Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3462 del 11/02/2011

Cassazione civile sez. III, 11/02/2011, (ud. 19/01/2011, dep. 11/02/2011), n.3462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AUTOMAR SRL (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CONTE ANNA LAURA con studio in 73100 LECCE, Via S.S. Giacomo e

Filippo n. 7, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. GALILEI 45, presso lo studio dell’avvocato LITTA PIETRO

UGO, rappresentato e difeso dall’avvocato LANZILAO MASSIMO con

procura speciale del dott. Notaio Andrea TAVASSI in Ruffano, del

11/01/2010, rep. n. 21635;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 803/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

Sezione 2 Civile, emessa l’11/12/2007, depositata il 09/01/2008;

R.G.N. 625/2002.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MASSIMO LANZILAO;

udito l’Avvocato MAURIZIO DE STEFANO (per delega Avvocato Alessandro

ORLANDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con la sentenza ora impugnata per cassazione la Corte d’appello di Lecce, riformando la prima sentenza, ha respinto la domanda della conduttrice soc. Automar tendente a conseguire dal locatore L. l’indennità di avviamento commerciale;

in particolare il giudice d’appello ha negato alla società il diritto a conseguire l’indennità in questione, rilevando che essa aveva esercitato l’attività commerciale senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni amministrative;

propone ricorso per cassazione la s.r.l. Automar a mezzo di due motivi;

risponde con controricorso il L.;

deposita atto d’intervento la curatela fallimentare della frattanto fallita soc. Automar;

osserva che:

deve essere dichiarato inammissibile l’atto d’intervento del fallimento Automar, non essendo previsto siffatto tipo di partecipazione al giudizio di cassazione;

il primo motivo (in cui, peraltro, non è neppure censu-rato il vizio del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, bensì ai sensi dei nn. 3 e 5 dello stesso articolo) è inammissibile per difetto d’autosufficienza nel profilo in cui sostiene che il giudice avrebbe dovuto dichiarare inammissibili i motivi d’appello della controparte per genericità e per mancata corrispondenza con l’iter logico- giuridico percorso dal giudice di primo grado: in relazione alla censura non sono trascritti nè i motivi d’appello in questione, nè le statuizioni della prima sentenza avverso la quale i suddetti motivi sono stati mossi;

l’altro profilo del primo motivo (difetto di motivazione in ordine al rigetto della suddetta eccezione d’inammissibilità) è infondato, in quanto la sentenza con-gruamente e logicamente spiega che la deduzione di non spettanza dell’indennità per le ragioni poi riproposte in grado d’appello è avvenuta già nella prima risposta successiva alla riconvenzionale: si tratta della interpretazione di atti che, siccome correttamente motivata, sfugge alla censura di legittimità;

il secondo motivo è in parte inammissibile (laddove, al di là della formale censura di legittimità, propone questioni di merito tendenti ad una nuova valutazione dei fatti di causa) ed in parte infondato, posto che il quesito di diritto con il quale esso si conclude presuppone un accertamento di fatto diverso da quello che ha compiuto il giudice d’appello, secondo il quale alcune autorizzazioni sono pervenute poco prima la scadenza del contratto, mentre l’autorizzazione d’agibilità è stata affatto assente, così adeguandosi al consolidato principio in ragione del quale la tutela dell’avviamento commerciale, apprestata dalla L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. da 34 a 40, per gli immobili adibiti ad uso diverso dall’abitazione, utilizzati per un’attività commerciale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, non può essere riconosciuta al conduttore che eserciti quell’attività senza le prescritte autorizzazioni, poichè il presupposto della tutela risiede nella liceità dell’esercizio dell’attività medesima, in quanto si fornirebbe altrimenti protezione a situazioni abusive (frustrando l’applicazione di norme imperative che regolano le attività econo-miche) e lo stesso scopo premiale della disciplina posta a fondamento della predetta legge, che, quanto all’avviamento ed alla prelazione, consiste nella conservazione, anche nel pubblico interesse, delle imprese considerate (tra le varie e più recenti, cfr. Cass. n. 7501/07);

altrettanto infondato è il rilievo relativo all’attribuibilità al proprietario del mancato rilascio dell’autorizzazione d’agibilità, avendo sul punto correttamente risposto la sentenza che l’eventuale verificazione di siffatta circostanza potrebbe tutt’al più generare una pretesa di responsabilità da contratto, diversa da quella tendente a conseguire l’indennità in questione;

il ricorso deve essere pertanto respinto, con condanna della ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile l’intervento del fallimento della soc. Automar, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2011

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