Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3463 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3463 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA
sul ricorso 13257-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CRIAM SRL in persona dell’Amministratore Unico,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 2,
presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato CECINATO LUIGI
giusta delega a margine;

Data pubblicazione: 14/02/2014

- controricorrente

avverso la sentenza n. 15/2009 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di TARANTO, depositata il
03/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA

udito per il ricorrente l’Avvocato MELONCELLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità e in subordine rigetto del ricorso.

MELONI;

Svolgimento del processo

per l’anno 2006 per mancanza del presupposto di cui
all’art. 30 legge 724 del 1994, la società CRIAM
srl presentava ricorso davanti alla Commissione
Tributaria Provinciale di Taranto affermando di
svolgere esclusivamente attività di ricerca
scientifica, improduttiva di per sé di ricavi e
proventi imponibili.
La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto
accoglieva il ricorso con sentenza 204/05/08
avverso la quale proponeva appello l’Agenzia delle
Entrate affermando che il mero svolgimento di
attività di ricerca non integrava i presupposti di
non operatività della società dovendo invece la
contribuente dimostrare che dall’attività di
ricerca non aveva ricavato alcun profitto.

PU Q O A
La Commissione tributaria regionale deIUOMMmitd con
sentenza dee24/11/09, depositata in data 3/2/2010,
confermava la sentenza di primo grado e rigettava
l’appello dell’Ufficio. Avverso la sentenza della
1

A seguito di diniego di rimborso di imposta IVA

Commissione Tributaria
regionale
pu6»uA
mimma ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia

,

delle Entrate con due motivi, ha resistito la CRIAM
srl con controricorso.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.30 comma 4bis legge 724 del
1994 e dell’art.2967 cc in relazione all’art. 360
nr. 3 cpc, perché la CTR ha ritenuto che lo
svolgimento di attività di ricerca comprovi il
mancato conseguimento di ricavi o di operazioni
rilevanti ai fini IVA, mentre al contrario la
società doveva fornire la prova del mancato
conseguimento di un utile per tutto l’anno 2006,
ben potendo eventuali utili derivare dalla
commercializzazione dei risultati della ricerca
stessa.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta omessa motivazione in
relazione all’art. 360 nr. 5 cpc, perché la CTR non
ha valutato e motivato in alcun modo la circostanza
dedotta dall’Ufficio che il progetto di ricerca
portato avanti dalla società prevedeva

il

trasferimento delle tecniche e delle conoscenze
2

MOTIVI DELLA DECISIONE

dall’attività

scientifiche derivanti

sperimentale verso il mondo commerciale con un
utilizzo economico dell’attività ed un possibile
conseguimento degli utili che la società non ha
dimostrato in alcun modo di non aver ricevuto.

quanto attinenti alle medesime norme ed alla
medesima questione, sono fondati nei termini che
seguono.
Infatti la CRIAM srl ha presentato istanza di
disapplicazione ex art. 30 comma 4 bis legge 724
del 1994,
presenza

il quale testualmente recita: “In
di oggettive situazioni che hanno reso

impossibile il conseguimento dei ricavi, dei
proventi e del reddito determinati ai sensi del
presente articolo…, la società interessata può
richiedere la disapplicazione delle relative
disposizioni antielusive ai sensi dell’art. 37-bis
comma 8 DPR 29 settembre 1973 nr. 600”.

I predetti motivi, da trattarsi congiuntamente in

Lo svolgimento di mera attività di ricerca
effettuato dalla società non costituisce elemento
sufficiente ad integrare la situazione di oggettivo
impedimento al conseguimento di ricavi. Infatti
grava sulla società contribuente che ha presentato
istanza di disapplicazione della normativa
3

A–

antielusiva l’onere di

provare

concretamente il mancato introito di proventi di
alcun genere derivanti dall’attività di ricerca
effettuata finalizzata a scopi commerciali.
Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso

rinvio. La causa può essere decisa nel merito ex
art.

384

cpc

non

richiedendo

ulteriori

accertamenti in punto di fatto, con rigetto del
ricorso introduttivo. Ricorrono giusti motivi
per compensare fra le parti le spese dei gradi
del giudizio di merito, stante l’evolversi della
vicenda processuale,

mentre le spese del

giudizio di legittimità

vanno poste a carico

della società contribuente.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e decidendo
nel merito rigetta il ricorso introduttivo.
Condanna CRIAM srl al pagamento delle spese di
giudizio che si liquidano in e 7.000,00 oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 11/6/2013

Il consigliere estensore

Il Presidente

proposto e la sentenza deve essere cassata senza

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