Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34630 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 30/12/2019), n.34630

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11436-2013 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. ROSAZZA

52, presso lo studio dell’avvocato VALERIO DI STASIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIACINTO MACCHIAROLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICIO DI (OMISSIS), in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2012 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

Fatto

RILEVATO

che:

– M.G. proponeva distinti ricorsi alla C.T.P. di Campobasso impugnando 1) l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) (relativo a Irpef, Irap e Iva 2003), 2) le cartelle di pagamento fondate sull’avviso n. (OMISSIS), 3) le cartelle di pagamento fondate sull’avviso n. (OMISSIS) (relativo a Irpef, Irap e Iva 2004; non impugnato);

– la C.T.P., riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili;

– la C.T.R. del Molise, con la sentenza n. 60/2/12 del 29/10/2012, respingeva l’appello in quanto il ricorso contro l’avviso di accertamento era stato tardivamente iscritto a ruolo (in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22); rilevava inoltre, richiamando succintamente la sentenza di primo grado, che le cartelle non contenevano vizi propri e che l’eccezione relativa alla mancanza della firma del responsabile del procedimento era stata sollevata soltanto con l’impugnazione;

– avverso tale decisione M.G. propone ricorso per cassazione (fondato su tre motivi, l’ultimo dei quali articolato in due censure), al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce “violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992”, per avere la C.T.R. ritenuto inammissibili i ricorsi in primo grado per tardiva iscrizione a ruolo sebbene l’inammissibilità riguardasse soltanto uno dei procedimenti riuniti dalla C.T.P..

2. Il motivo è inammissibile.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la C.T.R. non ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22 (sulla rilevabilità, anche ex officio, del mancato rispetto del termine de quo, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1025 del 18/01/2008, Rv. 601180-01), ma ha limitato tale pronuncia all’impugnazione dell’avviso di accertamento n. (OMISSIS), mentre ha esaminato separatamente i ricorsi avverso le cartelle di pagamento, dichiarandoli inammissibili perchè gli atti non contenevano vizi propri.

Il motivo, dunque, è inammissibile perchè censura una ratio decidendi che non si rinviene nella sentenza impugnata.

3. Col secondo motivo si deduce “violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla lamentata inesistenza della notifica degli atti di accertamento (OMISSIS)/(OMISSIS)”.

4. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.: A) il ricorrente omette di formulare una specifica censura di diritto; B) si deduce la violazione dell’art. 148 c.p.c. perchè la relata di notifica sarebbe stata apposta sulla prima pagina anzichè in calce, ma il ricorso, lacunoso, nè indica perchè dovrebbe applicarsi la predetta norma anzichè il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, nè riporta o trascrive la relata di notificazione; C) infine, si lamenta genericamente un vizio di “omessa motivazione in relazione a fatti di giudizio” senza riportare nell’atto introduttivo le difese svolte in primo e secondo grado.

5. Col terzo motivo si deduce “violazione di legge per illegittima iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali impugnate/omessa motivazione del provvedimento”.

6. Il motivo (che formula due censure, rispettivamente riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c.: A) il ricorrente omette di formulare una specifica censura di diritto; B) muovendo dall’inesistenza della notifica degli atti presupposti circostanza esclusa dalla C.T.R. – si elencano pretesi vizi degli avvisi di accertamento senza riportare il contenuto dei medesimi avvisi e senza illustrare quali doglianze a riguardo siano state formulate nei gradi di merito; C) parimenti, con riguardo alle cartelle di pagamento, si elencano pretesi vizi senza illustrare le doglianze svolte nei gradi di merito e mancando anche di riportare la cartella asseritamente viziata nei suoi elementi rilevanti per l’esame delle (generiche e confuse) censure; D) si deduce genericamente un vizio della motivazione rispetto alle “corpose eccezioni avanzate” che, tuttavia, non sono illustrate nel ricorso.

7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Alla decisione fa seguito la condanna del ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente Agenzia, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.

8. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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