Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3462 del 09/02/2017


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Cassazione civile, sez. I, 09/02/2017, (ud. 29/09/2016, dep.09/02/2017),  n. 3462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.L., – S.S. – R.P. – SP.LI. –

S.R.F.G. – SA.GI. – SA.BA.

elett. domiciliati in Roma, v.le Mazzini, n. 41, nello studio

dell’avv. Alessandro Pieri; rappresentati e difesi dall’avv.

Giovambattista Coviello, giusta procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI ANZIO, elettivamente domiciliato in Roma, via C.

Monteversi, n. 20, nello studio dell’avv. Giulio Lais, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso

notificato;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto in via incidentale da:

COMUNE DI ANZIO come sopra rappresentato;

– ricorrente in via incidentale –

contro

S.L. – S.S. – R.P. – SP.LI. –

S.R. – F.G. – SA.GI. –

SA.BA. – T.A. – C.P.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 2521,

depositata in data 6 giugno 2011;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 29 settembre

2016 dal consigliere dott. Pietro Campanile;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Celeste Alberto, il quale ha concluso per il rigetto del

ricorso principale, assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda di indennizzo avanzata nei confronti del Comune di Anzio dal signor S.L. e da altri soggetti in relazione alla dedotta reiterazione di vincoli espropriativi su un terreno di loro proprietà, sito in detto Comune, viale (OMISSIS).

2. La Corte territoriale ha ritenuto che la domanda fosse infondata in considerazione della natura conformativa del vincolo che interessava il terreno, destinato in parte a ” verde pubblico”.

3. Con riferimento a un precedente vincolo, imposto nell’anno 1974, con destinazione dell’area a zona F, sottozona F2 “costruzioni pubbliche d’importanza locale a servizio delle residenze quali: asili nido, scuole dell’obbligo, edifici per il culto, mercati rionali, centri sociali, unità sanitarie locali, assistenziali, culturali amministrative”, con un indice di edificabilità pari a 2 mc/mq, è stato osservato che lo stesso non comportava l’inedificabilità assoluta e, comunque, non aveva natura espropriativa, difettando la specifica indicazione dell’opera pubblica da realizzare. Per altro l’area si trovava in zona archeologica, in quanto inserita come tale nel Piano Paesistico Regionale.

4. Per la cassazione di tale decisione i comproprietari propongono ricorso, affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Anzio resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo, deducendosi violazione e falsa applicazione dell’art. 12 disp. att. cod. civ. in riferimento alle norme tecniche del P.R.G. del Comune di Anzio, si sostiene che la Corte di appello avrebbe disatteso la natura espropriativa della precedente destinazione a zona F-servizi, sottozona F”, nella quale, secondo l’interpretazione letterale del regolamento comunale, non è prevista, a differenza della sottozona F3, la realizzazione delle opere anche ad iniziativa privata.

1.1 – Con il secondo mezzo si denuncia omessa motivazione in relazione a punti decisivi della controversia, con particolare riferimento alla natura del vincolo e alle risultanze documentali, quali il certificato di destinazione urbanistica e le decisioni del TAR del Lazio relative all’area in esame.

1.2 – Con la terza censura, deducendosi violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 142, 22 e ss. e del Regolamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale, art. 41, si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che il vincolo archeologico di per sè non incide in maniera assoluta sull’edificabilità, nel senso che non esclude in radice la facoltà di costruire, ma la sottopone a delle restrizioni, attraverso l’affermazione della necessità di un “nullaosta paesistico/archeologico”, onde evitare pregiudizi per il bene culturale protetto.

3 – Detti motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati.

4 – Sotto il primo profilo deve evidenziarsi la prospettazione di un vizio motivazionale in relazione alla questione, di natura squisitamente giuridica, relativa alla natura dei vincoli che hanno interessato il terreno dei ricorrenti.

5. Deve poi constatarsi che la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi costantemente affermati da questa Corte nella materia oggetto della presente controversia.

5.1 – Per costante giurisprudenza, l’indennizzo per i vincoli urbanistici, come alternativa non eludibile al termine di efficacia posto dalla L. 19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, è dovuto allorchè la possibilità di reiterazione del vincolo scaduto, riconosciuta all’Amministrazione per giustificate ragioni di interesse pubblico, comporta che si superi la durata fissata dal legislatore come limite alla sopportabilità del sacrificio da parte del soggetto titolare del bene. Non tutti i vincoli urbanistici, tuttavia, sono soggetti a decadenza, e conseguentemente alla possibilità di indennizzo allorchè reiterati, ma soltanto quelli aventi carattere particolare, per i quali la mancata fruibilità del bene protratta nel tempo e non indennizzata determina violazione dell’art. 42 Cost., comma 3: in particolare, non sono indennizzabili i vincoli posti a carico di intere categorie di beni, e tra questi i vincoli urbanistici di tipo conformativo, e i vincoli paesistici (Corte cost., 20 maggio 1999, n. 179).

Quanto ai vincoli di natura conformativa, costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per cui il carattere conformativo non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale, con un’opera pubblica.

Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (cfr. Cons. Stato, sez. 4, 30 luglio 2012 n. 4321).

5.2. Quanto al precedente vincolo, le doglianze dei ricorrenti, sia con riferimento alla possibilità di realizzare talune opere ad iniziativa privata, sia in relazione alla decisione del TAR che aveva rilevato la decadenza dello stesso, implicitamente riconoscendo la sua natura espropriativa, pur astrattamente condivisibili, sono prive di decisiva rilevanza, dovendosi escludere che la nuova destinazione, risultante dalla variante generale al PRG adottata in data 11 marzo 2002 ed approvata il 17 dicembre 2004, comporti la reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o avente natura espropriativa.

5.3 – Non può dubitarsi, invero, della natura conformativa della nuova destinazione, in quanto in essa non vengono in considerazione finalità ablatorie concernenti beni determinati in funzione della localizzazione puntuale di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, bensì vincoli che regolano la proprietà privata alla natura conformativa dei vincoli suddetti perseguimento di obiettivi di interesse generale.

Deve infatti rilevarsi come la destinazione a verde pubblico risulti effettuata in virtù di criteri generali e astratti, e non già in funzione della localizzazione di opere pubbliche specifiche su beni per esse individuati.

Vale bene rimarcare come in merito alla destinazione a verde pubblico, tanto la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20 novembre 2016, n. 10325; Cass., 14 maggio 2013, n. 11455; Cass., 24 dicembre 2004, n. 23973, Cass., 16 maggio 1998, n. 4921), quanto quella amministrativa (Cons. Stato, 23 aprile 2013, n. 2254; Cass., 29 novembre 2012, n. 6094), abbiano costantemente affermato la natura conformativa del relativo vincolo.

5.4. Tale aspetto, di per sè decisivo, non risulta adeguatamente censurato, in quanto il terzo motivo è sostanzialmente incentrato sulla critica al rilievo, effettuato ad abundantiam nella sentenza impugnata, in ordine alla qualificazione dell’area come “zona di interesse archeologico”.

La validità e l’autonomia della “ratio decidendi” fondata sulla natura conformativa del vincolo in esame sono assorbenti ed esimono dall’esame della questione inerente alla protezione delle aree di interesse archeologico.

5.5. Rimane altresì assorbito il ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del principale.

6 – La decisione impugnata, pertanto, non risulta emessa in violazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale n. 179 del 1999 e poi recepiti nel D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39.

7 – Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte suprema di Cassazione, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2017

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