Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34626 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 25/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34626

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19217/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, rapp.ta e difesa per legge dall’Avvocatura

Generale dello Stato (C.F. (OMISSIS)) presso la quale per legge è

dom.ta in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

CONTER S.R.L., C.F. (OMISSIS), con sede in (OMISSIS), rapp.to e

difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti

Vittorio ed Angelo Ciavarella del Foro di Milano ed elett. dom.ta

presso lo studio dell’avv. Rita Imbrioscia in Roma, Via Beethoven n.

52;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia N. 2821/36/2016, depositata il 12 maggio 2016, notificata

il 24 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno

2019 dal Consigliere Luigi Nocella.

Fatto

RITENUTO

che:

La CONTER s.r.l. impugnava innanzi alla CTP di Milano l’avviso di accertamento N. (OMISSIS) notificatole dall’Agenzia delle Entrate di Lodi, con il quale questa aveva recuperato a tassazione, per l’esercizio 2005, costi non documentati ed IVA indebitamente detratta, richiedendo maggior IRES, IVA ed IRAP e relative addizionali ed irrogando le connesse sanzioni.

L’adita CTP pronunciava sentenza N. 8851/46/2014, con la quale respingeva il ricorso e confermava l’avviso impugnato; su appello della contribuente, la Sez.36 della CTR della Lombardia ha pronunciato la sentenza oggetto dell’odierno giudizio, con la quale ha accolto il 4 motivo d’appello con il quale si deduceva la nullità della sentenza di 1 grado per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione di detta sentenza, con atto notificato a mezzo del servizio postale il 25.07.2016, fondato su unico motivo di censura.

La CONTER ha notificato controricorso.

Con memoria del 5 ottobre 2017 la medesima controricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11 comma 8, conv. in L. n. 96 del 2017, deducendo l’esistenza dei relativi presupposti e documentando l’avvenuto pagamento in unica soluzione delle somme dovute per ottenere il prospettato condono relativamente all’annualità controversa.

Con istanza del 19.03.2018 l’Avvocatura dello Stato ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, allegandovi comunicazione, da parte del Direttore Reg.le delle Entrate della Lombardia, della regolarità della definizione della lite pendente.

Nell’udienza camerale del 25 giugno 2019, udita la relazione del Cons. Dott. Luigi Nocella, la causa è stata decisa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’istanza presentata il 19 marzo 2018 l’Agenzia delle Entrate come rapp.ta in giudizio ha comunicato che la contribuente aveva proposto e successivamente definito istanza di condono ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017.

Con istanza del 5 ottobre 2017 la ricorrente, come rappresentata in giudizio, aveva chiesto a sua volta la sospensione del giudizio per l’annualità in contestazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, deducendo che la Società “ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui al D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11…..” e di aver altresì effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione, come provato dalla quietanza di pagamento allegata.

Del resto l’Agenzia ha offerto, in allegato alla propria istanza, dichiarazione liberatoria circa la regolarità della definizione agevolata della lite pendente; sicchè sul piano processuale la presentazione dell’istanza di estinzione della resistente Agenzia soddisfa tutti i requisiti per l’accoglimento della richiesta.

In tale situazione, concorrendo tutti i presupposti del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, è possibile pervenire ad una pronuncia di estinzione del giudizio di Cassazione per cessazione della materia del contendere, in seguito alla definizione della lite.

In conformità alla richiesta da parte dell’Agenzia va disposta l’integrale compensazione delle spese di questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere ai sensi della L. n. 96 del 2017, art. 11. Compensa le spese di questa fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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