Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34629 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 27638/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’avv. Loris Tosi del

foro di Venezia, nonchè dall’avv. Giuseppe Marini del foro di Roma

presso il cui studio, sito in Roma, Via dei Monti Parioli, n. 48, è

elettivamente domiciliato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

EQUITALIA NORD S.p.a., in persona del legale rappresentante;

– intimata –

la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n.

560/26/14 pronunciata il 25.11.2013 e depositata il 31.3.2014.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28.6.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe SAIEVA.

Fatto

RITENUTO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 560/26/14 pronunciata il 25.11.2013 e depositata il 31.3.2014, con cui era stata parzialmente riformata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia e annullata la cartella impugnata da M.G. nella parte applicativa delle sanzioni per il mancato versamento della terza rata delle imposte dovute per l’anno 206.

2. Il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

3. La controversia è stata fissata nella Camera di consiglio del 28.6.2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

4. Il contribuente tuttavia nelle more del giudizio provvedeva al pagamento previsto per la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In data 23.1.2019 l’Avvocatura Generale dello Stato, su conforme richiesta dell’Agenzia delle Entrate di Venezia, dando atto del pagamento da parte della contribuente di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata prevista dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96, ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Alla declaratoria di estinzione del giudizio, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, ex art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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