di previdenza complementare aziendale PIA, la C.T.R. del Friuli, giudice del rinvio disposto da questa Corte con ordinanza n. 19549/2012, rigettava l’appello, principale e incidentale, proposto dalle parti, e in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava dovuto il rimborso della maggiore imposta versata, ammontante a Euro 94.798,51 oltre gli interessi di legge;

in particolare, il Giudice di appello riteneva che, dalla certificazione rilasciata al contribuente dall’Enel, emergesse la sussistenza del rendimento, come richiesto dal principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione, e che la tassazione al 12,50% dovesse essere attuata secondo quanto emergente dal conteggio esposto nel ricorso in riassunzione proposto dagli eredi dello S.;

avverso la sentenza propone ricorso, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate;

gli eredi di S.D. resistono con controricorso successivamente illustrato mediante deposito di memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate, deduce la violazione di legge (art. 2697 c.c., D.P.R. 22 dicembre 1986, art. 6, art. 42, comma 4, della L. n. 482 del 1985 in combinato disposto con il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 1 e con il D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 17) in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nell’accertamento della fattispecie da sussumere nel principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che aveva disposto il rinvio laddove nè dalla certificazione rilasciata dall’Enel nè tanto meno dalla considerazione contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui era ovvio che dei rendimenti su detti accantonamenti finanziari non possono logicamente non esservi stati nel periodo di riferimento) era possibile ritenere accertata la sussistenza del “rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”;

la censura è fondata;

premesso che il principio di diritto affermato dall’ordinanza con la quale questa Corte ha disposto il rinvio era lo stesso di quello affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 13642/2011 (ovvero applicazione della ritenuta del 12,50% alle somme rinvenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento (per tale dovendosi intendere il rendimento netto imputabile alla gestione del Fondo sul mercato del capitale accantonato), va rilevato che sulla res controversa, sempre in continuità di quel principio, questa Corte con numerose pronunce (Sez. 5, Sentenza n. 11941 del 10/06/2016; Sez. 5 -, Sentenza n. 24525 del 18/10/2017; id. n. 15853 del 15/06/2018; ordinanza n. 16116 del 19/06/2018) ha chiarito che “le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. rendimento sono le somme derivanti dall’effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato, non necessariamente finanziario, ma non anche quelle calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico-attuariali di capitalizzazione, al fine di garantire la copertura richiesta dalle prestazioni previdenziali concordate”;

nel caso in esame, non sussistendo contestazione sulla circostanza che la prestazione oggetto di controversia sia stata interamente erogata dal Fondo PIA, la sentenza impugnata, nel riconoscere la sussistenza dei rendimenti sulla base della mera certificazione Enel dalla quale, per come riportata dalla stessa sentenza impugnata, non si rinvengono somme investite sul mercato, ha malamente applicato il principio cui doveva uniformarsi;

nè, contrariamente a quanto dedotto in memoria, appaiono decisive, ai fini dell’accertamento in fatto della fondatezza del chiesto rimborso, le ulteriori argomentazioni svolte dalla C.T.R. nella sentenza impugnata con riguardo a casi similari e con specifico riferimento ad una pronuncia resa nei confronti di altro contribuente sulla base di una relazione di C.T.U.;

trattasi all’evidenza di argomentazione svolta, per altro in termini probabilistici e generici, ad abundantiam dalla C.T.R. che, infatti, conclude il suo iter motivazionale ritenendo che l’allegata e richiamata certificazione di Enel possa e debba costituire prova sufficiente a giustificare…. la sussistenza del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato da parte del Fondo del capitale accantonato..;

ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della controversia con il rigetto del ricorso introduttivo proposto dagli eredi del contribuente;

la particolarità della fattispecie che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte e di successive pronuncie chiarificatrici induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente;

compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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