Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34623 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 30/12/2019), n.34623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8940/2013 R.G. proposto da:

Geranio s.r.l. rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Mastrangelo,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Andrea

Palmiero, in Roma, via G. Barzeliotti n. 12, giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 18/2/2012, depositata il 13 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 giugno

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – la s.r.l. Geranio con sede in Pineto ricorreva avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle entrate di Atri, per il recupero a tassazione delle imposte sui ricavi non dichiarati per l’anno di imposta 2005 e nel correlativo volume di affari.

2. – La Commissione tributaria provinciale di Teramo con sentenza n. 182 del 19 aprile 2010 rigettava il ricorso.

3. – La società contribuente proponeva appello. La Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo con sentenza n. 18/2/2012 depositata il 13 febbraio 2012 rigettava l’appello dopo aver valutato analiticamente le fonti di prova da cui desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati da parte della società.

4. – La s.r.l. Geranio ricorre per cassazione senza articolare dei motivi specifici, ma riportando, in forma narrativa, le medesime eccezioni formulate nei giudizi di merito. Chiede annullarsi la sentenza impugnata, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

5.- l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso con cui sostiene l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, vinte le spese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

6. – Il ricorso espone, a detta dello stesso ricorrente “le medesime eccezioni formulate nei due giudizi precedenti”, lamentando poi laconicamente che il giudice a quo non le abbia condivise, e formulando per questo la richiesta di annullamento della sentenza impugnata.

7. – Il ricorso è inammissibile. L’art. 366 c.p.c., n. 4, prevede che il ricorso per cassazione debba contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano. Pertanto dal suo contenuto devono potersi cogliere quali siano le specifiche doglianze avverso la decisione impugnata, con la precisa indicazione da parte del ricorrente delle norme che si assumono violate e dei vizi denunziati. Tale requisito non sussiste nel caso in cui il ricorrente si limiti a riproporre le stesse deduzioni ed argomenti già avanzati nel giudizio di merito, senza confrontarsi con la specifica statuizione resa al riguardo dal giudice del merito. 7.- Nel caso in esame il ricorrente ha omesso di dedurre specificamente quali affermazioni contenute nella sentenza impugnata siano a suo giudizio in contrasto, e per quale motivo, con le norme di legge regolatrici della fattispecie, ovvero in che modo e per quali motivi specifici la decisione possa incorrere in altri vizi denunziabili con ricorso per cassazione. Pertanto non è consentito alla Corte di svolgere il richiesto controllo di legittimità sulla decisione impugnata; il giudizio di cassazione, infatti è caratterizzato dalla critica vincolata ai motivi specificamente proposti dalle parti. Pertanto queste non possono limitarsi, come nel caso di specie, ad una generica affermazione di erroneità della sentenza impugnata che non abbia accolto le argomentazioni formulate in quella sede, e riproposte pedissequamente in questa.

8. – In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della soccombente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, e raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.600 (cinquemilaseicento) oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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