Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3462 del 15/02/2010

Cassazione civile sez. II, 15/02/2010, (ud. 05/11/2009, dep. 15/02/2010), n.3462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25041-2008 proposto da:

V.P. (OMISSIS), V.R. (OMISSIS),

V.M. (OMISSIS), V.A.

(OMISSIS), M.R. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUIGI MANCINELLI 1, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO MANFREDI, rappresentati e difesi dagli

avvocati LA SPINA GIUSEPPE, BRANDIMARTE VINCENZO;

– ricorrenti –

contro

VI.RO. (OMISSIS), L.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SILVIO

PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA FRANCO, che li

rappresenta e difende;

e

V.A.M. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS), V.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio

dell’avvocato GARCEA FRANCO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti con due separati controricorso –

e contro

P.T., V.E., VI.MA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 165/2008 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/11/2009 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

uditi gli Avvocati LA SPINA Giuseppe, BRANDIMARTE Vincenzo, difensori

dei ricorrenti che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato GARCEA Franco, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 19.21/5/1994 Vi.Ro., L.A., V.A.M., C.F. e V. F., premesso di essere comproprietari di un immobile sito in (OMISSIS), rimasto gravemente danneggiato dal terremoto del settembre 1979, che era stato demolito per ordine del Comune e poi parzialmente ricostruito, esponevano:

– in data 21.4.1994 l’assemblea dei convenuti aveva tra l’altro approvato con il visto contrario degli istanti la spesa sostenuta per la demolizione e la parziale ricostruzione del fabbricato, pari a L. 218.923.461, nonchè quella prevista per il completamento della ricostruzione del fabbricato pari a L: 589.847.516;

– gli attori, rilevato che tale delibera violava l’art. 1108 c.c., comma 2 sia sotto il profilo della mancata approvazione preventiva della spesa da sostenere per l’esercizio delle opere sia in ordine al pregiudizio subito poichè la spesa sostenuta per la demolizione ed una parziale ristrutturazione superava quella preventivata dal Comune di (OMISSIS) per l’intera ristrutturazione, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Spoleto V.R., Vi.Fa., P.T., V.P., M.R., V. M., V.A. ed R.A., usufruttuaria dell’intero immobile, chiedendo dichiararsi nulla o annullarsi la suddetta delibera concernente i punti 1 e 4 all’ordine del giorno.

I convenuti costituendosi in giudizio contestavano la domanda attrice e, in via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al rimborso in favore dei fratelli V.R., Fa., P. e M. delle spese da costoro anticipate per la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, ovvero il corrispettivo del maggior valore acquisito dal fabbricato; chiedevano inoltre, ove gli attori avessero manifestato la volontà di non partecipare alla ricostruzione dell’edificio, la dichiarazione del diritto dei comparenti ad ottenere ex art. 1128 c.c., u.c. la cessione coattiva delle quote, con contestuale sentenza costitutiva in proporzione delle rispettive partecipazioni, ovvero che fosse disposta la divisione in natura dell’immobile.

Si procedeva alla redazione tramite C.T.U. di un progetto divisionale dell’immobile seguito da due supplementi di consulenza.

Deceduto Vi.Fa., si costituivano in giudizio i figli V.E. e Vi.Ma., suoi eredi insieme a P.T., già presente in causa.

Il Tribunale di Spoleto con sentenza del 28.11.2000, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande concernenti la validità dell’assemblea del 21.4.1994, attribuiva per intero l’immobile “pro indiviso” alle parti convenute, stabiliva in favore di ciascuna parte attrice il conguaglio di L. 29.03 9.857, e rigettava ogni ulteriore domanda di contenuto risarcitorio.

Proposto gravame da parte di Vi.Ro., L.A., A.M., C.F. e V.F. cui resistevano da un lato V.R., P., M. ed A., M.R. ed R.A., che proponevano altresì appello incidentale, e dall’altro V.E., Vi.

M. e P.T., la Corte di Appello di Perugia con sentenza non definitiva dell’8.5.2008, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato lo scioglimento della comunione sull’immobile per cui è causa, ha assegnato agli appellanti principali “pro indiviso” ed in proporzione delle rispettive quote le unità immobiliari individuate come negozio (OMISSIS) e sottonegozio (OMISSIS) nel supplemento di Consulente Tecnico del geometra Ro.Ma.

depositato il 2.1.2006, ed ha posto a carico di V.R., P., M. ed A., di M.R. nonchè di V.E., Vi.Ma. e P.T. in solido ed in proporzione delle rispettive quote il pagamento in favore degli appellanti principali del conguaglio divisionale in Euro 553,90 da attribuirsi secondo quote.

Per la cassazione di tale sentenza V.P., R., M. ed A. e M.R. hanno proposto un ricorso articolato in un unico motivo cui Vi.Ro. ed L.A. da un lato ed V.A.M., F. C. e V.F. dall’altro hanno resistito con separati controricorsi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo formulato i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 718, 720, 727, 728, 1282 e 1284 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn 3, 4 e 5, censurano la sentenza impugnata per non aver addebitato agli appellanti l’importo di Euro 50.626,36 a titolo di spese di riparazione del fabbricato comune sostenute interamente dagli appellati, avendo posto a carico delle controparti la somma totale di Euro 105.339,42 invece che quella corretta di Euro 155.965,78 come ricavabile dalle due C.T.U. espletate rispettivamente nel primo e nel secondo grado di giudizio;

conseguentemente non avrebbe potuto essere assegnato agli appellanti, come invece era avvenuto, la porzione in natura per un valore di Euro 78693,50, quando invece il valore di tale porzione era di Euro 28067,15.

I ricorrenti hanno formulato ai sensi dell’art. 356 bis c.p.c. sei quesiti di diritto.

Il motivo è inammissibile per la inadeguata formulazione dei suddetti quesiti, inidonei a prospettare questioni di diritto essenziali per la decisione.

Ed invero è sufficiente richiamare l’articolazione dei primi due quesiti (a – se sia logico o meno, avuto riguardo alla fattispecie concreta, e premesso che una parte dei comproprietari non ha sostenuto alcuna spesa per la riparazione dell’immobile, che il Giudice, pur riconoscendo nella formazione delle quote il diritto al rimborso della quota parte di spese a favore dei comproprietari che le hanno anticipate, nella sostanza non ne tiene conto, formando le quote come se quella somma fosse stata sostenuta anche dai comproprietari che, invece, non hanno partecipato alle spese; b – se sia, ancora, altrettanto logico che il giudice, dopo aver premesso che una parte dei comproprietari non aveva partecipato ad alcuna spesa ed aver riconosciuto il loro obbligo di contribuire in ragione della loro quota, individui le spese indicate nella C.T.U. in soli Euro 505629,23 quando, invece, la C.T.U. di secondo grado, letta nel suo complesso, suddivideva le spese occorse per la riparazione e la ristrutturazione in Euro 242.571,08 sostenute in un primo momento, ed in Euro 537.986,00 sostenute in un secondo momento) per osservare che essi, anzichè postulare l’enunciazione, da parte dei ricorrenti, di un principio di diritto diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato, e perciò tale da implicare un ribaltamento della decisione assunta dal Giudice di merito, si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di una valutazione degli elementi probatori diversa da quella operata dal Giudice di appello;

quest’ultimo, infatti, lungi dell’affermare un principio di diritto opposto e quello enunciato nei richiamati quesiti di diritto, si è limitato a determinare in Euro 105.339,42 la quota a carico degli appellanti delle spese sostenute dagli appellati per la demolizione e la ricostruzione dell’immobile, determinata per l’intero in Euro 505.629,23.

Pertanto i quesiti di diritto sopra richiamati non consentono al giudice di legittimità di enunciare una “regula iuris” suscettibile di trovare applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; di qui la inammissibilità del motivo di ricorso sorretto da quesiti la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (vedi in tal senso Cass. S.U. 30.10.2008 n. 26020).

Con riferimento poi all’impugnazione della sentenza del Giudice di Appello per vizio di motivazione, si rileva la mancata indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata; infatti ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. la relativa censura deve contenere, a pena di inammissibilità del motivo, un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezza in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. S.U. 1.10.2007 n. 20603).

Premesso poi che le considerazioni esposte riguardano anche i quesiti c), d) ed e), in quanto consequenziali ai quesiti a) e b), a diverse conclusioni si deve invece giungere per il quesito f) con il quale, richiamando gli artt. 1282 e 1284 c.c., i ricorrenti chiedono se il Giudice di merito fosse obbligato a tener conto degli interessi legali dovuti sulla somma da restituire agli esponenti fino alla data dell’effettivo adempimento e non fino alla diversa data del 25.11.2005, come invece era avvenuto; orbene nella sentenza impugnata non si rinviene alcuna statuizione nei termini ora enunciati, cosicchè il quesito di diritto suddetto è inconferente.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei due gruppi di controricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuno dei due gruppi di contro ricorrenti di Euro 200,00 per spese e di Euro 5.000,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 2010

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