Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3463 del 22/02/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3463 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 8765-2012 proposto da:
CONCETTI ANNA MARIA Vr1

LUCIANI FILEN°,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34,
presso lo studio dell’avvocato LUCA BONIFAZI, (Studio Legale
Guazzotti), che li rappresenta e difende giusta procura in calce al
ricorso;

– ricorrenti contro
AGENZIA DELLE ENTRA h 11210661002;

– intimata avverso l’ordinanza n. 7160/2011 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 10/03/2011, depositata il 29/03/2011;

Data pubblicazione: 22/02/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Ric. 2012 n. 08765 sez. MT – ud. 21-01-2016
-2-

In fatto e in diritto
Luciani Filen° e Concetti Anna Maria Vittoria hanno proposto ricorso per revocazione avverso la
sentenza resa da questa Corte di Cassazione il 29 marzo 2011 n.7160/2011 che ha rigettato il
ricorso proposto dai detti ricorrenti nei confronti della pronunzia resa dalla CTR del Lazio
n.163/2008 del 18.6.2008.
Secondo la Cassazione il ricorso proposto dai ricorrenti era inammissibile per difetto di
autosufficienza e per il mancato deposito dei documenti, come prescritto dal secondo comma n.4
dell’art.369 c.p.c.
Deducono i ricorrenti che la sentenza impugnata era incorsa in errore percettivo, avendo omesso di
considerare che dal ricorso per cassazione risultava incontestabilmente l’errore sul valore dei beni
strumentali nel quale erano incorsi i contribuenti nella compilazione del mod.740 per l’anno 1996 e
la dichiarazione contenente la denuncia di tale errore. Circostanza, quest’ultima, che era stata
peraltro posta a base dell’accoglimento del ricorso introduttivo da parte della CTP di Roma
richiamato anch’esso nel ricorso per cassazione.
Aggiunge che il ricorso conteneva in sè una rappresentazione dei fatti idonea a fare intendere la
portata delle critiche rivolte alla sentenza impugnata. Aggiungeva, quanto alla mancata allegazione
dei documenti, che gli stessi erano stati richiesti alla segreteria della CTR del Lazio ma
inspiegabilmente non consegnati dalla segretaria addetta, avendo questa riferito che il fascicolo era
stato inviato presso questa Corte ed ancora aggiungendo che gli stessi erano rimasti all’interno del
fascicolo d’ufficio custodito presso la Segreteria stessa della CTR del Lazio e successivamente
ritirati in data 22.3.2012.
Nessuna difesa scritta è stata depositata dall’Agenzia delle entrate.
Il ricorso è inammissibile.
A fronte della ritenuta inammissibilità del ricorso fondata non solo sul difetto di autosufficienza e
omessa trascrizione degli atti in ricorso, ma anche sul mancato deposito dei documenti ai sensi del
secondo comma n.4 dell’art.369 c.p.c., i ricorrenti deducono l’errore percettivo relativo all’esistenza
in ricorso degli elementi dai quali sarebbe stato possibile desumere gli errori in concreto commessi
nella dichiarazione dei redditi. Ma va evidenziato che rispetto alla ragione posta da
Cass.n.7160/2011 a base dell’inamissibilità, per l’appunto rappresentata dall’omesso deposito dei
documenti ai sensi dell’art.369 c.2 n.4, gli stessi ricorrenti prospettano ragioni che non sono idonee
nemmeno a prospettare un errore di percezione da parte dei giudici di questa Corte, anzi dando atto
del fatto che i documenti non erano effettivamente stati allegati pur in ragione di un asserito diniego
da parte degli addetti alla CTR del Lazio.
Resta il fatto che l’eventuale errore percettivo relativo agli elementi fattuali correlati all’errore
contenuto nella dichiarazione incidente sulla ritenuta autosufficienza del ricorso non intacca
l’autonoma ratio decidendi posta a base della decisione di inammissibilità con riguardo al mancato
deposito dei documenti prescritto dal ricordato comma 2 n.4 dell’art.369 c.p.c. Ciò che esclude il
carattere della decisività dell’errore prospettato dai ricorrenti-Cass.S.U. n.17557/2013.Nulla sulle
spese
P.Q.M.
La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Cosi deciso il 21.1.2016 nella camera di consiglio della sesta sezione civile in Roma.

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