Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 34620 del 30/12/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/12/2019, (ud. 30/05/2019, dep. 30/12/2019), n.34620

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12494/2017 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

M.C. Bolt s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Tullio Elefante, con domicilio

eletto presso il suo studio, sito in Roma, via Cardinal de Luca, 17;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 2277/17, depositata l’8 marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 maggio

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

che:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata l’8 marzo 2017, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado avverso la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso di rettifica dell’accertamento emesso per il recupero dei dazi antidumping richiesti in relazione ad un’operazione di importazione;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo trae origine da una missione OLAF, nell’ambito della quale veniva accertata l’origine e provenienza cinese dei prodotti importati (elementi metallici di fissaggio) e non quella, dichiarata, thailandese;

– il giudice di appello ha disatteso il gravame dell’Amministrazione finanziaria evidenziando, da un lato, che dai rapporti OLAF non emergeva la prova che la contribuente fosse a conoscenza della provenienza cinese della merce importata, dall’altro, che sussistevano i requisiti previsti dal Reg. (CEE) n. 2913/92, art. 220, par. 2, lett. b), per l’esimente della buona fede, avuto riguardo all’assolvimento da parte della contribuente dell’onere di diligenza esigibile nelle operazioni di importazione e alla conseguente non riconoscibilità dell’errore in ordine alla provenienza delle merci importate;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso la M.C. Bolt s.r.l., la quale propone ricorso incidentale condizionato;

– in relazione a tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Entrate non spiega alcuna attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale formulata dalla contribuente, in quanto, diversamente da quanto quest’ultimo sostenuto, l’impugnazione dell’Amministrazione finanziaria non si risolve in una rivisitazione dei fatti accertati dal giudice di appello;

– non pertinente è, poi, il richiamo alla pronuncia di questa Corte n. 16962 dell’11 agosto 2016, resa tra le medesime parti, poichè resa a seguito di ricorso dell’Ufficio strutturato diversamente e articolato in motivi di ricorso non sovrapponibili a quelli proposti in questa sede e concernenti importazioni diverse, avvenute in un differente anno;

– nel merito, con il primo motivo del ricorso principale l’Agenzia denuncia la violazione e/o falsa applicazione del Reg. (CE) n. 1073/1999, art. 9 e dell’art. 2697 c.c. e ss. e dei principi generali di ripartizione dell’onere probatorio, nonchè la violazione dell’art. 115 c.p.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che, pur in presenza degli accertamenti compiuti dall’OLAF, fosse onere dell’Ufficio dimostrare che la contribuente fosse consapevole del meccanismo rotatorio perpetrato per il tramite dell’apparente fornitore;

– con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del Reg. (CEE) n. 2913/1992, art. 220, par. 2, lett. b), dell’art. 2697 c.c. e ss. e dei principi afferenti all’onere della prova, per aver il giudice di appello ritenuto sussistente l’esimente della buona fede pur in assenza di un errore attivo delle autorità doganali;

– evidenzia, in proposito, l’erroneità della sentenza nella parte in cui afferma che non sarebbero stati assolti da parte dell’OLAF gli oneri di pubblicità relativi alla black list delle imprese straniere sospettate di frodi antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originario della Repubblica cinese e conclude per la non decisività degli elementi valorizzati in ordine alla regolare partenza delle merci dalla zona franca del porto thailandese, alla non riconoscibilità della falsità del certificato di origine, pur in presenza di un timbro non autentico, e al regolare pagamento del prezzo;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;

– in tema di dazi doganali, il debitore non può nutrire un legittimo affidamento quanto alla validità dei certificati attestanti l’origine preferenziale per il fatto che essi sono stati ritenuti inizialmente veritieri dalla autorità doganale di uno Stato membro, dato che le operazioni effettuate da detti uffici nell’ambito dell’accettazione iniziale delle dichiarazioni non ostano affatto all’esercizio di controlli successivi (Corte Giust., 8 novembre 2012, Lagura; Corte Giust., 9 marzo 2006, Beemsterboer Coldstore Services BV);

– ciò in quanto le prescrizioni del Reg. (CEE) n. 2913/1992, alla luce del suo sesto considerando – secondo cui “tenuto conto della grande importanza che il commercio esterno ha per la Comunità, occorre sopprimere o per lo meno limitare, per quanto possibile, le formalità e i controlli doganali” – vanno interpretate nel senso che al momento dell’accettazione della dichiarazione in dogana, l’autorità suddetta non si pronuncia sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante, di cui quest’ultimo si assume la responsabilità (Corte Giust., 15 settembre 2011, DP Group EOOD);

– pertanto, ove venga accertata la falsità dei certificati di origine della merce, le autorità devono procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi, salvo che l’importatore fornisca la prova delle condizioni richieste dall’art. 220, par. 2, lett. b), del Codice doganale comunitario, ossia che il rilascio irregolare dei certificati sia dovuto ad un errore delle autorità competenti, che l’errore commesso dalle autorità sia di natura tale da non poter essere ragionevolmente rilevato dal debitore di buona fede e, infine, che quest’ultimo abbia osservato tutte le prescrizioni della normativa in vigore (cfr. Corte di giustizia 15 dicembre 2011, Afasia Knits; Corte giustizia 18 ottobre 2007, Agrover);

– quanto alla prima condizione, deve osservarsi che l’errore non può consistere nella mera ricezione di dichiarazioni inesatte dell’esportatore, dato che l’Amministrazione non deve verificarne o valutarne la veridicità, ma richiede un comportamento attivo, perchè il legittimo affidamento del debitore è protetto solo se le autorità competenti hanno determinato i presupposti su cui si basa la sua fiducia, mentre la Comunità non è tenuta a sopportare le conseguenze pregiudizievoli di comportamenti scorretti dei fornitori degli importatori (cfr. Cass. 27 marzo 2013, n. 7702; Cass. 14 marzo 2012, n. 4022);

– rispetto allo stato soggettivo di buona fede, poi, non assume rilevanza l’effettiva consapevolezza da parte dello stesso circa la veridicità delle informazioni fornite dall’esportatore alle autorità del proprio Stato, essendo, piuttosto, il debitore tenuto a dimostrare che, per tutta la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con la diligenza qualificata richiesta, in ragione dell’attività professionale di importatore svolta, ex art. 1176 c.c., comma 2, per verificare la ricorrenza delle condizioni per il trattamento preferenziale, mediante un esigibile controllo sull’esattezza delle informazioni rese dall’esportatore (Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12719);

– nel caso in esame, la Corte regionale ha ritenuto sussistente l’esimente in oggetto senza alcuna valutazione in ordine all’esistenza di un errore attivo delle autorità competenti e attribuendo rilevanza al fatto che la contribuente abbia regolarmente pagato la merce importata ad un prezzo adeguato del mercato thailandese, corrisposto direttamente all’apparente venditrice, che la documentazione dell’acquisto, del viaggio e della importazione è risultata essere completa e regolare, giudicando irrilevante l’alterazione del timbro apposto sul certificato di origine, ritenuta trascurabile e non determinante, e che il falso certificato di origine della merce non è stato confezionato dalla contribuente;

– così argomentando, non ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi di diritto;

– con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata pronuncia in ordine al motivo di impugnazione rappresentato dall’abrogazione dei dazi all’importazione dei prodotti in oggetto dalla Repubblica cinese a seguito dell’applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/278;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per mancata pronuncia in ordine al motivo di impugnazione rappresentato dal difetto di contraddittorio preventivo;

– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;

– la sentenza di appello, pur dando atto della riproposizione da parte della contribuente dei motivi di impugnazione inerenti alla sopravvenuta abrogazione del dazio antidumping applicato dall’Ufficio e alla violazione del diritto della contribuente al preventivo contraddittorio, ha affermato che le (richiamate) ragioni che presiedono all’infondatezza dell’appello sono “da ritenersi pregiudiziali ed assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti”;

– orbene, l’assorbimento del motivo di impugnazione – sia esso in senso proprio, quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, sia quello improprio, quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande – non comporta un’omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell’assorbimento (cfr. Cass., ord., 12 novembre 2018, n. 28995; Cass. 27 dicembre 2013, n. 28663);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata con riferimento al ricorso principale accolto e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

In relazione al rigetto del ricorso incidentale dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2019

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