Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3462 del 14/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3462 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 19513-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

WORKING HANDRE VARESE SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 30/2007 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 05/06/2007;
udita la relazione de1i

uOo Irnita nella pulghli a

Data pubblicazione: 14/02/2014

udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo
A seguito di una verifica fiscale nei confronti
della società Working Handle Varese srl, l’Agenzia

società un avviso di rettifica per l’anno 1996 di
lire 24.225.0000 per maggiore imposta IVA e
sanzioni. L’Agenzia contestava in particolare la
genericità delle prestazioni indicate in fatture
con la dicitura “servizi resi per vostro conto”
senza alcuna indicazione sulla qualità, quantità
della prestazione, personale impiegato e luogo di
utilizzo. Pertanto le attività di cessione dei beni
e prestazioni di servizi tra le due società
dovevano ritenersi fittizie ed inesistenti con
conseguente recupero fiscale dell’IVA asseritamente
assolta in relazione alle suddette operazioni.
Avverso l’avviso di rettifica la società Working
Handle Varese srl presentava ricorso chiedendone
l’annullamento alla Commissione Tributaria
provinciale di Varese, la quale con sentenza
nr.129/03/2005 accoglieva il ricorso.
Su ricorso in appello proposto dalla Agenzia delle
Entrate, la Commissione tributaria regionale della
Lombardia con sentenza nr.30/12/2007, depositata in
1

delle Entrate Ufficio di Varese ha notificato alla

ESENTE DA .7″
•ONE
Al SENSI DI
“1986
N. 13 T,U.
LN 5
MATERIA TRIBUTARIA
.

data 5/6/2007, confermava la sentenza di primo
grado. Avverso la sentenza della Commissione
Tributaria regionale della Lombardia ha proposto
ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con

spiegato difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio deve essere dichiarato estinto ex art.
291 cpc in quanto la ricorrente Agenzia delle
Entrate non ha ottemperato all’ordine di rinnovo
della notifica

alla società contribuente come

disposto con ordinanza

in data 16 maggio 2012

notificata in data 20/11/2012.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ex art. 291 cpc perché
non è stato ottemperato all’ordine di rinnovo della
notifica come da ordinanza in data 16/5/2012.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 11/6/2013
Il consigliere estensore

l Presidente

quattro motivi,la società contribuente non ha

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