Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3463 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COSTANTINO 41, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO

BARGIACCHI, rappresentata e difesa dall’avvocato LUNGARINI SANDRO

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 4917-2009 proposto da:

A.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. COSTANTINO 41, presso lo studio dell’avvocato BARGIACCHI

CLAUDIO, rappresentato e difeso dall’avvocato LUNGARINI SANDRO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

A.E. (OMISSIS);

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CIVITAVECCHIA, depositata il

15/12/2008; R.G.N. 203/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato SANDRO LUNGARINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1. A.F. propone ricorso per cassazione “anche ex art. 111 Cost., comma 7” (iscr. al n. 1328/09 r.g.) avverso il provvedimento, qualificato di natura decisoria e definitiva, con cui in data 15 dicembre 2008 ed in procedura esecutiva immobiliare n. 203/05 r.g. del Tribunale di Civitavecchia, il giudice dell’esecuzione ha di ufficio dichiarato inefficace il pignoramento immobiliare da lei eseguito in danno di A.E., suo padre e reiteratamente inadempiente all’obbligo di corrisponderle l’assegno di mantenimento.

1.2. In particolare, il giudice dell’esecuzione ritiene di applicare il principio espresso da Cass. 15476/08 anche alle obbligazioni periodiche, ritenendo che il creditore avrebbe invece potuto intervenire, per i ratei successivamente maturati della stessa nelle obbligazione alimentare, nelle procedure da lui stesso già intentate o comunque pignorare con unica procedura i beni del debitore; e, dichiarata l’inefficacia del pignoramento, per quel che qui interessa riserva di provvedere sulla cancellazione della sua trascrizione a successiva udienza.

2. A sostegno del ricorso la A. deduce:

2.1. un primo motivo, di “violazione dell’art. 111 Cost., commi 1 e 2, nonchè dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità del provvedimento e/o del procedimento (art. 360 n. 4). Violazione artt. 99-100-101-112- 113-115-483 c.p.c. – artt. 2907 – 2908 – 2910 cod. civ. – artt. 615- 616-617-618 c.p.c.”, concluso con il seguente quesito: “il giudice dell’esecuzione, nel rispetto delle norme di cui all’art. 97 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., commi 1 e 2, nel rispetto, altresì, delle norme di cui agli artt. 2907-2908 c.c. oltre che degli artt. 99-100- 101-112-115-483 c.p.c. non può, in assenza di domanda e/o eccezioni di parte e di opposizioni agli atti esecutivi e/o all’esecuzione, pronunciare, ex officio, la improponibilità di una procedura esecutiva immobiliare (assertivamente) instaurata successivamente ad altre, nell’ambito delle quali si potrebbe intervenire, ovvero perchè si sarebbe potuto pignorare contestualmente i diversi immobili, non trattandosi di materia di improponibilità sottratta alla disponibilità delle parti”.

2.2. un secondo motivo di “violazione e falsa applicazione degli artt. 1175-1176-1374-1880-2948-1183-1185 cod. civ., art. 483 c.p.c. – artt. 24-30 Cost. artt. 143-147-155 cod. civ.. Violazione, omessa, insufficiente e/o contraddittoria – errata motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5)”, concluso con il seguente quesito di diritto: “non è contraria alla regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e non si risolve in un abuso del processo (ostativo all’esame della domanda) od in un frazionamento giudiziale in via esecutiva (contestuale o sequenziale) come in ipotesi di un credito unitario, laddove il credito, pur derivante da un titolo giudiziale, maturi ratealmente e sia per cd. parcellizzato all’origine ed, in presenza dell’inadempimento del debitore, il creditore agisca con diverse richieste ed ingiunzioni di pagamento fatte dopo la scadenza dei ratei e procedure esecutive”.

3. La stessa A.F. propone poi ulteriore ricorso per cassazione “anche ex art. 111 Cost., comma 7, nonchè e/o ex art. 43 c.p.c.” (iscr. al n. 4917/09 r.g.) avverso il successivo provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione immobiliare n. 203/05 r.g.e del Tribunale di Civitavecchia, con cui alla susseguente udienza del 6.2.09 questi ha ordinato la cancellazione della trascrizione del pignoramento già dichiarato inefficace con il primo provvedimento: in particolare, il giudice dell’esecuzione ha motivato tale conclusione sulla persistenza della efficacia esecutiva del precedente provvedimento, con il quale oltretutto aveva rinviato ad apposita successiva udienza per provvedere sulla trascrizione.

4. A sostegno del secondo ricorso la A.:

4.1. premette di avere già proposto ricorso per cassazione (iscr. al n. 1328/09 r.g.) avverso il precedente provvedimento di declaratoria ufficiosa di inefficacia del pignoramento, di cui riproduce il letterale tenore;

4.2. deduce un unitario motivo di cassazione specifico per il provvedimento di cancellazione della trascrizione del pignoramento, di “violazione delle norme sulla competenza di merito e funzionale per gradi con conseguente provvedimento di cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c., perchè il procedimento esecutivo non poteva essere proseguito davanti il giudice dell’esecuzione del tribunale (1 grado) – (art. 360 c.p.c., n. 2 – art. 373 c.p.c. – art. 112 c.p.c. – artt. 360 e segg. c.p.c. – artt. 133 e segg. disp. att. c.p.c.) – Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3). Nullità del provvedimento e del procedimento (art. 360 n. 4 c.p.c. – artt. 629 – 630 – 631 – 632 c.p.c. – art. 112 c.p.c.);

4.3. conclude con il seguente quesito: posta la natura della trascrizione del pignoramento ed i casi nei quali il giudice della esecuzione, in seguito alla estinzione del processo esecutivo (artt. 629 e segg. c.p.c. – art. 632 c.p.c.) dispone la cancellazione della trascrizione, può, peraltro in assenza di opposizione tempestiva del debitore, il giudice disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento nell’ambito dello stesso procedimento esecutivo, disposizione non contenuta nel provvedimento che ha definito (ex officio) improponibile la procedura esecutiva ed in pendenza oltretutto del ricorso per Cassazione avverso il suddetto ultimo provvedimento che ne ha sottratto la competenza cd. verticale?;

5. All’udienza pubblica del 19.1.11, non avendo proposto il resistente controricorso, partecipa alla discussione orale la sola ricorrente, dopo aver depositato le ricevute delle notifiche dei ricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Preliminarmente la Corte, essendo chiamati nella stessa udienza i ricorsi di cui si è riferito nel suesteso svolgimento del processo, stante la connessione tra gli stessi sia sotto il profilo soggettivo, sia sotto quello della prospettazione di questioni in diritto in larga parte identiche, dispone la riunione al ricorso iscr. al n. 1328/09 r.g. di quello iscr. al n. 4917/09 r.g.; ciò posto, peraltro, i ricorsi sono inammissibili.

6.1. Nel caso in esame, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di rilevare di ufficio un vizio originario del procedimento, consistente nell’illegittima reiterazione del pignoramento, sia pure in base a ratei successivi di un’obbligazione alimentare periodica, a fronte di possibilità alternative meno dispendiose offerte al creditore ed a salvaguardia del debitore; con successivo provvedimento il medesimo giudice ha provveduto anche sulla trascrizione del pignoramento, disponendone la cancellazione sul riscontro della mancata sospensiva del suo precedente provvedimento – oggetto del primo dei ricorsi oggi qui esaminati – e della persistenza della sua efficacia.

6.2. Con tutta evidenza, il successivo provvedimento costituisce una mera integrazione oltretutto dovuta, non potendo ammettersi una sorta di ultraattività della trascrizione separata dall’estinzione o dalla chiusura anticipata della procedura originata dall’atto trascritto – della precedente pronuncia di improseguibilità del processo esecutivo e fa con essa corpo. In sostanza, le due ordinanze integrano un unicum inscindibile, sicchè il capo relativo alla sorte della trascrizione è certamente di competenza, se non altro in astratto, del giudice dell’esecuzione, non venendo meno la competenza istituzionale di quegli sulla cancellazione siccome provvedimento meramente accessorio e consequenziale – una volta definita la procedura esecutiva.

6.3. Viene così proposto direttamente un ricorso per cassazione avverso un complessivo provvedimento del giudice dell’esecuzione che nega al creditore il diritto di procedere in via esecutiva in relazione ad una determinata procedura da lui intentata: si è dinanzi quindi ad un provvedimento di “blocco anticipato” del processo esecutivo, adottato in danno del creditore procedente e con efficacia retroattiva, atteso che travolge lo stesso pignoramento fin dal momento in cui esso è stato eseguito.

Da tempo oramai in via interpretativa si è ammessa, dinanzi alla multiforme peculiarità delle concrete fattispecie processuali ed alla geometrica esponenzialità della verificazione di varianti di queste, l’esistenza di differenti ipotesi o cause di definizione anticipata del processo esecutivo, anche se diverse da quelle espressamente codificate, variamente denominate ma accomunate dal tratto caratterizzante della constatazione dell’impossibilità, per il processo, di proseguire secondo lo schema tradizionale e fino all’esito, normale per ogni espropriazione, della trasformazione in denaro del compendio staggito e della distribuzione del denaro così ricavato ai creditori; e lo stesso ordinamento contempla espressamente, quale categoria a sè stante e considerandola evidentemente con una clausola generale, le ipotesi di “chiusura anticipata” – come si esprime l’art. 187 bis disp. att. c.p.c., introdotto dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 4 novies, lett. b), conv. con mod. in L. 14 maggio 2005, n. 80 – del procedimento esecutivo per regolarne gli effetti nei confronti quanto meno degli aggiudicatari.

6-4. La giurisprudenza di questa Corte è peraltro da tempo ferma nel ritenere che in tali ipotesi, quando non siano in modo espresso qualificate come fattispecie di estinzione (e siano in tal caso sussumibili entro il paradigma del reclamo di cui all’art. 630 c.p.c.), il rimedio concesso alle parti si riconduce alla fattispecie dell’opposizione agli atti esecutivi, in quanto tali provvedimenti di chiusura anticipata culminano e sono trasfusi in un provvedimento del giudice dell’esecuzione (Cass. 3276/08, Cass. 27148/06, Cass. 6391/04).

Infatti, intesa la nozione di “singoli atti di esecuzione”, come relativa agli “atti del processo esecutivo” (Cass. n. 1755/70, Cass. n. 2675/75, Cass. n. 1244/78), in quest’ambito si riconduce agevolmente il provvedimento, adottato al di fuori o prima di qualunque causa incidentale di cognizione e di quelle espressamente codificate per l’estinzione, che nega al creditore il diritto di procedere esecutivamente; pertanto, ove sia il creditore a dolersene, egli non potrebbe certo avvalersi dell’opposizione ad esecuzione, concessa al contrario al debitore o comunque al soggetto che sta subendo l’esecuzione per fare valere le situazioni di insussistenza originaria o sopravvenuta del diritto ad agire esecutivamente (anche limitatamente ad un determinato compendio staggito): ma gli è consentito il rimedio generale dell’opposizione agli atti esecutivi (in termini, con riferimento ad un caso in cui è stata dichiarata la sopravvenuta inefficacia del titolo esecutivo, con contestuale ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, v. Cass. 23 febbraio 2009 n. 4334).

6.5. Tanto significa che il provvedimento in esame non ha il carattere della definitività e, in mancanza di questo, che il diretto ricorso per cassazione, anche ai sensi dell’art. 111 Cost., è inammissibile (in materia, v. tra le molte, Cass. 14707/06 o 2745/07, che rimarcano il carattere ostativo a tale ricorso straordinario dell’esistenza, nel sistema dell’esecuzione forzata, di un rimedio generalizzato contro le invalidità del processo esecutivo, rappresentato proprio dal rimedio dell’art. 617 c.p.c.).

E’ appena il caso di rilevare che il ricorso avverso il secondo provvedimento sarebbe a sua volta inammissibile pure nell’ipotesi in cui fosse riqualificato ex art. 43 c.p.c., per difetto di indicazione del giudice ritenuto competente sia nell’esposizione narrativa che nel quesito indispensabile anche per tale evenienza: e tanto esimerebbe dal rilevare la sua infondatezza nel merito per quanto di cui sopra, al punto 6,2., ravvisandosi l’esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione a pronunciare sulla cancellazione del pignoramento su cui si fonda la procedura esecutiva che egli ha – in qualunque modo – definito.

7. In ordine alle spese di lite del presente giudizio di legittimità non vi è luogo a provvedere, non avendo l’intimato proposto controricorso.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi iscritti ai nn. 1328/09 r.g. e 4917/09 r.g., li dichiara inammissibili; nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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